Cronotachigrafo CEE (analogico)


Testata Cronotachigrafi analogici

Il tachigrafo analogico è un sistema di vecchia generazione installato sui veicoli commerciali che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti. È gradualmente sostituito dai tachigrafi digitali.

IMPORTANTE!

Si informano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che effettuano controlli e interventi su tachigrafi digitali e analogici che dal 02/03/2015, in seguito a istanze di rilascio, rinnovo e variazione delle autorizzazioni o in occasione di controlli periodici d’ufficio, viene verificato il requisito di buona reputazione, anche tramite acquisizione del Certificato antimafia presso la Prefettura e del Certificato del Casellario giudiziale presso la Procura.

Tale novità consegue all’entrata in vigore dell’art. 24 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e alla nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/03/2015, in attesa dell’aggiornamento del D.M. 10/08/

Dal 6 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto 23/02/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.

Il provvedimento, che ha abrogato il Decreto Ministeriale del 10/08/2007, disciplina anche le autorizzazioni dei tachigrafi analogici (Cronotachigrafi CEE).

Per le disposizioni introdotte non ci sono più differenze tra le officine che operano su tachigrafi digitali o analogici,entrambi gli operatori saranno chiamati centri tecnici e dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa.

Nuove autorizzazioni 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non rilascia più autorizzazioni per il montaggio e la riparazione di tachigrafi analogici (Cronotachigrafi CEE), ad esclusione per i Centri Tecnici già autorizzati ad effettuare interventi sui tachigrafi digitali.

Le autorizzazioni hanno durata biennale.

L'art. 26 (Norma transitoria) del D.M. 23/02/2023 stabilisce quanto segue.

- Officine già autorizzate per i soli Cronotachigrafi CEE (analogici):

entro un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto possono, conformandosi ai requisiti previsti, ottenere l'autorizzazione presentando la relativa istanza di adeguamento.

Diversamente, decorso il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per il solo analogico decadono.

- Centri tecnici tachigrafi digitali già autorizzati anche per operare su Cronotachigrafi CEE (analogici):

entro il secondo rinnovo tutte le autorizzazioni confluiranno in un unico codice identificativo (digitali e analogici),  occorrerà pertanto presentare relativa istanza di accorpamento, nei tempi previsti.

Vidimazione nuovo registro operazioni (art. 6 D.M. 24 maggio 1979)

All’esaurimento di un registro, l'officina autorizzata deve procurarsi e presentare un nuovo registro operazioni al Servizio metrico per la vidimazione esibendo il vecchio, a riprova della continuità delle registrazioni effettuate.

Variazione autorizzazioni

Le autorizzazioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.M. 23/02/2023 potranno ottenere variazioni solamente se le officine autorizzate dimostreranno di onorare i nuovi requisiti previsti dal decreto stesso.

Cessazione dell'attività dell'officina autorizzata

In caso di cessazione dell'attività di riparazione di cronotachigrafi analogici, l'officina autorizzata dovrà darne comunicazione al Servizio metrico che inoltrerà la rinuncia all'autorizzazione al Ministero competente.

Tutti i modelli e le modalità di inoltro sono disponibili nell'apposita sezione presente nella pagina modulistica.

Informativa dati personale - Riferirsi al file pdf relativo al Servizio metrico

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Ultima modifica
Lunedì, Dicembre 1, 2025 - 17:24

Aggiornato il: Lunedì, Dicembre 1, 2025 - 17:24

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