2.2.4 - Consorzi, società consortili e G.E.I.E.


2.2.4 Forme di aggregazione tra imprese: consorzi, società consortili e G.E.I.E.

Varie sono le forme giuridiche, contrattuali e societarie, che l’impresa italiana può scegliere per aggregarsi con altre imprese al fine di svolgere, tramite un’organizzazione determinate fasi delle rispettive imprese, quali ad esempio l’internazionalizzazione:

Il Consorzio
Il consorzio è contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (articolo 2602 e ss. codice civile), il consorzio cioè non mira a produrre guadagni da distribuire tra i consorziati ma a mantenere e ad aumentare il reddito dell’attività dei singoli consorziati ed è aperto all’adesione successiva di altre imprese.
Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto a pena di nullità e deve indicare: l'oggetto e la durata del consorzio, la sede dell'ufficio eventualmente costituito, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio, le condizioni di ammissione di nuovi consorziati, i casi di recesso e di esclusione dei consorziati, le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. La durata del consorzio, se non prevista dal contratto, è di dieci anni.
Per quanto riguarda le decisioni, se il contratto non dispone diversamente, i consorziati deliberano a maggioranza e le decisioni prese in violazione della predetta norma o della diversa regola contrattuale possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Le modifiche del contratto di consorzio, che devono farsi per iscritto, sono da deliberarsi all’unanimità, se non diversamente convenuto. La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.
Le cause di scioglimento del consorzio sono: il decorso del termine di durata; il conseguimento dell'oggetto o l’impossibilità di conseguirlo; la volontà unanime dei consorziati; la deliberazione della maggioranza dei consorziati, se sussiste giusta causa; il provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge ed altre cause eventualmente previste nel contratto.
Per i consorzi con attività esterna, ossia i consorzi il cui contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso il registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede che indichi la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; il cognome e il nome dei consorziati; la durata del consorzio; le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Devono poi essere iscritte nel registro delle imprese le eventuali modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi; per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (in caso di insolvenza il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle rispettive quote). Quanto agli obblighi contabili, si ricorda la redazione di situazione patrimoniale con osservanza delle norme per bilancio di esercizio delle S.p.A. e relativo deposito presso registro imprese.

Le società consortili
Le società consortili, ovvero società aventi come oggetto quello del consorzio di cui all’articolo 2602 codice civile) possono assumere una delle varie forme previste per le società (di capitali o di persone, escluse le società semplici), con applicazione della relativa disciplina, oltre che di quella consortile, in quanto compatibile (articolo 2615 ter codice civile). L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro. Consorziandosi, quindi, le imprese possono, unendo le loro forze, anche solo temporaneamente o per specifici progetti, raggiungere obiettivi che da sole non potrebbero raggiungere, tra i quali senz’altro quello dell’internazionalizzazione.

A proposito si ricorda che la l. 83/1989, prima, e poi il D.l. 83/2012 (convertito con l. 134/2012) hanno disciplinato i consorzi per l’internazionalizzazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 42 del predetto decreto legge, tali consorzi “hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.” Pertanto, oltre a promuovere all’estero prodotti e servizi delle imprese consorziate, i consorzi per l’internazionalizzazione possono occuparsi dell'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, della formazione specialistica per l'internazionalizzazione, della qualità, della tutela e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi. Possono essere considerati tali solo le piccole e medie imprese artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia costituite ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa.

La legge prevede altresì la possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6 dell’articolo 42 del medesimo decreto legge (cioè contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione – di durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità -, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate; è previsto, che con decreto di natura non regolamentare, il ministro dello sviluppo economico, stabilisca i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in questione: si vedano il D.M. 22 novembre 2012, il D.M. 28 gennaio 2013 , il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 24 aprile 2014).

Poiché l’obiettivo è quello di incentivare, anche attraverso appositi contributi, l’internazionalizzazione di piccole e medie imprese, la legge prevede che la nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetti, in ogni caso, alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.

Il decreto, al comma 7 dell’articolo 42, oltre a prevedere alcune disposizioni fiscali e contabili, richiama l’articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), che detta alcune regole in tema di pubblicità delle modifiche del contratto di consorzio, di redazione, approvazione e pubblicità del bilancio nonché di tenuta dei libri sociali (prevedendo l’obbligatorietà, oltre ai libri contabili, del libro dei consorziati, delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste) e stabilendo i diritti di consorziati e creditori circa la loro consultazione.

Il G.E.I.E.
Il G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) è uno strumento di cooperazione tra soggetti che operano in Stati diversi dell’Unione Europea ed è disciplinato dal Regolamento UE 21375/1985 e dal D.lgs. 240/1991. Obiettivo principale del G.E.I.E. è quello di agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorarne o aumentarne i risultati e, pertanto, ha una funzione meramente ausiliaria, tanto che gli è vietato realizzare utili per se stesso. Possono farvi parte le società o altri enti giuridici di diritto pubblico o privato e le persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, nonché una libera professione. Si costituisce mediante contratto scritto (a pena di nullità) da parte di almeno due soggetti che hanno l’amministrazione centrale (in caso di società) o che esercitano la loro attività in Stati membri diversi. Il contratto per produrre effetti, deve essere iscritto nel registro delle imprese.
E’ un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e ha pure capacità processuale ma non ha autonomia patrimoniale, tant’è che i suoi membri assumono la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto che ne ha la rappresentanza.
L’organizzazione del G.E.I.E. è rimessa all’autonomia privata ma dal Regolamento europeo pare doversi ritenere che debbano esistere almeno due organi: l’assemblea, composta dai membri del G.E.I.E. e l’organo amministrativo. Si decide a maggioranza, salvo per alcune materie (come ad esempio la modifica dell’oggetto), per le quali è richiesta l’unanimità.
Deve tenere i libri contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti codice civile e i suoi amministratori redigono lo stato patrimoniale ed il conto economico e lo sottopongono all’approvazione dei membri.
Il G.E.I.E. che svolge attività commerciale si scioglie in caso di fallimento. Ad esso si applicano inoltre alcune norme in tema di nullità simili a quelle previste per le società di capitali.

Considerati gli obiettivi di questa pubblicazione, è opportuno fare un cenno ad alcuni tipi societari aventi specificamente vocazione transnazionale:
- la Società europea (SE), disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e dalla Direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea. Il regolamento consente a una società di costituirsi sul territorio dell'UE sotto forma di società per azioni con capitale di almeno € 120.000, secondo la denominazione “societas europaea” (SE). Requisito essenziale è che si tratti imprese di almeno due Stati membri diversi che intendono costituire una SE. La SE è una società di capitali per azioni;
- la Società cooperativa europea, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1435/2003 e dalla Direttiva 2003/72/CE, che completa lo statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea. Esso prevede che persone fisiche o persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi sede in Stati membri diversi possano costituire una SCE con un capitale minimo di € 30.000. E’ anche prevista la possibilità, per le cooperative di Stati membri diversi, di fondersi per costituire una SCE. Inoltre una cooperativa nazionale con attività in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede sociale può essere trasformata in una cooperativa europea senza passare attraverso la procedura di scioglimento;
- la Società a responsabilità limitata unipersonale oggetto della Direttiva 2009/102/CE

 

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19/07/2023 - 10:45

Aggiornato il: 19/07/2023 - 10:45