Le funzioni del SUAP possono essere:
- esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
- delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).
IL SUAP GESTITO DAI COMUNI
I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:
- casella di PEC istituzionale
- firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
- software per la lettura di documenti firmati digitalmente
- sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
- sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune
Per maggiori informazioni consultare:
http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/attestazione-requisiti-suap
Qualora i comuni non abbiano provveduto ad accreditarsi entro il 28/01/2011, l'esercizio delle funzioni del SUAP è delegato alla Camera di commercio territorialmente competente (art. 4 comma 11).
Questo termine tuttavia non è un termine perentorio. Pertanto i Comuni sono sempre in tempo, anche dopo il 28/01/2011, per accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo economico.
In questo caso inizialmente il Comune si avvarrà della delega alla Camera di commercio ma successivamente potrà revocarla, provvedendo ad accreditarsi (in proprio o associandosi ad un altro Comune).
IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.
La Camera di commercio di Torino ha richiesto questi dati ai Comuni non accreditati con apposita lettera prot. 10398/2011/CAE3/R.I. Imm del 04/03/2011.
Attenzione: i Comuni che non rispondono alla lettera di fatto non rendono possibile l'attivazione delle funzioni del SUAP in delega alla Camera di commercio. In relazione a tali comuni sul portale compare l'avviso riportato in figura.
Per quanto riguarda il procedimento automatizzato, sul portale all'indirizzo http://www.impresainungiorno.gov.it/pubbliche-amministrazioni/schema-di-documento è stato pubblicato una schema di documento preparato a cura dell'ANCI e concordato con Unioncamere, in cui viene spiegata in dettaglio la suddivisione dei compiti tra Comuni che hanno delegato il SUAP alla Camera di commercio.
Da tale documento emerge che il ruolo delle Camere di commercio, in tale caso, è quello di gestione del front office, mentre il ruolo di back office spetta ai Comuni.
