Sicurezza generale dei prodotti - Regolamento UE 2023/988


Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti riguarda tutti i prodotti di largo consumo immessi sul mercato o resi disponibili, sostituendo il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005).

In caso di prodotti con marcatura CE quali i giocattoli, dispositivi elettrici o macchinari, le restrizioni si applicheranno unicamente agli aspetti non ancora regolamentati. 

Prodotti come medicinali, alimenti, oggetti d’antiquariato o aeromobili ne sono esclusi, in quanto si applicano altri regolamenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata.

 

Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:

  • alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;
  • alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee che abbiano riferimenti pubblicati nella G.U. delle Comunità Europee.

In assenza di quanto sopra, la sicurezza del prodotto è valutata in base a:

  • norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
  • norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
  • raccomandazioni della Commissione europea;
  • codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato;
  • ultimi ritrovati della tecnica;
  • livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

La responsabilità della sicurezza grava sul produttore, così definito:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nell’Unione europea;
  • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  • il rappresentante del fabbricante laddove quest’ultimo non sia stabilito nell’UE
  • l’importatore del prodotto
  • gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto

In capo al produttore gravano una serie di obblighi di informazione al consumatore, di controlli sulla produzione e di collaborazione con le Autorità competenti.

Il distributore, ossia qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri. Anch’egli è tenuto a collaborare con le Autorità competenti e a farsi parte attiva qualora sappia che un prodotto immesso sul mercato presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.

 

Il Servizio metrico effettua attività di sorveglianza a mezzo di ispezioni non preannunciate nei locali di fabbricazione, stoccaggio e vendita dei prodotti.

Nel corso dell’ispezione vengono eseguiti controlli visivo-formali sulle marcature, avvertenze, ecc.., e, laddove ritenuto opportuno, anche approfondimenti richiedendo ai fabbricanti copia della documentazione tecnica da loro redatta per dimostrare la rispondenza ai requisiti della direttiva ed eventualmente prove di laboratorio per valutare l’effettiva conformità dei prodotti immessi sul mercato.

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Ultima modifica
Mercoledì, Gennaio 8, 2025 - 16:28

Aggiornato il: Mercoledì, Gennaio 8, 2025 - 16:28