1.2.5 - Esigibilità e pagamento delle accise


In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").

Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).

Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.

E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:

  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre, occorre distinguere tra:
    • I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato alle scadenze previste da un apposito decreto annualmente emanato dal MEF. Per esempio, il decreto MEF del 6 dicembre 2018, ha previsto (come già stabilito per gli anni precedenti) che il pagamento deve essere eseguito:
      • Entro il 18 dicembre, se eseguito a mezzo del Modello F24 / Accise, senza possibilità di compensare eventuali crediti;
      • Entro il 27 dicembre, se eseguito direttamente in Tesoreria e tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria
    • I prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre, il versamento deve essere eseguito alla scadenza ordinaria e con le modalità ordinarie.

Il destinatario registrato, invece, deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.

NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

 

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08/11/2019 - 12:00

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:00