L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:
Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise. L’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995 precisa che: sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.
Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.
Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).
Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.
Per soggetto obbligato accreditato (SOAC) si intende il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole.
Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.
Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).
Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.
Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).
Per speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato (prodotti ad accisa italiana assolta) al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
Per destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro (prodotti ad accisa assolta in altro Paese Ue) e spediti nel territorio dello Stato; Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).
Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:
Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa e di svolgere i correlati adempimenti
Per deposito libero si intende un ‘impianto che non è espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.
La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini: (…)
g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Si tratta della seguente indicazione: il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICQRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.
La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:
In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:
Frutta sotto spiritoLa frutta sotto spirito rientra nell’ambito della previsione dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:“1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitroanidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.2. Per alcole etilico si intendono:(….)c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.”.
La frutta sotto spirito è quindi da considerare un prodotto sottoposto ad accisa
Prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcolI prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcol, nel rispetto di determinate condizioni, sono da considerare come prodotti NON sottoposti ad accisa. Relativamente alla loro fabbricazione valgono le disposizioni dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:“(…) 3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:(….)c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;(….)f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; (…)”.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 65/D dell’11 novembre 2004, è possibile affermare quanto segue:
Com’è possibile constatare dalla lettura delle tabelle nel seguito riportate non vi è una perfetta coincidenza tra il territorio doganale Ue, il territorio Ue rilevante ai fini delle accise e il territorio Ue rilevante ai fini dell’Iva.
Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono entrate a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio IVA.
Per territorio dell’Unione Europea, ai fini dell'IVA, si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:
Montecarlo è considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.
Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.
Ai fini delle accise, le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
Sempre ai fini delle accise, l'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2020/262 prevede che: 4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.
TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE
Danimarca:
NO
Finlandia:
Francia:
SI
Germania:
NONO
Grecia:
Italia:
NOSISI
NONONO
Paesi Bassi (Olanda):
Portogallo:
SISI
Spagna:
SISISI
NONOSI
FONTE: European Commission - Taxation and Customs Union – Territorial status of EU Countries and certain territoriesNota (1): Guadalupa, Martinica, Guyana francese, La Riunione, Mayotte.Nota (2): Saint Pierre et Michelon, Saint Barthélemy, Saint Martin, Terre Australi e Antartiche francesi; Wallis e Futura, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Clipperton
ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE
Nota (1): Considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.Nota (2): Considerata come territorio dell’Italia ai fini doganali e accise.Nota (3): Considerate come territorio di Cipro ai fini doganali, Iva e accise.Nota (4): Considerata come territorio UE ai fini doganali, Iva (solo riguardo alle cessione e agli acquisti di beni) e accise.Nota (5): Le regole indicate si applicano solo in relazione alle transazioni verso o da questi Paesi o territoriNota (6): Gli accordi UE trovano applicazione limitata come stabilito dall’articolo 355, paragrafo 5, lettera b, del TFUE – Trattato di Funzionamento Ue.
NB: Le merci in condizione di “libera pratica” provenienti o destinate da /a Paesi o territori che NON applicano il regime dell’Iva UE, formano oggetto di operazioni, rispettivamente di importazione o di cessione all’esportazione. Fa eccezione la Repubblica di San Marino, relativamente alla quale, nei rapporti con l’Italia, vengono applicate le regole di cui all’articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e del Decreto MEF 21 giugno 2021- Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI - APPROFONDIMENTI: