Sicurezza generale dei prodotti


Codice del consumo (DSGP)

Il Codice del Consumo, istituito con il D.Lgs. n° 206/2005, è un’opera di riassetto della disciplina dei rapporti di consumo in tutte le sue fasi: pubblicità, corretta informazione, sicurezza dei prodotti, accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative dei consumatori.

Tra le direttive recepite dal codice del consumo, in particolare agli articoli dal 103 al 112, vi è la 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, cosiddetta DSGP; quest’ultima disciplinava l’obbligo di informazioni per la tracciabilità, di adeguate avvertenze e informazioni sui rischi, la facoltà di controllo da parte delle autorità nazionali incaricate, il rapido scambio di informazioni tramite gli Stati.

La parte IV è relativa alla sicurezza di tutti i prodotti, con eccezione di

  • prodotti alimentari
  • prodotti che sono disciplinati da disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza (per es. giocattoli, dispositivi di protezione individuale, materiale elettrico di bassa tensione). Per queste ultime categorie, le previsioni degli articoli dal 103 al 112 del Codice del Consumo si applicano solo in via residuale per quei rischi o per quelle categorie di rischi non contemplate dalla normativa specifica.

Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:

  • alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;
  • alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee che abbiano riferimenti pubblicati nella G.U. delle Comunità Europee.

In assenza di quanto sopra, la sicurezza del prodotto è valutata in base a:

  • norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
  • norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
  • raccomandazioni della Commissione europea;
  • codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato;
  • ultimi ritrovati della tecnica;
  • livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

La responsabilità della sicurezza grava sul produttore, così definito:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nell’Unione europea;
  • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  • il rappresentante del fabbricante laddove quest’ultimo non sia stabilito nell’UE
  • l’importatore del prodotto
  • gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto

In capo al produttore gravano una serie di obblighi di informazione al consumatore, di controlli sulla produzione e di collaborazione con le Autorità competenti.

Il distributore, ossia qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri. Anch’egli è tenuto a collaborare con le Autorità competenti e a farsi parte attiva qualora sappia che un prodotto immesso sul mercato presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.

Le sanzioni, previste dall’art. 112, per i produttori e i distributori che violino gli obblighi prescritti, possono avere profilo amministrativo ma anche penale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla pena dell’arresto fino ad un anno e l’ammenda da € 10.000 a € 50.000.

Il Servizio metrico effettua attività di sorveglianza a mezzo di ispezioni non preannunciate nei locali di fabbricazione, stoccaggio e vendita dei prodotti.

Nel corso dell’ispezione vengono eseguiti controlli visivo-formali sulle marcature, avvertenze, ecc.., e, laddove ritenuto opportuno, anche approfondimenti richiedendo ai fabbricanti copia della documentazione tecnica da loro redatta per dimostrare la rispondenza ai requisiti della direttiva ed eventualmente prove di laboratorio per valutare l’effettiva conformità dei prodotti immessi sul mercato.

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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:32

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:32