1.2.5 - Fatto generatore, esigibilità e pagamento delle accise
In base all’articolo 1 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995), per i prodotti alcolici sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria (“Fatto generatore”) sorge al momento della loro fabbricazione, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").
Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).
Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.
Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.
E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:
- Per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
- Per i prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre, occorre distinguere tra:
- I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato alle scadenze previste da un apposito decreto annualmente emanato dal MEF. Per esempio, il decreto MEF del 4 dicembre 2024 ha previsto (come già stabilito per gli anni precedenti) che il pagamento deve essere eseguito:
- Entro il 18 dicembre 2024, se eseguito a mezzo del Modello F24 / Accise, senza possibilità di compensare eventuali crediti;
- Entro il 27 dicembre 2024, se eseguito direttamente in Tesoreria e tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria oppure mediante bonifico bancario o postale, nonché tramite la piattaforma pagoPA;
- I prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre, il versamento deve essere eseguito alla scadenza ordinaria e con le modalità ordinarie.
- I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato alle scadenze previste da un apposito decreto annualmente emanato dal MEF. Per esempio, il decreto MEF del 4 dicembre 2024 ha previsto (come già stabilito per gli anni precedenti) che il pagamento deve essere eseguito:
Il destinatario registrato deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.
NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.