L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:
Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.
Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.
Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).
Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.
Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.
Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).
Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.
Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).
Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).
In base alla normativa accise, per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si intende un soggetto con sede nel territorio dello Stato italiano designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.
Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:
Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.
Per deposito libero si intende un ‘impianto che, non espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.
La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini:
(…)
g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Si tratta della seguente indicazione: il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.
La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:
In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:
Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano entrano a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio Iva e dal territorio accise.
Per territorio dell’Unione Europea, ai fini delle accise, si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:
Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.
Le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.
L'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE prevede che la Spagna e la Francia possono notificare alla Comunità, mediante dichiarazione, che la direttiva in questione e le altre direttive in materia di alcole e bevande alcoliche (direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE) si applicano, rispettivamente, alle isole Canarie e ai dipartimenti francesi d'oltremare, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
L'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva afferma che le disposizioni della stessa non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos.
TERRITORI ESCLUSI DAL TERRIORIO UNIONALE IVA E ACCISE:
NOTE ALLA TABELLA
ALTRI PAESI E TERRITORI:
Principato di Monaco
Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese
Isola di Man
Si intende compreso nel territorio del Regno Unito
Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia
Si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro
Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")
Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.
Repubblica di San Marino
In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929. Non fa parte del territorio doganale Ue. In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)
Si tratta di territori austriaci situati in Germania.Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%). IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".