1.2.2 - Alcune definizioni
L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:
Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise. L’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995 precisa che: sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.
Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.
Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).
Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.
Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.
Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).
Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.
Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).
Per speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato (prodotti ad accisa italiana assolta) al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
Per destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro (prodotti ad accisa assolta in altro Paese Ue) e spediti nel territorio dello Stato;
Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).
Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:
Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa e di svolgere i correlati adempimenti
Per deposito libero si intende un ‘impianto che non è espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.
- Vino confezionato e vino sfuso
La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini: (…)
g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Si tratta della seguente indicazione: il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.
La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:
- 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
- 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
- 2204 29 altri
In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:
- vino confezionato, il vino in recipienti di capacità sino a 10 litri (bottiglie, fiaschi, bag in box, etc.);
- vino sfuso: il vino in recipienti di capacità superiore ai 10 litri (damigiane, botti, etc.).
- Frutta sotto spirito e prodotti alimentari realizzati con l'impiego di alcol
Frutta sotto spirito
La frutta sotto spirito rientra nell’ambito della previsione dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro
anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
(….)
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.”.La frutta sotto spirito è quindi da considerare un prodotto sottoposto ad accisa
Prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcol
I prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcol, nel rispetto di determinate condizioni, sono da considerare come prodotti NON sottoposti ad accisa. Relativamente alla loro fabbricazione valgono le disposizioni dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“(…)
3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:
(….)
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
(….)
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; (…)”.Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 65/D dell’11 novembre 2004, è possibile affermare quanto segue:
- L’aceto è un prodotto NON sottoposto ad accisa.
- Gli aromi, nel rispetto di determinate condizioni ( 1) che il prodotto sia ottenuto e commercializzato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 25/1/1992, n.107; 2) che l’utilizzatore destinatario presenti “una tantum” apposita dichiarazione d’impiego all’UTF competente e ai propri fornitori; 3) che l’aroma rientri fra i codici NC 1302.1930, 2106.9020 e 3302), salvo casi particolari (indicati nella citata Circolare, alla quale si rinvia anche per ulteriori approfondimenti) circolano in ambito nazionale e comunitario senza l’utilizzo della documentazione prevista dalla normativa accise;
- I prodotti alimentari finiti sono esenti da accisa e possono circolare liberamente in tutto il territorio comunitario se rispettano i limiti quantitativi del contenuto di alcole stabiliti dallo stesso art.27, comma 3, lettera g), del predetto D.Lgs. n.504/1995;
- I semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, come afferma la la citata Circolare (alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti) possono beneficiare dell’esenzione da accise “(…) esclusivamente se realizzati secondo gli stessi vincoli di contenuto alcolico previsti dal citato art.27, comma 3, lettera g), il quale detta le condizioni di accesso all’esenzione dall’accisa sia nel caso si tratti di semplice semilavorato, sia nell’ipotesi di prodotto alimentare finito. I semilavorati dotati delle predette caratteristiche e destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari potranno essere estratti dagli impianti di produzione e circolare nel territorio comunitario senza la scorta della documentazione prevista dalla normativa sulle accise.”.
- Territorio dello Stato e territorio Ue
Com’è possibile constatare dalla lettura delle tabelle nel seguito riportate non vi è una perfetta coincidenza tra il territorio doganale Ue, il territorio Ue rilevante ai fini delle accise e il territorio Ue rilevante ai fini dell’Iva.
Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
- dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
- e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.
A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono entrate a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio IVA.
Per territorio dell’Unione Europea, ai fini dell'IVA, si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:
- per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano; come sopra affermato, i due ultimi territori sono però rilevanti ai fini delle accise;
- per la Repubblica francese: i Dipartimenti e le Regioni d’oltremare (DROM), le Collettività d’oltremare (COM) e i territori d’oltremare (TOM);
- per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen;
- per la Repubblica greca: il monte Athos; tale territorio è però rilevante ai fini delle accise;
- per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
- per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
Montecarlo è considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.
Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.
Ai fini delle accise, le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
- del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
- di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
- dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinante al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
- della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.
- delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.
Sempre ai fini delle accise, l'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2020/262 prevede che:
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE
Paesi/territori Territorio UE Applicazione
normativa
doganale UEApplicazione
normativa IVA
UEApplicazione
normativa
accise UEDanimarca:
- Isole Faroer
- Groenlandia
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Finalandia:
- Isole Aland
SI SI NO NO Francia:
- Dipartimenti e
regioni
d'oltremare
(DROM)( nota 1) - Collettività
d'oltremare (COM)
e Territori
d'oltremare
(TOM)(nota 2)
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
Germania:
- Isola di Heligoland
- Territorio di
Busingen
SI
SI
NO
NO
NO
NONO
NOGrecia:
- Monte Athos
SI SI NO SI Italia:
- Livigno
- Campione d'Italia
- Acque nazionali
lago di Lugano
SI
SI
SINO
SI
SINO
NO
NONO
SI
SIPaesi Bassi (Olanda):
- Antille olandesi
NO NO NO NO Portogallo:
- Azzorre
- Madeira
SI
SISI
SISI
SISI
SISpagna:
- Ceuta
- Melilla
- Isole Canarie
SI
SI
SINO
NO
SINO
NO
NONO
NO
NOFONTE: European Commission - Taxation and Customs Union – Territorial status of EU Countries and certain territories
Nota (1): Guadalupa, Martinica, Guyana francese, La Riunione, Mayotte.
Nota (2): Saint Pierre et Michelon, Saint Barthélemy, Saint Martin, Terre Australi e Antartiche francesi; Wallis e Futura, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Clipperton
ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE
Paesi/territori Applicazione
Trattati UEApplicazione
normativa IVA
UEApplicazione
normativa
IVA UEApplicazione
normativa
accise UEMonaco - Montecarlo (nota 1) NO SI SI (nota 5) SI (nota 5) Repubblica di San Marino (n 2) NO SI NO SI (nota 5) Akrotiri e Dekelia (basi
militari del Regno Unito
nell'Isola di Cipro) (nota 3)NO (nota 6) SI SI (nota 5) SI (nota 5) Repubblica turca di Cipro
NordNO NO NO NO Gibilterra NO NO NO NO Andorra NO NO NO NO Stato della Città del Vaticano NO NO NO NO Irlanda del Nord (nota 4) NO SI SI (solo beni) SI Nota (1): Considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (2): Considerata come territorio dell’Italia ai fini doganali e accise.
Nota (3): Considerate come territorio di Cipro ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (4): Considerata come territorio UE ai fini doganali, Iva (solo riguardo alle cessione e agli acquisti di beni) e accise.
Nota (5): Le regole indicate si applicano solo in relazione alle transazioni verso o da questi Paesi o territori
Nota (6): Gli accordi UE trovano applicazione limitata come stabilito dall’articolo 355, paragrafo 5, lettera b, del TFUE – Trattato di Funzionamento Ue.NB: Le merci in condizione di “libera pratica” provenienti o destinate da /a Paesi o territori che NON applicano il regime dell’Iva UE, formano oggetto di operazioni, rispettivamente di importazione o di cessione all’esportazione. Fa eccezione la Repubblica di San Marino, relativamente alla quale, nei rapporti con l’Italia, vengono applicate le regole di cui all’articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e del Decreto MEF 21 giugno 2021- Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI - APPROFONDIMENTI:
Altri Paesi e territori Caratteristiche Principato di Monaco Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese Isola di Man Si intende compreso nel territorio del Regno Unito Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia Si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca") Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale. Repubblica di San Marino In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.Stato della Città del Vaticano Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Non fa parte del territorio doganale Ue.
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).
IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones
Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".