2.2.2 - Il procacciatore d’affari


2.2.2 Il procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari è un soggetto che, a differenza dell’agente, non assume l’incarico di promuovere stabilmente gli affari dell’impresa italiana ma si limita a segnalare all’impresa una o più occasioni di affari, verso pagamento di una provvigione al buon fine degli stessi, nei termini concordati tra le parti.

Di solito il procacciatore è un soggetto che svolge principalmente attività di altro genere, nell’ambito delle quali può avere occasione di venire a conoscenza di affari da segnalare all’impresa, ma senza assumere l’obbligo di svolgere stabilmente attività promozionale in suo favore, tipica, invece, del contratto di agenzia.

Non applicandosi, a questa figura, la normativa in tema di agenzia, al procacciatore non sono riconosciute le tutele di cui gode, per legge, l’agente, quindi, ad esempio significativo, non gli è dovuta alcuna indennità alla fine del rapporto. Si segnala, tuttavia, che la qualificazione del rapporto (come agenzia o procacciamento d’affari) non dipende da quanto scritto nel contratto, ma da come esso verrà effettivamente eseguito dalle parti, quindi, solo se il rapporto che si instaura sarà occasionale, sarà consigliabile stipulare un contratto di procacciamento d’affari, in quanto, se il contratto così concluso venisse poi eseguito come agenzia, cioè con lo svolgimento di stabile attività promozionale, il presunto promotore, in realtà agente, potrebbe invocare giudizialmente le tutele cui ha diritto per legge nei confronti dell’impresa, la quale avrebbe perduto l’occasione di spostare contrattualmente, per quanto possibile, l’equilibrio del rapporto in suo favore.

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19/07/2023 - 10:28

Aggiornato il: 19/07/2023 - 10:28