BREXIT News 29 12 2020


Il 24 dicembre 2020, la Commissione europea ha confermato il raggiungimento di un "agreement in principle" con il Regno Unito, in linea con le norme e procedure di entrambe le parti, volto a stabilire i termini della futura cooperazione UE-UK a partire dal 1 gennaio 2021.

Il progetto di accordo (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) si basa su quattro pilastri principali:

  1. un nuovo accordo di libero scambio, senza  tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
  2. un partenariato economico e sociale che coprirà: a) trasporti aeri e su strada, b) l’energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) ricerca e innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
  3. una nuova partnership che possa garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK: stretta cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;
  4. un nuovo quadro di governance che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (Joint Partnership Council), il cui compito sarà di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.

L'Accordo dovrà essere approvato dal Parlamento inglese e dal Parlamento europeo, ma considerati i tempi ristretti, alla luce delle circostanze eccezionali, la Commissione ha proposto di applicare l'accordo in via provvisoria a partire dal 1 gennaio 2021, per un periodo limitato fino al 28 febbraio 2021, in attesa che siano perfezionate le operazioni di approvazione formale.

Per maggiori dettagli sull'accordo è possibile visitare la pagina dedicata del sito internet della Commissione Europea.

Inoltre, viene proposta una sintesi dei principali contenuti dell'accordo, e di tutti i cambiamenti che saranno messi in atto negli scambi e nelle relazioni con il Regno Unito, nella brochure pubblicata dalla stessa Commissione Europea.

Primi cenni relativi agli effetti dell'accordo di libero scambio

Di seguito si forniscono alcuni primi cenni relativi agli effetti dell'accordo di libero scambio che vanno a mitigare le conseguenze rispetto ad una Brexit senza accordo.

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo. Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso. La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

Origine delle merci e regole per gli scambi

L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale. Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati "Annex Origin" da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

  • sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può applicarsi a:
    • un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
    • spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo;
    • specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
       

La dichiarazione prevista dall'accordo (Annex Orig-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE:

Period from _____ to _____ (1)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No. _____) (2) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (3) preferential origin.

Place and date _____ (4)

Name of exporter _____

Note di compilazione

  1. If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
  2. Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within theUnited Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
  3. Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
  4. Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.


Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'Annex Orig-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto. Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.

Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

Infine, rispetto a quanto già richiamato sull'origine preferenziale, la dichiarazione e le relative prove d'origine, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha precisato con un'apposita circolare che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI (consulta la circolare n.49 del 2020 sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli).

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad esempio prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

Carnet ATA

La DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.

Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo, disponibile per il download a fondo pagina nella sezione "Allegato", che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.

Movimento delle persone

Dall'inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito.

Il 1 gennaio scatterà, infatti, il nuovo sistema di immigrazione. Coloro che si recano in Gran Bretagna alla ricerca di lavoro dovranno avere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro). Fatti salvi i lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa e nel caso del settore sanitario anche una corsia preferenziale per svolgimento più rapido delle pratiche.

Non ci sarà bisogno di visto per turismo, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.

I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Il "pre-settled" status è valido per 5 anni, dopo i quali è possibile fare domanda per il "settled status". Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi allo "Eu Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l'identità e la residenza nel territorio britannico.

Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma "Erasmus": non solo gli studenti britannici non potranno accedervi, ma dall'anno prossimo anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici. Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto "breve", il passaporto e un’assicurazione sanitaria.

Fonte: WorldPass, Sportello informativo delle Camere di commercio per l'internazionalizzazione

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Lunedì, Gennaio 4, 2021 - 16:25

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 4, 2021 - 16:25

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