Nel caso in un’impresa commerciale priva di deposito fiscale intenda vendere all’estero (a clienti di Paesi Ue o di Paesi extra UE) prodotti sottoposti ad accisa (ad esempio: grappe, liquori, etc.) acquistati presso imprese italiane, essa, al fine di non restare incisa dell’accisa italiana e di mantenere riservati i nominativi dei clienti esteri, potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:– acquistare i prodotti considerati, in regime sospensivo, dai produttori italiani facendoli inviare al deposito fiscale italiano incaricato della spedizione all’estero; in tale evenienza, i prodotti verrebbero introdotti nel deposito fiscale incaricato, privi di contrassegno di Stato; a questo punto il deposito fiscale invierebbe i prodotti al cliente estero previa sosta tecnica presso un deposito fiscale /destinatario registrato del Paese del cliente estero incaricandolo di applicare le fascette eventualmente previste dalla normativa di tale Paese; è anche prevista la possibilità da parte del deposito fiscale italiano, di acquisire le fascette estere in via preventiva e di applicarle alle bottiglie prima della spedizione all’estero;– acquistare i prodotti considerati ad accisa italiana assolta. Molto spesso la soluzione in argomento è imposta dal rifiuto del produttore italiano di fornire prodotti in regime sospensivo. Supponendo che l’intero quantitativo acquistato venga venduto all’estero, al fine di ottenere il rimborso dell’accisa l’impresa commerciale potrebbe inviare il prodotto all’estero, chiedendo poi il rimborso dell’accisa.L’articolo 14 del D.Lgs. n. 504/1995 afferma che:“6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso é presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30.”.
La procedura concernente il rimborso dell’accisa è disciplinata dai seguenti provvedimenti / Circolari:– “Regolamento recante norme per l’effettuazione del rimborso dell’imposta sulla produzione e sui consumi” approvato con il Decreto 12 dicembre 1996 n. 689;– Articolo 11 del DM n. 210/1996;– Circolare esplicativa del Dipartimento Dogane n. 59/D del 28 febbraio 1997.Limitando l’analisi ad alcune situazioni di maggior interesse pratico, occorre tenere presente che si ha diritto al rimborso dell’accisa nel caso in cui un prodotto assoggettato ad accisa:– viene trasferito in un altro Paese Ue;– oppure, viene esportato;– oppure, viene reintrodotto in un deposito fiscale (con sua riammissione al regime sospensivo).