10.9 - Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano


L’articolo 71 del Dpr n. 633/1972, afferma che:

"Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati (…)".

Vendita a clienti della Repubblica di San Marino

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Sotto il profilo dell’Iva, le regole da osservare nei rapporti con la Repubblica di San Marino sono dettate dal Dm 24 dicembre 1993.

Sotto il profilo delle accise, l’articolo 1 del D.Lgs. N. 504/1995 (TUA) afferma che:

"3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; (…)".

In pratica, la Repubblica di San Marino (RSM), sotto il profilo accise, viene considerata territorio dello Stato Italiano.

Nella Repubblica di San Marino non risultano essere presenti imprese che vendono vino e altre bevande alcoliche all’ingrosso o al dettaglio, operanti come deposito fiscale o destinatario registrato.

Le imprese dotate di codice d’accisa (ad esempio: per commercio di prodotti petroliferi) hanno un codice di accisa rilasciato dalla Dogana di Bologna e versano l’accisa a favore dello Stato italiano.

Per le spedizioni di vino e di altre bevande alcoliche a clienti della RSM, risulta che:

  • NON è possibile appoggiare la spedizione su un codice d’accisa della RSM;
  • NON è possibile emettere l’e-AD;
  • Occorre vendere i prodotti “accisa assolta” ed emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale.

Nella presente scheda vengono esaminate solo le vendite nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM.

Per quanto riguarda le vendite nei confronti di consumatori finali della Repubblica di SM, ci si limita ad affermare quanto segue:

  • Nel paragrafo 4.1 dedicato alla vendita di beni nei confronti di turisti extra Ue di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 i quali provvedono a portare tali beni all’estero, si è osservato che tale norma non trova applicazione nei rapporti con i consumatori finali della Repubblica di SM; le relative cessioni sono quindi da considerare come cessioni interne all’Italia, con le relative conseguenze fiscali (applicazione dell’Iva, etc.);
  • Nel paragrafo 4.5 dedicato alla vendita a distanza di cui all’articolo , si è osservato che nei confronti dei consumatori finali della Repubblica di SM, sino ad una determinata soglia annuale (27.888,67 euro) viene applicata l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta monofase della Repubblica di SM; oltre tale soglia l’impresa italiana venditrice deve registrarsi presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di SM e applicare l’imposta monofase di tale Paese.

ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE

In caso di vendita di vino o di bevande alcoliche nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM, occorre svolgere la seguente procedura:

  • Emettere di DDT in 3 esemplari (4 se con vettore) con indicazione della causale del trasporto (due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di San Marino all’atto dell’introduzione dei beni in detto territorio);
  • Emettere fattura in 4 esemplari (3 per il destinatario) – Operazione non imponibile IVA ai sensi artt. 71 e 8 DPR 633/1972 – indicazione del numero identificativo fiscale del cessionario (SM + 5 numeri) - annotazione sul registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del Dpr n. 633/1972;
  • Ritorno entro quattro mesi di un esemplare della fattura con marca debitamente perforata con indicazione della data e con il timbro a secco circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino;
  • Allegare al DDT l’esemplare della fattura vistata e annotare, a margine delle corrispondenti scritture effettuate sul registro delle fatture emesse, l’avvenuto ricevimento della fattura vistata;
  • In caso di mancato arrivo l’operatore deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e per conoscenza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’Ufficio Tributario sanmarinese effettua i dovuti controlli e ne comunica l’esito;
  • Redigere il Modello Intra 1 bis delle cessioni intracomunitarie per la sola parte fiscale (prime 4 colonne) – sono esonerati da tale presentazione i soggetti che non effettuano cessioni intracomunitarie (Ris. n. 83/E del 23/04/1977);
  • Inserire la fattura nell’esterometro o trasmettere la stessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.

L’articolo 12 del DL n. 34 /2019 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino, afferma che:

"1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo".

Riguardo all’ambito applicativo della fattura elettronica, esso, al momento, sembrerebbe limitato allo scambio di beni e non sembrerebbe riguardare le prestazioni di servizi.

Vendita a clienti dello Stato della Città del Vaticano

Comprende gli enti, i dicasteri, le direzioni, i servizi, gli uffici e le aree ove hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati dalla Convenzione Doganale Italo/Vaticana del 30/06/1930 (immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi).

Riguardo ai Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, sino ad oggi, non è stato emanato alcun decreto attuativo.

Occorre quindi attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 71 del Dpr n. 633/1972.

Nel caso di cessione di bevande alcoliche nei confronti di clienti (operatori economici o consumatori finali) dello Stato della Città del Vaticano occorre osservare la seguente procedura:

  • Auto-dichiarazione attestante diritto all’esenzione IVA con attestazione del Pontificium Opus a Propagatione Fidei
  • Emissione dei documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • Emissione fattura per operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 71 e dell’articolo  8 del Dpr n.  633/1972;
  • Ritorno della fattura nazionale emessa recante il timbro rosso e la firma dell’addetto dell’Ufficio merci dello Stato del Vaticano, con attestazione di regolare entrata delle merci in Vaticano.

Al riguardo, la Risoluzione Min. Finanze 19.1.1976 n. 520877, afferma che:

"Oggetto: Esportazioni nello Stato della Città del Vaticano - Nel far presente che alcune aziende sono fornitrici di birra ad Enti ed Organismi dello Stato della Città del Vaticano, è stato chiesto di conoscere le modalità che dette aziende debbono osservare per poter fruire, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni previste dalla normativa di tale tributo in materia di esportazioni. Esaminata la questione, la scrivente deve preliminarmente osservare che le forniture di beni allo Stato della Città del Vaticano trovano la loro disciplina fiscale, ai fini dell'IVA, nell'art. 71 del DPR 26-10-1972, n. 633, modificato dal DPR 23-12-1974, n. 687, che prevede l'applicazione dei benefici previsti dai precedenti artt. 8 e 9 secondo modalità che debbono essere stabilite con decreto del Ministro per le finanze. Ora, poiché non v'è dubbio che le forniture in questione si concretano in operazioni di esportazioni e che, in quanto tali, le stesse rientrano nel campo applicativo delle agevolazioni stabilite dai citati artt. 8 e 9, si ritiene sufficiente, in attesa dell'emanazione del suaccennato decreto ministeriale, che, ai fini di dette agevolazioni, gli operatori interessati dimostrino l'avvenuta introduzione dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano mediante apposizione, da parte delle competenti autorità vaticane, del "visto di entrata" dei beni stessi sul duplo della fattura in possesso del venditore nazionale, analogamente, del resto, a quanto richiesto in passato ai fini della cessata IGE".

 

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08/11/2019 - 15:34

Aggiornato il: 08/11/2019 - 15:34