Dal 02/05/2018 novità in materia di legalizzazione dei certificati e degli altri atti camerali.
La Prefettura di Torino non effettua più il servizio di legalizzazione ma, se il documento è destinato ad uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, appone esclusivamente la c.d. apostilla. Se il documento camerale invece è destinato ad un paese diverso, il servizio di legalizzazione è ora effettuato direttamente dalla Camera di commercio presso lo stesso sportello che rilascia i certificati, al costo di 3,00 euro.
Dal 20/10/2014 i certificati e le visure camerali sono disponibili anche in lingua inglese.
Il decreto “Destinazione Italia” (D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21/02/2014, n. 9), all’art. 5 comma 4 stabilisce che: “Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo”.
Il modello di tale certificato è stato approvato dal D.M. 18/09/2014 e pubblicato nella Gazz. Uff. 4/10/2014, n. 231.
Il certificato in lingua inglese è un certificato a tutti gli effetti, è destinato all’utilizzo all’estero, è esente da bollo ed è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria pari a 5 euro.
L'attività viene riportata nel documento non per come essa è stata denunciata nel registro delle imprese ma per come è classificata secondo il codice ATECO (che sul documento in inglese è individuato come codice NACE)
Per maggiori informazioni sul contenuto del certificato si veda la GUIDA-ALLA-LETTURA-DEL-CERTIFICATO-IN-INGLESE
I certificati in lingua inglese possono essere richiesti agli sportelli delle camere di commercio o attraverso i canali on line autorizzati.
I certificati in lingua inglese, come anche le visure, sono dotati del QR code, un sistema di codifica che consente di verificare se il documento che si ha a proprie mani è originale oppure una contraffazione (per maggiori informazioni https://www.registroimprese.it/qrcode#page=page-1
Dal 14/02/2013, a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 252/1998 disposta dal nuovo codice antimafia, il D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 218/2012, le Camere di commercio non possono più rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia.
Dal primo gennaio 2012 per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (G. U. n. 265 del 14 novembre 2011) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredata da copia del suo documento di identità. Per coloro che eventualmente siano in difficoltà nel predisporre la dichiarazione sostitutiva di certificazione, vuoi perché ignorino le informazioni che devono esservi riportate vuoi perché abbiano timore di dichiarare dati non corretti, è comunque possibile richiedere un modello di modello di dichiarazione sostitutiva. La richiesta può essere presentata agli sportelli della Camera di commercio, oppure on line tramite il servizio Telemaco. Il costo del documento in entrambi i casi è pari a 5,00 euro. Nota bene: Le uniche informazioni non presenti nel modello sono quelle relative all’inesistenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa ed ai nulla osta antimafia. Per fornire tali informazioni, qualora necessarie all’adempimento da assolvere, l’impresa dovrà comunque integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo a sua cura apposite dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si veda la Nota Informativa n. 1/2012 - Novità in materia di certificati del Registro Imprese.