Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in regime sospensivo di accisa devono essere eseguite in regime di deposito fiscale. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.
L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza fiscale di esercizio; in tale ambito a ciascun deposito fiscale viene attribuito uno specifico codice identificativo denominato "codice di accisa".
Anche le attività di commercializzazione e deposito di prodotti ad accisa assolta comportano l’obbligo di richiesta di specifica licenza fiscale di esercizio.
La procedura per il rilascio della licenza fiscale di esercizio può essere così sintetizzata:
In caso di esito positivo della verifica, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo e versamento del diritto annuale di licenza alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.
La licenza fiscale di esercizio ha durata illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale di licenza, da versarsi nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.L’importo del diritto annuale è pari a:
Riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alcolici l’articolo 29 del D.Lgs. n. 504/1995, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2024 ha apportato notevoli semplificazioni:
Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.”.
Secondo la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 131411 del 20 settembre 2019 “…. le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.”.