In base all’articolo 1 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995), per i prodotti alcolici sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria (“Fatto generatore”) sorge al momento della loro fabbricazione, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").
Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).
Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.
Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.
E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:
Il destinatario registrato deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.Il destinatario certificato, come afferma la Circolare ADM n. 3/2023, “… deve versare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l’esercente nazionale sia un depositario autorizzato.”.
NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.