Dispositivi di protezione individuale (DPI)


I DPI sono i “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza"

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono disciplinati a livello comunitario dal Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016. La norma italiana di recepimento è il D.Lgs. N° 17 del 19 febbraio 2019.

Per DPI si intendono i “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza” con i rispettivi componenti intercambiabili e sistemi di collegamento.

Tali dispositivi possono essere utilizzati, a titolo di esempio, per

  • protezione della testa
  • protezione degli occhi e del viso
  • protezione dell'udito
  • protezione delle vie respiratorie
  • protezione degli arti superiori
  • protezione del corpo
  • protezione degli arti inferiori
  • protezione delle cadute dall'alto

A seconda del livello di rischio da cui proteggono, i DPI vengono suddivisi in tre categorie:

I^ categoria: DPI per rischi minimi, quali

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua
  • contatto con superfici calde che non superino i 50°C
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema

II^ categoria: DPI che non rientrano nelle altre categorie

III^ categoria: DPI per rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili. È utile ricordare che i DPI che proteggono da agenti biologici nocivi rientrano in questa categoria

Il Servizio metrico della Camera di commercio è l'autorità di vigilanza italiana designata per i DPI di I categoria immessi sul mercato e conduce i propri controlli presso produttori, importatori e rivenditori.

Le mascherine facciali, non essendo di I categoria, non rientrano nelle competenze del settore; alcune informazioni si ritrovano comunque nella pagina dedicata al Desk UNICA

I DPI di I^ categoria devono essere sempre accompagnati dalle seguenti indicazioni:

  • marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registra o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

Il servizio metrico, nel contesto di azioni coordinate con il Ministero ed UNIONCAMERE, effettua attività di sorveglianza relativamente ai DPI di prima categoria, a mezzo di ispezioni non preannunciate nei locali di fabbricazione, stoccaggio e vendita degli stessi.

Nel corso dell'ispezione vengono eseguiti controlli visivo-formali sulle marcature, avvertenze, ecc., e, laddove ritenuto opportuno, anche approfondimenti richiedendo ai fabbricanti copia della documentazione tecnica da loro redatta per dimostrare la rispondenza ai requisiti della direttiva ed eventualmente prove di laboratorio per valutare l'effettiva conformità dei prodotti immessi sul mercato.

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Ultima modifica
Venerdì, Aprile 17, 2020 - 09:09

Aggiornato il: Venerdì, Aprile 17, 2020 - 09:09

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