1.2.2 - Alcune definizioni


L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:

Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.

Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.

Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).

Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.

Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).

Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).

In base alla normativa accise, per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si intende un soggetto con sede nel territorio dello Stato italiano designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.

Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:

Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.

Per deposito libero si intende un ‘impianto che, non espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.

Vino confezionato e vino sfuso

La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini:

(…)

g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Si tratta della seguente indicazione:  il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.

Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.

La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:

  • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
  • 2204 29 altri

In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:

  • vino confezionato, il vino in recipienti di capacità sino a 10 litri (bottiglie, fiaschi, bag in box, etc.);
  • vino sfuso: il vino in recipienti di capacità superiore ai 10 litri (damigiane, botti, etc.).

 

Territorio dello Stato e territorio Ue

Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:

  • dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
  • e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.

A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano entrano a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio Iva e dal territorio accise.

Per territorio dell’Unione Europea, ai fini delle accise,  si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:

  • per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano;
  • per la Repubblica francese: i Dipartimenti d’oltremare;
  • per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen;
  • per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
  • le isole Anglo-normanne.

Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.

Le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

  1. del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  2. di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  3. dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinante al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
  4. della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana.

Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.

L'articolo 5, paragrafi 4 e 5,  della direttiva 2008/118/CE prevede che la Spagna e la Francia possono notificare alla Comunità, mediante dichiarazione, che la direttiva in questione e le altre direttive in materia di alcole e bevande alcoliche (direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE) si applicano, rispettivamente, alle isole Canarie e ai dipartimenti francesi d'oltremare, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

L'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva afferma che le disposizioni della stessa non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos.

 

TERRITORI ESCLUSI DAL TERRIORIO UNIONALE IVA E ACCISE:

Paese membro (1) Fuori del territorio doganale Ue (2) Entro territorio doganale - non applicazione normativa Iva - accise armonizzata (3)
Danimarca Isole Faroer, Groenlandia  
Paesi Bassi Aruba e Antille Olandesi  
Spagna Ceuta e Melilla Isole Canarie
Italia Livigno Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda e il confino politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio
Francia TOM - Territori d’Oltre Mare: Saint Pierre et Michelon,
Nuova Caledonia, Polinesia francese, Isole Wallis e Futura, Territori australi e antartici francesi;
DOM - Dipartimenti d'Oltre Mare: Guadalupa, Guaiana, Martinica, Mayotte e Riunione.
Germania Isole di Helgoland e Territorio di Büsingen  
Regno Unito Gibilterra, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione, Tristan de Cunha, Territorio Antartico Britannico, Territorio Britannico dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche Isole Anglo Normanne
Grecia   Monte Athos
Finlandia   Isole Aland

 

NOTE ALLA TABELLA

  1. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione: "Territorial status of EU countries and certain territories", riportato sul sito dell’Unione Europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories_en;
  2. Territori che fanno parte del territorio politico degli Stati membri (o che sono collegati da un nesso di dipendenza agli stessi), ma che sono esclusi dal territorio doganale unionale; gli scambi di merci tra questi territori e il restante territorio unionale comportano formalità di esportazione e di importazione così come previsto con i Paesi terzi. La gran parte dei luoghi elencati rientra nell'ambito dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), che costituiscono dipendenze di quattro Paesi membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito). Riguardo a tali Paesi, da parte dell'Unione Europea, è previsto un regime agevolativo di carattere  unilaterale; i prodotti originari dei PTOM importati nella Ue, infatti, non vengono assoggettati a dazi all'importazione né a restrizioni quantitative. Riguardo a tali prodotti sono inoltre previste regole di origine particolarmente favorevoli. Un particolare regime daziario preferenziale è altresì riconosciuto ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
  3. Paesi che fanno parte del territorio politico e doganale degli Stati membri o che comunque applicano le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, ma che non applicano il regime armonizzato in materia di Iva e accise; i loro scambi di merci con il restante territorio dei Paese membri comportano l'espletamento di formalità doganali. Per quanto riguarda gli scambi di beni: continuano ad essere eseguite operazioni doganali. In bolletta doganale (casella n. 1 del DAU), anziché indicare i codici IM o EX, si andrà a indicare il codice CO.  In base al Regolamento Ue n. 341/2016, tale codice si applica: "Per le merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano".

 

ALTRI PAESI E TERRITORI:

Altri Paesi e territori Caratteristiche

Principato di Monaco

Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese

Isola di Man

Si intende compreso nel territorio del Regno Unito

Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia

Si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro

Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")

Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.

Repubblica di San Marino

In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.

Stato della Città del Vaticano

Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Non fa parte del territorio doganale Ue.
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.

Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)

Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).
IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones
Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".

 

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08/11/2019 - 11:54

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:54