1.2.8 - Birrifici, micro-birrifici, piccoli birrifici indipendenti


Si tratta di un comparto che nel nostro Paese comprende circa 1.200 birrifici dei quali circa il 25% è agricolo, e cioè produce in proprio le materie prime necessarie (orzo, luppolo, etc.).
La birra è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, orzo, frumento o loro miscele, acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

La birra è allocata nella voce doganale 2203; rientrano nell’ambito della birra anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui alla voce doganale 2206.

In entrambi i casi essa deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:

  • birrifici che non si avvalgono delle disposizioni agevolative in tema di "micro-birrifici": come altri depositi fiscali;
  • birrifici che si avvalgono di tali disposizioni agevolative ("micro-birrifici"):  questo regime è previsto per i soggetti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; sono dotati di codice di accisa.

L’articolo 1, commi 72 e 73 della Legge di bilancio 2025,  n. 207 del 31 dicembre 2024 stabilisce che per l’anno 2025 viene applicata la riduzione delle accise, già introdotta negli anni 2022 e 2023, per la birra realizzata nei birrifici artigianali:

  • birrifici con una produzione annua fino a 10.000 ettolitri: accisa ridotta del 50%;
  • birrifici con una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri: accisa ridotta del 30%;
  • birrifici con una produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri: accisa ridotta del 20%.          

Riguardo ai micro-birrifici, a partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta, con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.

Il decreto sopra citato prevede, la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:

Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:  

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
  • corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi - Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014); per i prodotti spediti in altro paese UE viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue;  per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-AD sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
  • corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti in altro Paese UE viene emesso l'e-DAS unionale, nei confronti del destinatario certificato di altro Paese Ue; per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-DAS unionale sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico dei prodotti confezionati);
  • sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.

Il comma 15-septies dell'articolo 5 del decreto legge 146 del 2021 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico.   
Tali modifiche, come noto, sono diventate operative a partire dal 1° gennaio 2022.
Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate".
In particolare, con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi (articolo 1, n. 2, che modifica l'articolo 5 della direttiva accise), per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa. 
Viene altresì data una più precisa definizione di “grado plato”. Al riguardo l’articolo 35, comma 1, seconda parte, afferma che:
“Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra é derivata, alla quale é sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma é arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”.    

Altre definizioni:

PICCOLI BIRRIFICI INDIPENDENTI
L’articolo 2, comma 4-bis, della Legge n. 1354/1962, come modificato dall’articolo 35  della Legge n. 154/2016, con effetto dal 25 agosto 2016, ha introdotto la definizione di “birra artigianale” e di “piccolo birrificio indipendente”, affermando che: “Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.”.

Mentre negli anni 2022 e 2023, l’articolo 25, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 504/1995 prevedeva aliquote fiscali ridotte per tali piccoli birrifici indipendenti, nel 2024 erano previste le regole generali che prevedono un trattamento fiscale di favore solo per i micro-birrifici.  
 

 


 

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/04/2025 - 21:51

Aggiornato il: 04/04/2025 - 21:51