Certificati di iscrizione al Registro Imprese / REA


certificati

I certificati sono documenti che certificano l´iscrizione al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo. 

Il certificato è il documento che certifica l´iscrizione al RI - Registro Imprese e al REA - Repertorio Economico Amministrativo. Viene rilasciato per tutte le imprese iscritte sull'intero territorio nazionale ed ha una validità legale di sei mesi (art.41 D.P.R. 445/2000). 

Poichè il Registro delle imprese è un registro pubblico, i certificati possono essere richiesti da chiunque, sia che faccia parte dell'impresa sia che non ne faccia parte, senza necessità di presentare alcun tipo di modulo o di delega. Di norma i certificati sono rilasciati immediatamente al momento della richiesta. Tuttavia se l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale, il rilascio del certificato è bloccato e occorre rivolgersi al Settore Diritto annuale per ottenerne lo sblocco. Per approfondimenti: blocco del certificato.

Normalmente il certificato è rilasciato in bollo, ma può essere esente da tale imposta in alcuni casi, ad esempio: nel caso di cooperative sociali e onlus, per uso rimborso IVA, per uso credito (mutuo bancario), per uso all'estero se in lingua inglese. Coloro che richiedono un certificato senza applicazione del bollo, per poi farne un uso diverso da quelli per i quali è prevista l'esenzione, sono direttamente responsabili per l'evasione dell'imposta.  Nel caso di richiesta dei certificati allo sportello non si devono acquistare preventivamente le marche da bollo, in quanto si pagherà tale imposta direttamente allo sportello.

Tipologie di certificati

  • Ordinario
    Riporta la situazione analitica dell´impresa o soggetto REA e contiene il numero di iscrizione al RI o al REA, la denominazione, il codice fiscale, la sede, la data di costituzione, il capitale sociale, l´oggetto sociale, la descrizione dell´attività, il nome dei titolari di cariche e altri dati  
  • Storico
    Riporta gli stessi dati del certificato ordinario più l'elenco di tutte le iscrizioni effettuate nel tempo dall'impresa
  • "di vigenza"
    con l'espressione "certificato di vigenza" tutt'ora molto diffusa nella prassi, anche se superata sul piano normativo  in quanto risalente ai certificati che prima del 19/02/1996 venivano rilasciati dai Tribunali, corrisponde al certificato ordinario o storico con l'aggiunta al fondo dell'indicazione di inesistenza di procedura concorsuali  
  • Iscrizione - abbreviato
    Rispetto al certificato ordinario non contiene l´oggetto sociale, la descrizione dell´attività ed i titolari di cariche
  • Iscrizione con scelta
    Consente di ridurre la lunghezza del documento rendendo opzionale l'inserimento delle informazioni relative alle unità locali e ai soggetti titolari di cariche diverse da quelle relative ai componenti dell'organo amministrativo in base alla scelta effettuata dal richiedente 
  • Poteri personali
    Riporta i dati contenuti nel certificato abbreviato con l´aggiunta dei poteri previsti dallo statuto e delle cariche delle persone richieste
  • Assetti proprietari
    Riguarda le Srl e le Spa non quotate in mercati regolamentati e contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale tra i vari possessori di azioni/quote ed i relativi nomi e codici fiscali
  • Deposito - protocollo
    Attesta l´avvenuto deposito di atti e modelli di iscrizione rispettivamente nel RI o nel REA
  • Di non iscrizione
    Riporta gli estremi identificativi dell´imprenditore e ne attesta la non iscrizione nel RI o nel REA. Modulo di  richiesta
  • Company registration certificate (certificato in lingua inglese)
  • Riporta le informazioni sull'impresa in lingua inglese, è un documento destinato all'estero ed è esente da bollo

Modalità di rilascio e pagamento

Gli importi e il pagamento variano a seconda delle differenti modalità di rilascio:

  • Uffici del Registro Imprese direttamente agli sportelli senza appuntamento dal lunedì al venerdì, orario 9.00-12.15:

       Dalla medesima pagina si possono scaricare condizioni di erogazione e costi del servizio.

       Una volta effettuata la registrazione, prima di richiedere un certificato on line, occorre acquistare:

        - fogli di carta filigranata su cui stampare i certificati (costo euro 0,03 a foglio);
       - contromarche (chiamate anche bollini) da apporre sui certificati (una sola contromarca dal costo di euro 0,03 per ogni singolo certificato).

Le contromarche (o bollini) sono di tre tipi: oro per i certificati ordinari di iscrizione nel Registro delle imprese, argento per i certificati storici di iscrizione nel Registro delle imprese, bronzo per i certificati dell'Albo Artigiani, tuttavia la certificazione dell'iscrizione nell'Albo Artigiani è già riportata nel certificato ordinario di iscrizione nel Registro delle imprese, per cui l'acquisto delle contromarche in bronzo non è più necessario.

L'acquisto della carta filigranata e dei bollini deve essere effettuato presso gli sportelli del Settore Prodotti Registro Imprese presentando il relativo modulo di richiesta .

L'indirizzo e gli orari del settore sono riportati al fondo della pagina.

Attenzione:

  • al fondo di ciascun certificato scaricato on line è riportata l'indicazione del numero di marche da bollo da applicarvi (si tratta in questo caso delle vere e proprie marche da 16 euro l'una per l'assolvimento dell'imposta di di bollo, da non confondere con le contromarche o bollini da 0,03 euro).
  • sui certificati scaricati on line la Prefettura di Torino non appone la c.d. "apostilla", per avere tale tipo di visto occorre ancora utilizzare i certificati rilasciati ai nostri sportelli in quanto sono firmati in forma autografa dal funzionario camerale.
  • per i bollini da applicare sui certificati scaricati on line da portali diversi da Telemaco, gli utenti devono contattare i gestori di detti portali per avere indicazioni in merito al loro acquisto.


Novità sui certificati

Dal 02/05/2018 novità in materia di legalizzazione dei certificati e degli altri atti camerali.

La Prefettura di Torino non effettua più il servizio di legalizzazione ma, se il documento è destinato ad uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, appone esclusivamente la c.d. apostilla. Se il documento camerale invece è destinato ad un paese diverso, il servizio di legalizzazione è ora effettuato direttamente dalla Camera di commercio presso lo stesso sportello che rilascia i certificati, al costo di 3,00 euro. 


Dal 20/10/2014 i certificati e le visure camerali sono disponibili anche in lingua inglese.

Il decreto “Destinazione Italia” (D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21/02/2014, n. 9), all’art. 5 comma 4 stabilisce che: “Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo”.

Il modello di tale certificato è stato approvato dal D.M. 18/09/2014 e pubblicato nella Gazz. Uff. 4/10/2014, n. 231.

Il certificato in lingua inglese è un certificato a tutti gli effetti, è destinato all’utilizzo all’estero, è esente da bollo ed è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria pari a 5 euro.

L'attività viene riportata nel documento non per come essa è stata denunciata nel registro delle imprese ma per come è classificata secondo il codice ATECO (che sul documento in inglese è individuato come codice NACE)

Per maggiori informazioni sul contenuto del certificato si veda la GUIDA-ALLA-LETTURA-DEL-CERTIFICATO-IN-INGLESE

I certificati in lingua inglese possono essere richiesti agli sportelli delle camere di commercio o attraverso i canali on line autorizzati.

I certificati in lingua inglese, come anche le visure, sono dotati del QR code, un sistema di codifica che consente di verificare se il documento che si ha a proprie mani è originale oppure una contraffazione (per maggiori informazioni https://www.registroimprese.it/qrcode#page=page-1

Dal 14/02/2013, a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 252/1998 disposta dal nuovo codice antimafia, il D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 218/2012, le Camere di commercio non possono più rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia.

Dal primo gennaio 2012 per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (G. U. n. 265 del 14 novembre 2011) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredata da copia del suo documento di identità. Per coloro che eventualmente siano in difficoltà nel predisporre la dichiarazione sostitutiva di certificazione, vuoi perché ignorino le informazioni che devono esservi riportate vuoi perché abbiano timore di dichiarare dati non corretti, è comunque possibile richiedere un modello di modello di dichiarazione sostitutiva. La richiesta può essere presentata agli sportelli della Camera di commercio, oppure on line tramite il servizio Telemaco. Il costo del documento in entrambi i casi è pari a 5,00 euro. Nota bene: Le uniche informazioni non presenti nel modello sono quelle relative all’inesistenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa ed ai nulla osta antimafia. Per fornire tali informazioni, qualora necessarie all’adempimento da assolvere, l’impresa dovrà comunque integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo a sua cura apposite dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si veda la Nota Informativa n. 1/2012 - Novità in materia di certificati del Registro Imprese.


 

Informativa trattamento dati personali "Rilascio di visure, certificati, documenti"

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Ultima modifica
Martedì, Febbraio 28, 2023 - 15:33

Aggiornato il: Martedì, Febbraio 28, 2023 - 15:33

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