1.2.3 - Licenza di esercizio


Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in regime sospensivo di accisa devono essere eseguite in regime di deposito fiscale. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza fiscale di esercizio; in tale ambito a ciascun deposito fiscale viene attribuito uno specifico codice identificativo denominato "codice di accisa".

Anche le attività di commercializzazione e deposito di prodotti ad accisa assolta comportano l’obbligo di richiesta di specifica licenza fiscale di esercizio.

La procedura per il rilascio della licenza fiscale di esercizio può essere così sintetizzata:

  1. denuncia dell’attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio;
  2. verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane, al fine di controllare l’idoneità dell’impianto;
  3. suggellamento, ove previsto, delle parti di impianto rilevanti ai fini delle operazioni di controllo della produzione e dei prodotti custoditi in regime sospensivo accisa;
  4. tenuta delle scritture contabili;
  5. ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell’impianto (opificio di produzione o deposito).

In caso di esito positivo della verifica, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo e versamento del diritto annuale di licenza alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

La licenza fiscale di esercizio ha durata illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale di licenza, da versarsi nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’importo del diritto annuale è pari a:

  • 103,29 euro per gli impianti (depositi fiscali) di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i depositi commerciali in regime sospensivo;
  • 258,23 euro per gli impianti (depositi fiscali) di lavorazione, trattamento e condizionamento di altre bevande alcoliche;
  • 51,64 euro per gli impianti di produzione su base forfetaria.
  • 33,57 euro per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

Riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alcolici l’articolo 29 del D.Lgs. n. 504/1995, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2024 ha apportato notevoli semplificazioni:

  • Viene previsto che l’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:
    quando si opera come speditore o destinatario certificato
    quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato.
  • Negli altri casi l’impresa interessata non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale di esercizio, ma deve semplicemente trasmettere una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il quale, a sua volta, trasmetterà i dati all’ADM.
  • Per i soggetti che vendono bevande alcoliche con contrassegno fiscale e/o birra non è più necessario presentare una denuncia separata. E’ sufficiente una comunicazione unica tramite il SUAP, la quale vale anche ai fini fiscali.
  • Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’ADM, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.”.

Secondo la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 131411 del 20 settembre 2019 “…. le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.”.
 

 

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01/07/2025 - 12:54

Aggiornato il: 01/07/2025 - 12:54