Con la Direttiva 2002/95 l'Unione europea ha posto una serie di restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
Dal 1° luglio 2006 non possono più essere commercializzate nell´Unione Europea apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).
Tale direttiva è stata abrogata dalla nuova direttiva 2011/65/CE, recepita in Italia tramite il D.Lgs.27/2014.
La nuova norma non modifica le 6 sostanze limitate e le loro quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ma introduce un primo riesame dell'elenco delle sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica, in linea con quanto già accade in materia di sostanze chimiche ai sensi degli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Campo di applicazione
Si estende alle seguenti due categorie, prima escluse:
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
Restano esclusi i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali.
L'art.4 prevede invece che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non dovranno contenere le sostanze limitate dall’allegato II (con alcune eccezioni).
I fabbricanti dovranno svolgere o far svolgere un contollo interno di produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE e predisporre (o aggiornare implementandone i contenuti) il file tecnico.
Come da prassi per le direttive "nuovo approccio" il fabbricante dovrà emettere, prima dell'immissione sul mercato, una dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) 765/2008.
Maggiori informazioni in merito alla marcatura CE sono disponibili sulla guida: "Sicurezza dei prodotti e Marcatura CE: il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario"
Riassumendo, il prodotto dovrà essere tracciato con un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, le informazioni prescritte dovranno essere fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.
Sempre tra gli obblighi il fabbricante dovrà mantenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei richiami di prodotti informandone i distributori.
Qualora altre normative dell’Unione richiedano l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa quanto quella prevista dalla nuova Rohs (controllo interno della produzione), la conformità potrà essere dimostrata nel contesto di tale procedura e potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.
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