Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.
Tetto massimo, percentuale di agevolazione e spese ammesse:
Il limite annuo del credito di imposta è elevato in modo significativo: da 5 milioni a 20 milioni di euro. Inoltre, il credito di imposta verrà conteggiato nella misura del 50% su tutte le spese ammesse all’articolo 3 comma 6 del Dl 145/2013, senza più prevedere l’aliquota ridotta del 25% per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e per le spese riferite all’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali.
Vengono ampliame le tipologie di personale impiegato i cui costi sono ammissibili al beneficio: sarà sufficiente, infatti, che tale personale sia impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse, senza essere più richiesto l’impiego di personale “altamente qualificato”.
Ricerca commissionata dall’estero:
Il credito d’imposta spetterà anche alle stabili organizzazioni in Italia o alle imprese di soggetti non residenti che eseguono nel territorio dello Stato le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996).
Durata:
La validità delle suddette modifiche è relativa al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016. Persisteranno, pertanto, due modalità di conteggio: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.
Come si accede
- Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico
- Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.
Si rimanda al sito del Ministero Sviluppo Economico