Si tratta di un comparto che nel nostro Paese comprende circa 1.200 birrifici dei quali circa il 25% è agricolo, e cioè produce in proprio le materie prime necessarie (orzo, luppolo, etc.).La birra è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, orzo, frumento o loro miscele, acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
La birra è allocata nella voce doganale 2203; rientrano nell’ambito della birra anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui alla voce doganale 2206.
In entrambi i casi essa deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.
Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:
L’articolo 1, commi 72 e 73 della Legge di bilancio 2025, n. 207 del 31 dicembre 2024 stabilisce che per l’anno 2025 viene applicata la riduzione delle accise, già introdotta negli anni 2022 e 2023, per la birra realizzata nei birrifici artigianali:
Riguardo ai micro-birrifici, a partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta, con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.
Il decreto sopra citato prevede, la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:
In tal caso il birrificio:
Il comma 15-septies dell'articolo 5 del decreto legge 146 del 2021 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche, come noto, sono diventate operative a partire dal 1° gennaio 2022.Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate".In particolare, con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi (articolo 1, n. 2, che modifica l'articolo 5 della direttiva accise), per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa. Viene altresì data una più precisa definizione di “grado plato”. Al riguardo l’articolo 35, comma 1, seconda parte, afferma che:“Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra é derivata, alla quale é sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma é arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”.
Altre definizioni: