Il regime sospensivo consente ai soggetti autorizzati di operare con prodotti che non sono ancora stati sottoposti ad imposta (in sospensione di imposta).
Tale regime, tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’Erario (garanzia dell’accisa sospesa), comporta l’obbligo di prestare idonee cauzioni.
Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.
Il D.Lgs. n. 504/1995 riguardo ai prodotti alcolici prevede le seguenti cauzioni:
L’articolo 5, comma 3, afferma che:
“3. Il depositario è obbligato:a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;(…)”.
Al momento, essendo l’accisa pari a zero, la cauzione per il deposito NON è prevista per il vino.
Per gli altri prodotti la cauzione è applicabile secondo l’aliquota prevista nella seguente tabella.
Nota (1): Tra gli altri impianti si comprendono:
Sull’argomento si segnala la Risoluzione n. 1 - Agenzia Dogane e Monopoli 10 maggio 2019.
L’articolo 6, comma, afferma che:
"4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato é tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando é data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità,... L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse".
La cauzione deve essere fornita nelle seguenti misure:
E' disposto lo svincolo della cauzione:
Gli articoli 8 e 8-bis, TUA, a riguardo dispongono che:
L’articolo 13, commi 5 e 6, afferma che:
"5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata".