Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti riguarda tutti i prodotti di largo consumo immessi sul mercato o resi disponibili, sostituendo il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005).
In caso di prodotti con marcatura CE quali i giocattoli, dispositivi elettrici o macchinari, le restrizioni si applicheranno unicamente agli aspetti non ancora regolamentati.
Prodotti come medicinali, alimenti, oggetti d’antiquariato o aeromobili ne sono esclusi, in quanto si applicano altri regolamenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata.
Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:
In assenza di quanto sopra, la sicurezza del prodotto è valutata in base a:
La responsabilità della sicurezza grava sul produttore, così definito:
In capo al produttore gravano una serie di obblighi di informazione al consumatore, di controlli sulla produzione e di collaborazione con le Autorità competenti.
Il distributore, ossia qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri. Anch’egli è tenuto a collaborare con le Autorità competenti e a farsi parte attiva qualora sappia che un prodotto immesso sul mercato presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.
Il Servizio metrico effettua attività di sorveglianza a mezzo di ispezioni non preannunciate nei locali di fabbricazione, stoccaggio e vendita dei prodotti.
Nel corso dell’ispezione vengono eseguiti controlli visivo-formali sulle marcature, avvertenze, ecc.., e, laddove ritenuto opportuno, anche approfondimenti richiedendo ai fabbricanti copia della documentazione tecnica da loro redatta per dimostrare la rispondenza ai requisiti della direttiva ed eventualmente prove di laboratorio per valutare l’effettiva conformità dei prodotti immessi sul mercato.