Come compilare in modo corretto e come saper leggere l'etichettatura dei prodotti calzaturieri
Per “calzature” si intendono tutti i prodotti in cuoio, stoffa, gomma o altro materiale, dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
Questi prodotti sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura.
La materia è disciplinata dal Decreto Ministeriale 11 aprile 1996 e, per gli aspetti non coperti da questa normativa di settore, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
È stata realizzata, di concerto tra l’Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico, una utile guida per la corretta compilazione dell’etichetta sulle calzature, scaricabile in formato elettronico al link Guida alla corretta compilazione delle etichette.
NORMATIVE RELATIVE ALL’ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
Estremi normativa
Descrizione
Decreto 11 aprile 1996
Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229