2.2.5 - Reti di imprese


2.2.5 Reti di imprese

Un altro strumento con il quale le imprese italiane possono perseguire un progetto di internazionalizzazione è il contratto di rete tramite il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (D.l. n. 5/2009, articolo 3 e successive modifiche).

La rete di imprese può essere solo un contratto oppure essere dotata di personalità giuridica, in entrambi i casi può essere istituito un fondo patrimoniale comune e nominato un organo comune, incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. È un contratto aperto all’adesione successiva di altre imprese. Il contratto di rete deve essere iscritto nel registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi presso il registro imprese competente per la sua sede e così la rete acquista soggettività giuridica (con contratto stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 che prevede autenticazione notarile della firma digitale).

Qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Quanto ai contenuti del contratto di rete, devono risultare:
•    il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei partecipanti nonché la denominazione e la sede della rete (qualora previsto fondo patrimoniale comune);
•    l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
•    la definizione del programma di rete, dei diritti e obblighi di ciascun partecipante, delle modalità di realizzazione dello scopo comune e, se previsto un fondo patrimoniale comune, le relative regole di gestione, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi nonché le regole di gestione del fondo;
•    la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause e condizioni di recesso (salva comunque la disciplina legale dello scioglimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo);
•    se presente, nome, ditta, ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto quale organo comune, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
•    le regole per le decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
 

Quanto alla responsabilità verso terzi, l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica o, in difetto, degli imprenditori partecipanti, salvo che sia diversamente previsto nel contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Al fondo patrimoniale comune, se costituito, si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 2614 e 2615 codice civile in materia di fondo consortile (per le obbligazioni assunte in nome della rete dai suoi rappresentanti, i terzi possono rivalersi esclusivamente sul fondo patrimoniale). Quanto agli obblighi contabili, la rete dotata di personalità giuridica deve depositare il bilancio di esercizio presso il registro imprese.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
19/07/2023 - 10:47

Aggiornato il: 19/07/2023 - 10:47