Codice del consumo (DSGP)
Il Codice del Consumo, istituito con il D.Lgs. n° 206/2005, è un’opera di riassetto della disciplina dei rapporti di consumo in tutte le sue fasi: pubblicità, corretta informazione, sicurezza dei prodotti, accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative dei consumatori.
Tra le direttive recepite dal codice del consumo, in particolare agli articoli dal 103 al 112, vi è la 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, cosiddetta DSGP; quest’ultima disciplinava l’obbligo di informazioni per la tracciabilità, di adeguate avvertenze e informazioni sui rischi, la facoltà di controllo da parte delle autorità nazionali incaricate, il rapido scambio di informazioni tramite gli Stati.
La parte IV è relativa alla sicurezza di tutti i prodotti, con eccezione di
Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:
In assenza di quanto sopra, la sicurezza del prodotto è valutata in base a:
La responsabilità della sicurezza grava sul produttore, così definito:
In capo al produttore gravano una serie di obblighi di informazione al consumatore, di controlli sulla produzione e di collaborazione con le Autorità competenti.
Il distributore, ossia qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri. Anch’egli è tenuto a collaborare con le Autorità competenti e a farsi parte attiva qualora sappia che un prodotto immesso sul mercato presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.
Le sanzioni, previste dall’art. 112, per i produttori e i distributori che violino gli obblighi prescritti, possono avere profilo amministrativo ma anche penale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla pena dell’arresto fino ad un anno e l’ammenda da € 10.000 a € 50.000.
Il Servizio metrico effettua attività di sorveglianza a mezzo di ispezioni non preannunciate nei locali di fabbricazione, stoccaggio e vendita dei prodotti.
Nel corso dell’ispezione vengono eseguiti controlli visivo-formali sulle marcature, avvertenze, ecc.., e, laddove ritenuto opportuno, anche approfondimenti richiedendo ai fabbricanti copia della documentazione tecnica da loro redatta per dimostrare la rispondenza ai requisiti della direttiva ed eventualmente prove di laboratorio per valutare l’effettiva conformità dei prodotti immessi sul mercato.