In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti ad accisa devono essere dotati di un codice (codice di accisa - "excise number"). Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.
Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.
Nel nostro Paese, riguardo al codice d’accisa:
Nel nostro Paese la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice d’accisa.
In altri Paesi Ue (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (tax warehouse).
Tale codice viene rilasciato dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai seguenti operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa:
Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o mediante accesso al sito SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise): https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&ContextPath=.
Il "codice ditta" viene rilasciato agli operatori che movimentano prodotti ad accisa assolta; tale codice presenta la stessa struttura del codice d’accisa. Riguardo al settimo carattere (settore impositivo), nell’ambito degli alcoli sono previsti i carattere M per la vendita di prodotti alcolici e il carattere X per l’alcole.
Occorre tenere presente che, a seguito dell’introduzione dell’e-DAS unionale, da utilizzare per la spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta a operatori economici altro Paese Ue, allo speditore certificato viene attribuito un codice identificativo unico, da indicare sul documento stesso.
Nota (1) La Circolare ADM n. 3/2023 afferma che:“La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".