Preimballaggi


Obblighi dei produttori di prodotti preconfezionati e sorveglianza da parte della Camera di commercio

Il Servizio metrico è l’autorità preposta alla vigilanza del rispetto delle norme in materia di preimballaggi.

Per preimballaggio si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto, per essere definito preconfezionato, deve possedere le tre seguenti caratteristiche:

  • essere stato chiuso in un imballaggio in assenza dell’acquirente;
  • la quantità del prodotto contenuta nell’imballaggio deve avere un valore prefissato;
  • tale quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Le norme in materia sono la legge 25 ottobre 1978 n° 690 (che recepisce direttive europee) e il D.P.R. 26 maggio 1980 n° 391: gli adempimenti prescritti sono sostanzialmente sovrapponibili ma attenendosi alla prima il produttore potrà commercializzare su tutto il territorio della U.E. il proprio prodotto (apponendo il marchio "e"), se invece seguirà il secondo dovrà limitare la vendita ai confini italiani.

La vigilanza del Servizio metrico è orientata a verificare:

  • la correttezza delle iscrizioni metrologiche apposte sugli imballaggi;
  • l’idonea dotazione di strumentazione per determinare il contenuto in massa o in volume del prodotto;
  • l’effettivo quantitativo compreso negli imballaggi di un lotto pronto per la vendita.

ISCRIZIONI METROLOGICHE

Sull’etichetta del prodotto deve essere indicato, a seconda del caso:

  • il volume nominale espresso in litri, centilitri, o millilitri
  • la massa nominale espressa in chilogrammi o grammi

Le cifre devono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, la seguente altezza minima:

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri   Altezza minima in mm
Fino a 50      2
Oltre 50 fino a 200  3
Oltre 200 fino a 1000  4
Oltre 1000  6
 

Il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell’unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso.

Le unità di misura utilizzabili sono esclusivamente:

 Volume      Massa
 litri (L o l)     chilogrammi (kg)
centilitri (cL o cl) grammi (g)
millilitri (mL o ml)  

 

Per i preimballaggi di tipo CE il marchio

deve avere un’altezza superiore a 3 mm.

Le suddette iscrizioni devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto.

E’ vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità, come “circa” o altri termini analoghi.

Non deve mai essere usato il “puntino” dopo l’unita di misura.

Nel caso di imballaggi in volume possono essere utilizzate bottiglie recipienti misura le cui caratteristiche sono indicate dall’art. 9 del D.L. 451/1976 fornite delle indicazioni metrologiche dell’art. 13.

LA STRUMENTAZIONE

Il produttore è tenuto a misurare e controllare il riempimento dei preimballaggi tramite uno strumento di misura legale in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Nel caso degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico è necessario dotarsi di uno strumento avente divisione idonea come da tabella dell’art. 9 del D.P.R. 391/80.

CONTROLLO DEL FABBRICANTE

Il controllo può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione.

Ai sensi della circolare ministeriale n. 71/2 del 17/09/1995, tale obbligo è da considerarsi soddisfatto se chi effettua il riempimento procede ad un controllo statistico secondo norme nazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI,ISO,..) e tiene a disposizione la relativa documentazione.

Il controllo non è richiesto solo qualora i preimballaggi siano riempiti manualmente e pesati su uno strumento di misura legale in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Qualora venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, i preimballaggi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo mediante selezionatrice ponderale avente le caratteristiche previste dall’art. 11 del D.P.R. 391/1980.

CONTROLLI SOSTANZIALI

Gli ispettori del Servizio metrico provvedono, una volta scelto un lotto fra quelli presenti e pronti per la vendita, a verificare   la corrispondenza fra quantità nominale dichiarata in etichetta e quantità misurata con strumento legale.

Si procede con le modalità previste dall’allegato II alla legge 690/78 che prevede tra l’altro sistemi di campionamento diversi nel caso si debba ricorrere ad un controllo non distruttivo o ad uno distruttivo.

Per la modalità di determinazione degli errori massimi tollerati in meno si fa riferimento all’allegato I alla legge 690/78.

Le spese relative all’ispezione sono a carico del fabbricante/detentore degli imballaggi (art.10 c. 2  legge 690/1978)  e sono determinate  con deliberazione camerale.

Le eventuali violazioni alle norme in materia sono previste dall’art. 12 della legge 690/1978.

Ulteriore materiale informativo viene fornito alle imprese nel corso di seminari organizzati periodicamente dal Servizio metrico: è possibile accedere alla sezione eventi del Settore.                                                                                                                                     

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Mercoledì, Aprile 29, 2020 - 11:13

Aggiornato il: Mercoledì, Aprile 29, 2020 - 11:13