Sorveglianza servizio metrico


Il Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino effettua sopralluoghi di sorveglianza presso titolari strumenti di misura, laboratori verifica strumenti, orafi e centri tecnici per tachigrafi e cronotachigrafi

Sorveglianza presso i soggetti metrici

Il Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino effettua sopralluoghi di sorveglianza presso i titolari degli strumenti metrici, gli Organismi che eseguono la verifica degli strumenti, gli iscritti al registro titolari di marchio orafo, i centri tecnici che effettuano montaggio e interventi successivi sui tachigrafi digitali e cronotachigrafi, le imprese che prevedono nel ciclo produttivo il preimballaggio del prodotto, i produttori, importatori, dettaglianti di talune tipologie di prodotti.

Controlli presso i titolari di strumenti metrici

Il Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino effettua periodicamente sopralluoghi di controllo presso i titolari degli strumenti metrici del territorio provinciale.
Detta azione, eseguita dai funzionari del Servizio che si qualificheranno mediante esibizione di idoneo tesserino di riconoscimento, è svolta ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 93 del 21/04/2017 dalla Camera di Commercio di Torino, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sulla verificazione periodica degli strumenti.
Il titolare dello strumento, cioè colui che utilizza strumenti per le transazioni commerciali, ha l’obbligo di sottoporli a verificazione rispettando la periodicità prevista dall’allegato IV al Decreto, attestata dall’apposita etichetta di colore verde riportante la data di scadenza e, in ogni caso, successivamente ad interventi di riparazione comportanti la rimozione dei sigilli legali.
Fatta salva l’applicazione delle maggiori pene, qualora il fatto costituisca reato, il mancato adempimento delle norme sulla verificazione periodica comporta la contestazione di una sanzione amministrativa spettante all’erario:

- compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.500,00 per gli strumenti che ricadono sotto la normativa MID, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 22/2007 e per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 517/1993;

- compresa tra un minimo di € 103,29 ed un massimo di € 619,75 per tutti gli altri strumenti metrici, ai sensi dell’art. 692 del Codice Penale, così come modificato dall'art. 55 del D. Lgs n. 507/99.

Vigilanza sugli Organismi che effettuano la verificazione periodica

Il D.M. 93/2017 affida alle Camere di commercio la vigilanza sugli organismi accreditati per realizzare la verificazione periodica. La Camera competente per territorio sullo strumento esercita la vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5% degli strumenti sottoposti alla verificazione (1% nel caso di contatori dell’acqua, di gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica).

Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della camera di commercio dall’organismo che ha eseguito la verificazione, tranne nel caso che l’organismo comunichi per via telematica alla camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

I risultati delle operazioni di vigilanza sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all’organismo nazionale di accreditamento.

Sorveglianza nel settore orafo

Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 150/2002 la vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dalle Camere di commercio attraverso ispezioni presso gli assegnatari dei marchi di identificazione aventi sede sul proprio territorio e presso i commercianti per verificare il rispetto delle disposizioni relative al titolo legale, al corretto utilizzo del marchio e comunque a tutte quelle stabilite dal D. lgs. 251/1999 e dal citato Regolamento. Sono previste anche specifiche sanzioni amministrative, salvo il fatto non costituisca reato.

Sorveglianza sui centri tecnici dei tachigrafi digitali e sulle officine cronotachigrafi analogici

Le Camere di commercio svolgono annualmente, in base al D.M. 10/8/2007, la vigilanza presso tutti operatori attivi sul proprio territorio autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare il montaggio o gli interventi successivi sui tachigrafi digitali e ai sensi del D.M. 361/2003 in attuazione dei Regolamenti europei, gli interventi sui cronotachigrafi analogici. Gli esiti sono trasmessi al Ministero che adotta se del caso i provvedimenti necessari in caso di irregolarità.

Anche le officine che montano e riparano cronotachigrafi analogici C.E.E. ai sensi del D.M. 24 maggio 1979 possono essere oggetto di vigilanza per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività e l’osservanza delle disposizioni in materia.

Controlli sulle imprese che realizzano preimballaggi

Il Servizio metrico effettua controlli sul quantitativo effettivo dei prodotti preconfezionati. A tal fine il personale si può recare presso le imprese che realizzano imballaggi preconfezionati per verificare il corretto adempimento delle disposizioni previste dalla legge n° 690/1978 (preconfezionati C.E.E.) e dal D.P.R. N° 391/1980 (preconfezionati “nazionali”).

Le spese di questa tipologia di controlli sono a carico dell’impresa controllata.

Sorveglianza su alcuni prodotti

La legge 580/93 riformata nel 2010 prevede espressamente fra le funzioni delle Camere di commercio la vigilanza sui prodotti, cioè il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni normative relative ad alcune tipologie di prodotti, recepimento delle corrispondenti direttive europee.

In particolare, sono interessati ai controlli i prodotti che ricadono nell’ambito normativo delle seguenti direttive comunitarie:

   D. Lgs. 86/2016 recepimento della direttiva 2014/35/UE - LVD (Direttiva bassa tensione)

   D.Lgs. 80/2016 recepimento della direttiva 2014/30/UE - EMC (compatibilità elettromagnetica)

   D.Lgs. 54 dell'11 aprile 2011, recepimento della nuova Direttiva giocattoli 2009/48/CE

   Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale

   D. Lgs. 206/2005 cosiddetto “Codice del consumo”

 

I controlli sulle aziende avvengono secondo le seguenti modalità: Lista dei controlli alle imprese


Informativa dati personali - Riferirsi al file pdf relativo al Servizio metrico
 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 4, 2022 - 15:37

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 4, 2022 - 15:37

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