Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)


Il SUAP è l'interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive

ALLARGAMENTO SUAP

Anche il commercio ambulante torinese tra gli utenti del SUAP camerale

Prosegue la collaborazione tra la Città e la Camera di commercio di Torino per la presentazione, attraverso il portale telematico Impresa in un giorno, delle pratiche relative alle attività di impresa.
Anche l’ampia categoria del commercio ambulante – che nel solo Comune di Torino conta 3.284 imprese - da aprile 2023 entrerà a far parte della comunità di utenti del SUAP camerale, grazie al progressivo allargamento realizzato dalla Città di Torino. Oltre a Torino, la Camera di commercio gestisce il SUAP per 116 comuni per un totale di oltre 16mila pratiche nel 2022.

Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive
È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008 (*), intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.
Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.
(*) convertito con modifiche dalla L. 133/2008

Che cos'è il SUAP

Caratteristiche fondamentali del SUAP:

  • è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)
  • è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)


L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità. 

QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP
Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:

  1. il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011
  2. il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011


Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.

Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Chi gestisce il SUAP

Le funzioni del SUAP possono essere:

  • esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
  • delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).

IL SUAP GESTITO DAI COMUNI

I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:

  1. casella di PEC istituzionale
  2. firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
  3. software per la lettura di documenti firmati digitalmente
  4. sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
  5. sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune

Per maggiori informazioni consultare:
http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/attestazione-requisiti-suap
Qualora i comuni non abbiano provveduto ad accreditarsi entro il 28/01/2011, l'esercizio delle funzioni del SUAP è delegato alla Camera di commercio territorialmente competente (art. 4 comma 11).
Questo termine tuttavia non è un termine perentorio. Pertanto i Comuni sono sempre in tempo, anche dopo il 28/01/2011, per accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo economico.
In questo caso inizialmente il Comune si avvarrà della delega alla Camera di commercio ma successivamente potrà revocarla, provvedendo ad accreditarsi (in proprio o associandosi ad un altro Comune).

IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.
La Camera di commercio di Torino ha richiesto questi dati ai Comuni non accreditati con apposita lettera prot. 10398/2011/CAE3/R.I. Imm del 04/03/2011.

Attenzione: i Comuni che non rispondono alla lettera di fatto non rendono possibile l'attivazione delle funzioni del SUAP in delega alla Camera di commercio. In relazione a tali comuni sul portale compare l'avviso riportato in figura.
Per quanto riguarda il procedimento automatizzato, sul portale all'indirizzo http://www.impresainungiorno.gov.it/pubbliche-amministrazioni/schema-di-documento è stato pubblicato una schema di documento preparato a cura dell'ANCI e concordato con Unioncamere, in cui viene spiegata in dettaglio la suddivisione dei compiti tra Comuni che hanno delegato il SUAP alla Camera di commercio.
Da tale documento emerge che il ruolo delle Camere di commercio, in tale caso, è quello di gestione del front office, mentre il ruolo di back office spetta ai Comuni.

Avviso portale Impresainungiorno

Individuare il SUAP competente: il portale Impresainungiorno

 Scarica la guida "Individuare il SUAP competente" 

L'utente, imprenditore, o il suo incaricato, per individuare il SUAP competente si deve collegare al sito ufficiale alla pagina www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap, deve inserire i dati (regione, provincia, comune) relativi al luogo ove intende svolgere l'attività.
A questo punto si possono ottenere due risposte diverse:

  • se il Comune si è accreditato in proprio comparirà il link al sito istituzionale del comune ove è presente la modulistica per effettuare gli adempimenti.
    L'utente collegandosi al sito del comune prescelto troverà le indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle pratiche.

  • se il Comune ha dato la sua delega alla Camera di commercio, comparirà il link del SUAP camerale.
    Cliccando "Compila la tua pratica SUAP" l'utente viene condotto in una pagina del portale da cui potrà iniziare la compilazione on line degli adempimenti SUAP.
    Per accedere a tale pagina l'utente deve essere in possesso di CNS o dispositivo analogo (es. token USB).


Il primo passaggio consiste nella scelta del settore di attività.
L'utente inserendo i dati richiesti verrà condotto progressivamente nelle pagine successive del portale, in cui verranno richieste ulteriori informazioni, sempre più dettagliate, ad es. la scelta del tipo di operazione.
Al termine di questo percorso guidato, l'utente avrà così completato la compilazione on line della SCIA.
Compiuta la compilazione, la pratica deve essere firmata digitalmente con la CNS (o analogo dispositivo di firma digitale) e quindi inviata direttamente attraverso il portale.
Il portale a sua volta trasmetterà automaticamente la SCIA al Comune competente, il quale rilascerà apposita ricevuta, che verrà inviata alla casella PEC dell'utente.
Nel caso in cui l'imprenditore sia sprovvisto di dispositivo di firma digitale e di PEC potrà comunque rivolgersi ad un intermediario dotato di questi requisiti, conferendogli l'incarico di presentazione della SCIA attraverso un'apposita procura.
Infatti l'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 160/2010 stabilisce che la trasmissione delle SCIA possa avvenire attraverso l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica (art. 9 comma 7 del D.L. 7/2007).
Il modello della procura viene prodotto direttamente dal sistema durante la compilazione on line della pratica stessa.

SCIA contestuale alla Comunicazione Unica

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 160/2010, la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta che da titolo per avviare immediatamente l'attività.
Attenzione: per predisporre la SCIA contestuale alla comunicazione unica si deve usare l'applicativo ComunicaStarweb. L'utilizzo di questo programma, nella fase di avvio, era possibile solo nel caso in cui il SUAP destinatario fosse quello di un Comune accreditato. Dal 06/09/2011 è possibile inviare la SCIA contestuale alla comunicazione unica anche ai SUAP camerali attivi sul portale alla data del 01/09/2011. Dal 15/09/2011 tutti i SUAP camerali attivi sul portale sono caricati automaticamente in ComunicaStarweb.


Nel caso in cui la SCIA sia contestuale ad una Comunica, il SUAP si configura come uno dei soggetti destinatari della pratica così come lo sono ad esempio l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL.
Pertanto nella distinta della Comunica apparirà selezionato il SUAP, quale ente destinatario della SCIA, così come nell'esempio di seguito riportato:


Distinta SCIA Comunica


 

Informativa trattamento dati personali "SUAP camerali"

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Ultima modifica
Giovedì, Marzo 23, 2023 - 17:18

Aggiornato il: Giovedì, Marzo 23, 2023 - 17:18

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