Alcuni prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali.
Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 6 luglio 2004 n. 36/D, afferma che:
"... sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, vigente alla data dell’1.1.2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento".
I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.
In Italia, i contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i seguenti prodotti:
Ivi comprese:
I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 322/2003 prevede quattro tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti:
I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.