Arbitrato


stretta di mano

Caratteristiche dell'arbitrato e descrizione dei servizi sul territorio.

È una forma di giustizia privata, nella quale uno o più arbitri decidono la controversia, così come farebbe un giudice. La decisione finale, detta lodo arbitrale, ha infatti lo stesso valore di una sentenza.

Il procedimento è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile e dai regolamenti arbitrali; per scegliere questa procedura le parti possono inserire una clausola nel contratto o firmare un apposito accordo (c.d. compromesso) a lite già insorta. Nella clausola o nel compromesso le parti possono anche individuare l’istituzione che amministrerà la procedura di arbitrato, stabilendo regolamento e tariffario; in questa ipotesi si parlerà di arbitrato “amministrato”.

L'arbitrato amministrato delle Camere di commercio

In materia di arbitrato amministrato, le Camere di Commercio piemontesi hanno collaborato tra loro per offrire un servizio uniforme sul territorio: è stata infatti istituita la Camera Arbitrale del Piemonte, che gestisce le procedure di arbitrato.

Per saperne di più www.pie.camcom.it/arbitrato-e-mediazione/arbitrato-camera-arbitrale-del-piemonte 

Nomina arbitro da parte del Presidente della Camera di commercio

È possibile che un'apposita clausola, inserita in un contratto o in uno statuto, o un compromesso arbitrale prevedano che le controversie vengano sottoposte alla decisione di un arbitro e che questi debba essere designato dal Presidente della Camera di commercio di Torino.
In queste ipotesi la parte interessata dovrà depositare presso il Settore Regolazione del Mercato i seguenti documenti:

  • originale dell'istanza in bollo (apponendo una marca da bollo da 16,00 euro ogni quattro pagine, oltre ad una marca da bollo, da 16,00 euro, per l’eventuale procura alle liti),
  • una copia dell’istanza,
  • una copia dei documenti allegati all’istanza, tra i quali deve essere obbligariamente inclusa copia del contratto o dello statuto in cui è contenuta la clausola arbitrale o copia del compromesso arbitrale,

La comunicazione del provvedimento di nomina alla parte istante ed all’arbitro designato avviene a cura della Segreteria, entro 45 giorni dal deposito dell'istanza. Sarà invece lo stesso arbitro a contattare le parti e fissare la prima udienza arbitrale.

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

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Ultima modifica
Lunedì, Gennaio 8, 2024 - 17:48

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 8, 2024 - 17:48

A chi rivolgersi

Regolazione del mercato

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino - Secondo piano

Agenti affari in mediazione: 011 571 6913 / 6917 / 6923 / 6928 / 6764
Agenti e rappresentanti di commercio: 011 571 6922 / 6928
Commercio al dettaglio prodotti alimentari: 011 571 6922 / 6928
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Somministrazione alimenti e bevande: 011 571 6922 / 6928

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