Fabbricanti metrici


Procedure per costruttori di alcune tipologie di strumenti di misura di tipo legale

Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), rispondenti alla normativa metrologica nazionale, deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività (articolo 1 del Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226), con la quale dichiara l’intenzione di esercitare detta attività, allegando:

  1. un’impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà a verifica;
  2. un'attestazione da cui risulti che uguale impronta è stata depositata al Servizio Metrico competente;

La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia al Servizio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).

Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori della provincia d’appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La tabella sottostante riporta la normativa di riferimento per la fabbricazione di strumenti metrici; gli atti riportati si possono ritrovare inserendo gli estremi nel motore di ricerca del sito www.normattiva.it. Solo le circolari, non ritrovabili nel sito indicato, sono scaricabili direttamente.

 

 

Estremi normativa

Descrizione

Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088

Approvazione del Testo Unico delle Leggi sui Pesi e sulle Misure nel Regno d’Italia del 20 luglio 1890 n. 6991

Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226

Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi e delle Misure e degli Strumenti per pesare e per misurare

Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242

Approvazione del Regolamento sul Servizio Metrico

Circolare Ministeriale 31 marzo 1940 n. 1924

Collaudo di posa in opera di distributori di carburante fissi

Circolare Ministeriale 12 agosto 1954 n. 63/323236

Nuove norme per la rilegalizzazione degli strumenti metrici

Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958 n. 1215

Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi, delle Misure e degli Strumenti per pesare e misurare, approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226

Decreto Ministeriale 18 maggio 1989

Modificazioni ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 maggio 1988, recante disposizioni sull’ammissione alla verifica metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici

Decreto Ministeriale 25 settembre 1989 n. 342969

Sigillatura degli strumenti di misura e dei dispositivi ad essi associati

Circolare Ministeriale 12 ottobre 1989 n. 69/343104

Sistemi costituiti da strumenti di misura e da apparecchiature associate ausiliari

Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689

Strumenti di misura elettronici. Ammissione a verificazione metrica e verificazione

Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179

Regolamento recante norme di attuazione della Legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure

 

REQUISITI RICHIESTI

Iscrizione al Registro Imprese

L’attività di fabbricante e/o di riparatore di strumenti di misura deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dall’impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto la Ditta dovrà regolarizzare la sua posizione al Registro delle Imprese, solo dopo aver presentato la pratica al Servizio Metrico, ottenuto la presa d’atto prefettizia dalla Prefettura di Torino ed iniziato l’attività.

Dotazione strumentazione

Il Fabbricante Metrico dovrà dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l’attività e periodicamente secondo le periodicità previste dalle legge;

In alternativa il Fabbricante Metrico potrà munirsi di una dotazione completa di campioni di riferimento tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005).

PROCEDURA PER INIZIARE L'ATTIVITÀ

Scelta marca di fabbrica

Il fabbricante e/o il riparatore di strumenti di misura dovrà preliminarmente:

  1. scegliere l’impronta della marca di fabbrica che sarà depositata e che in seguito sarà utilizzata per contrassegnare gli strumenti di misura presentati a verificazione, contenente almeno le iniziali del nome della Ditta ed un logo particolare da essa scelto;
  2. realizzare una copia del logo scelto ed allegarlo al Modello FM01 debitamente compilato;
  3. trasmettere al Servizio Metrico il modello FM01 e l’immagine del logo utilizzando le modalità di trasmissione riportate nella sezione modulistica.

Ricevuta la comunicazione, il Servizio Metrico verifica che detto logo non sia uguale o simile ad altri già depositati e lo comunicherà alla ditta.

Solo dopo aver individuato un logo idoneo, sarà possibile presentare la documentazione necessaria per ottenere la presa d'atto e di seguito riportata.

 

Documentazione da presentare

Il fabbricante e/o il riparatore di strumenti di misura dovrà presentare al Servizio metrico la seguente documentazione:

 

  1. la dichiarazione, indirizzata al Servizio Metrico, di voler svolgere l’attività di fabbricazione e/o riparazione di strumenti di misura, utilizzando il Modello FM04;
  2. analoga dichiarazione, indirizzata alla Prefettura di Torino, utilizzando il Modello FM05;
  3. si dovrà provvedere a consegnare una marca da bollo in originale da 16,00 Euro con data non successiva all'inoltro dell'istanza per il ritiro della presa d'atto presso la Prefettura di Torino, previo contatto telefonico;
  4. due targhette recanti l’indicazione della denominazione sociale della Ditta e l’impronta della marca di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici presentati a verifica (metalliche se l’impronta verrà riportata su punzone ed eventualmente cartacea, se l’impronta verrà riportata su sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione).

Detta documentazione è disponibile nella sezione modulistica.

Il Servizio Metrico invierà successivamente alla Prefettura la documentazione per consentire il relativo rilascio della presa d’atto prefettizia.

CONTRASSEGNI E SIGILLI DI GARANZIA DA UTILIZZARE

Ai sensi della Circolare Ministeriale 12 agosto 1954 n. 63/323236, i sigilli da applicare, a protezione degli organi principali della catena di misura, a difesa della loro inacessibilità e per garantirne la conformità, vanno applicati, secondo quanto previsto dal relativo piano di legalizzazione:

  • su piombo antimoniato tramite punzone a percussione o pinza, riportante l’impronta del marchio di fabbrica depositato; nel caso in cui il piombo sia utilizzato per la chiusura d’idonea spiralina, dovrà essere predisposto un doppio piombo: uno interno vergine ed uno esterno sigillato con la marca di fabbrica;
  • su targhetta adesiva che si distrugge con la rimozione, riportante l’impronta del marchio di fabbrica depositato.

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE METRICO

Il Fabbricante metrico deve:

  • sottoporre a verificazione periodica la propria collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere, prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio (articolo 2 del Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226);
  • mantenere le condizioni di riferibilità nel tempo della propria collezione, nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di campioni di riferimento tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005) e darne contezza in caso di controllo da parte del Servizio Metrico, conservando per almeno cinque anni i certificati di taratura e i piani di controllo periodico adoperati;
  • prima dell’immissione in commercio, sottoporre a verificazione prima nazionale (articolo 13 del Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088) gli strumenti di misura nuovi o ridotti a nuovo, intendendo per “ridotto a nuovo” uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica (3° comma della Circolare Ministeriale 12 agosto 1954 n. 63/323236), facendone richiesta al Servizio Metrico competente per territorio utilizzando le modalità di trasmissione riportate nella sezione modulistica, ed, in particolare, i modelli per Verifica prima e collaudo di posa in opera.
  • se lo strumento di misura è di tipo fisso, effettuare la verificazione metrica prima in due fasi distinte:
  1. verificazione prima in fabbrica
  2. sul luogo d’installazione definitivo (collaudo di posa in opera) (articolo 45 del Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242 e Circolare Ministeriale 31 marzo 1940 n. 1924).
  • se gli strumenti sono di tipo elettronico, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689 e cioè che gli strumenti:
  1. devono essere conformi alla documentazione depositata presso il:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio XV - Strumenti di misura e metalli preziosi
Via Sallustiana 53
00187 ROMA;

  1. non devono consentire alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
  2. non devono consentire la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o evidenti interventi dolosi.
  • predisporre gli strumenti di misura sottoposti a verificazione prima con gli alloggi per ricevere la sigillatura del Servizio Metrico nei luoghi previsti dal piano di legalizzazione depositato presso il competente Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 18 maggio 1989 e dal Decreto Ministeriale 25 settembre 1989 n. 342969;
  • applicare agli strumenti di misura sottoposti a verifica prima le targhe metriche identificative, riportanti i dati descritti nell’articolo 31 bis e 86 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958 n. 1215;
  • se gli strumenti sono associati ad apparecchiature ausiliarie, le ulteriori targhette, appositamente vincolate da bolli o sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione, riportanti apposita iscrizione che identifichi con i rispettivi numeri di matricola le altre unità cui sono collegati, ai sensi della Circolare Ministeriale 12 ottobre 1989 n. 69/343104;
  • se il Fabbricante Metrico agisce in regime di Conformità Metrologica, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179, apporre su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornire una dichiarazione scritta di conformità metrologica;
  • se deve associare un’apparecchiatura ausiliaria rispondente alla normativa nazionale con un distributore di carburanti del tipo MID (conforme alla Direttiva 2004/22/CE), dovrà:
  1. redigere la lista di controllo prevista dal 3° comma dell’articolo 4 della Direttiva 14 ottobre 2010 ed il libretto metrologico relativo al distributore di carburanti;
  2. conservare l’originale presso la propria azienda;
  3. inviare una copia alla Camera di Commercio competente utilizzando le modalità di trasmissione riportate nella sezione modulistica.;
  4. consegnare copia all’utente metrico presso il punto vendita, a disposizione dell’Autorità di controllo.

VARIAZIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Se in seguito all’inizio dell’attività di Fabbricante Metrico interviene una o più delle seguenti modifiche:

  1. variazione apparecchiature e strumenti posseduti per lo svolgimento dell'attiivtà
  2. cessazione dell’attività;

il Titolare/legale rappresentante dovrà inviare al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino solo i Modelli FM06 (Comunicazione di variazione dati Fabbricante Metrico per il Servizio Metrico) ed il Modello FM07 (Comunicazione di variazione dati Fabbricante Metrico per la Prefettura) con i relativi allegati.

Le modalità di trasmissione della documentazione sono riportate nella pagine relativa alla modulistica; nella sezione Fabbricanti metrici della pagina richiamata, si trovano, inoltre, i Modelli FM06 e FM07 su richiamati. Detti moduli contengono inoltre ulteriori dettagli in merito alla loro compilazione.

Nel caso in cui la variazione sia relativa a:

  1. denominazione / ragione sociale;
  2. sede operativa / sede legale;
  3. titolare / legale rappresentante;

Oltre a quanto sopra indicato, si dovrà provvedere a consegnare una marca da bollo in originale da 16,00 Euro alla Prefettura di Torino, previo contatto telefonico, per il rilascio di una nuova autorizzazione prefettizia.


Informativa dati personali - riferirsi al file pdf relativo al Servizio metrico

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 4, 2022 - 15:24

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 4, 2022 - 15:24

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