Le vendite di beni (ivi comprese le bevande alcoliche) effettuate nei duty free shop, in genere, operanti nell’ambito degli aeroporti e dei porti internazionali nei confronti di viaggiatori:
L’articolo 1, punto 40, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, definisce la figura del viaggiatore, affermando che:
"40. «viaggiatore»: una persona fisica che: a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente; b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio; c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente; d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente".
Sul piano operativo, occorre distinguere tra due diversi regimi fiscali in funzione dell’area di ubicazione del negozio:
Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.
La convenzione di Schengen ha completato l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995.
Lo spazio di Schengen comprende attualmente 25 dei 27 paesi dell’UE. Al momento i controlli alle frontiere interne con Cipro non sono ancora stati soppressi e l'Irlanda non fa parte dello spazio Schengen; ne fanno invece parte i quattro Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o verso altri Paesi Ue che hanno aderito alla convenzione di Schengen.
I negozi in questione vengono gestiti come normali esercizi commerciali (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000). Essi, a partire dal 1° luglio 1999, hanno perso i benefici un tempo previsti per i duty free shop.
Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o in altri Paesi Ue (che abbiano o meno aderito alla convenzione Schengen) devono essere assoggettate a Iva e alle accise.
Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi extra Ue che applicano la convenzione in argomento (Paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972.
I prezzi dei beni esposti nei DFS possono essere differenziati a seconda della tipologia di viaggiatore, oppure possono essere indifferenziati; per i viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o di altri Paesi Ue, il prezzo costituisce la base imponibile su cui calcolare le imposte da applicare all’atto della vendita.
I gestori dei DFS devono predisporre un tabulato riepilogativo delle vendite giornaliere, da cui risultino:
Poiché i duty free sono ubicati in spazi sottoposti a vigilanza doganale e, pertanto, i passeggeri possono essere soggetti a controlli, l’Agenzia delle dogane aveva stabilito che i gestori dovessero annotare gli estremi del documento di vendita sulla carta d’imbarco dell’acquirente.
Ogni dieci giorni, i gestori devono versare all’Erario gli importi delle imposte dovute a titolo di dazi, Iva e accise sulle merci vendute.
I viaggiatori in partenza da un aeroporto italiano che siano muniti di un biglietto unico con destinazione finale in un Paese extra Ue e con transito intermedio in un altro aeroporto nazionale o comunitario, se effettuano un unico check in (cd. "through check-in") all’aeroporto di partenza con il contestuale rilascio di due carte d’imbarco – una per il primo volo nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale extra Ue - possono effettuare acquisti in esenzione dei tributi dovuti presso i duty free shops siti nell’aeroporto di partenza nell’area extra Schengen, se permangono nella stazione di transito per un massimo di cinque ore (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 44 del 1° ottobre 2001).
Tenuto conto che non in tutti gli aeroporti è semplice avvalersi della possibilità da ultimo indicata, l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 9/D del 20 febbraio 2004 ha consentito ai gestori di istituire dei negozi speciali in area Schengen destinati ad operare nei confronti dei viaggiatori muniti della doppia carta d’imbarco, con i benefici dei duty free shops.Per quanto concerne il rifornimento di tali negozi valgono le regole ordinarie previste per gli esercizi commerciali italiani:
Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:
Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso Paesi Ue che NON hanno aderito alla convenzione di Schengen e verso Paesi extra Ue; possono accedere a tale area anche i viaggiatori muniti di doppia carta d’imbarco (di cui si è rassegnato nel punto precedente).
L’articolo 67 del D.Lgs. n. 141/2024 – Allegato 1, afferma che:“Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.”.
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 5 del 29 gennaio 2024, ha previsto che il gestore possa scegliere tra due distinti modelli di gestione:
Riguardo alla gestione dei DFS ordinari continuano a valere le disposizioni recate dalla Circolare 179/D/2000.Riguardo, invece, alla gestione dei DFS semplificati, valgono le disposizioni recate dalla Circolare n. 5/2024.
DFS ordinarioRiguardo al trattamento fiscale delle vendite occorre distinguere tra le seguenti situazioni:
Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extra-Ue, non rilevano ai fini né della formazione del plafond Iva né dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09750 del 13 ottobre 2016).
Riguardo all’approvvigionamento dei prodotti, nel caso di fornitori nazionali:
Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori di Paesi extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:
I prodotti introdotti nei negozi in argomento conservano o acquisiscono, all’atto della loro introduzione in tali locali, la condizione giuridica di beni allo "stato estero".Come affermato dalla C.M. n. 179/D del 2000, infatti, "si ritiene che detti esercizi ... debbano essere assimilati a tutti gli effetti ai depositi doganali privati" al cui interno le merci si considerano, appunto, merci "estere".
I prezzi dei beni esposti in tali negozi possono essere differenziati a seconda della tipologia di viaggiatore, diversificando il prezzo praticato nei confronti dei viaggiatori comunitari (comprensivo dei tributi dovuti) da quello praticato nei confronti dei viaggiatori extra-comunitari (esente da imposte), oppure possono essere indifferenziati; in tale situazione, per i viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o di altri Paesi Ue, il prezzo costituisce la base imponibile su cui calcolare le imposte da applicare all’atto della vendita.
In tal caso deve essere opportunamente reso noto se il prezzo dei beni è comprensivo o meno dei tributi e di eventuali sconti commerciali. La misura dello sconto praticato deve risultare nello scontrino emesso a fronte di vendite soggette ad imposta, in modo da consentire la corretta ricostruzione della base imponibile delle operazioni di cessione.
I gestori dei negozi in argomento:
Al fine di consentire gli opportuni controlli doganali, i gestori dei depositi devono dotarsi di apparecchiature elettroniche che consentano la registrazione su nastro magnetico e la contemporanea stampa su tabulati di tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti posti in vendita, con l'aggiornamento automatico delle rimanenze contabili, in modo da permettere alla Dogana di effettuarne il riscontro con le reali consistenze presso il punto-vendita.Al momento dell'introduzione dei prodotti destinati alla vendita nei locali, il gestore deve inoltre provvedere a registrare sull'apposito terminale elettronico il quantitativo di ciascun articolo introdotto ed il relativo codice meccanografico che deve essere programmato inmodo tale da consentire, mediante apposite tabelle di trasposizione, la rilevazione delle caratteristiche delle merci, ai fini della determinazione del relativo carico fiscale. Una copia del tabulato emesso dal predetto terminale, annotata con gli estremi del corrispondente documento doganale, deve essere allegata alla matrice della bolletta con la quale sono state introdotte le merci, confermando così l'avvenuta memorizzazione da parte dell'elaboratore.
Trattandosi di prodotti in condizione giuridica di beni allo stato estero, essi sono posti sotto assiduo controllo dell’Autorità doganale. Ove in sede di controllo venissero individuati dei prodotti mancanti, il gestore è tenuto a corrispondere immediatamente i diritti doganali gravanti sugli stessi.Altrettanto importanti sono le ulteriori indicazioni contenute nella C.M. n. 179/D del 2000, volte ad assicurare un'adeguata informazione ai viaggiatori extra comunitari, anche mediante appositi cartelli, in ordine alla necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere tali beni ad altri passeggeri, considerato che essi sono destinati ad essere usati o consumati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea. DFR semplificatoLa Circolare ADM n. 5/2024 afferma che:“I negozi in argomento detengono:
Riguardo ai prodotti alcolici privi di contrassegni di Stato rimane invariata l’attuale disciplina delineata dalla circolare 179D del 2000 sull’introduzione, detenzione e vendita, come aggiornata con la citata circolare.I prodotti alcolici possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E ed a viaggiatori UE, rimanendo esclusa la possibilità di vendita a viaggiatori con carta d’imbarco a destinazione Italia ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco.
In caso di vendita di prodotti alcolici e/o tabacchi lavorati a viaggiatori extra-U.E., gli stessi devono essere consegnati al medesimo inseriti in un contenitore (busta) dotato di sistema di sigillatura atto ad evidenziarne l’eventuale apertura.
2. Prezzi di venditaNella gestione del DFS semplificato caratterizzato, come anticipato, dalla presenza di prodotti allo stato estero e prodotti in posizione unionale gli altri prodotti possono variare, al momento della vendita, la loro posizione doganale:- da non unionale a unionale, nel caso degli alcolici venduti a viaggiatori U.E.;- da unionale a non unionale nel caso dei restanti prodotti, quando venduti a viaggiatori extra-U.E.Alla luce delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il prezzo di vendita è il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra eventuale imposta.Pertanto, il prezzo di vendita esposto dal gestore dovrà essere quello che l’acquirente pagherà in fase di perfezionamento dell’acquisto, salvo l’applicazione di eventuale scontistica.In sostanza, non è possibile indicare un prezzo di vendita dei prodotti, al quale in fase di perfezionamento del pagamento da parte dell’acquirente siano aggiunte l’IVA o altre imposte.Il gestore del DFS potrà quindi optare per una delle seguenti modalità:- Prezzo unico: tutti i prodotti in vendita nel DFS hanno un unico prezzo, valido per qualsiasi tipologia di acquirente, sia viaggiatore extra-U.E. che altri soggetti;- Prezzo differenziato: il prezzo di vendita è differenziato, mediante distinzione del prezzo di vendita praticato nei confronti dei viaggiatori extra-U.E. (esente da imposte), rispetto a quello praticato nei confronti degli altri acquirenti (comprensivo di imposte).Nel caso di vendita con prezzo differenziato, lo stesso dovrà risultare evidenziato sugli scaffali, in corrispondenza dei prodotti in vendita, in modo da informare compiutamente gli acquirenti.Nel caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., il prezzo di vendita sarà anche il valore in dogana per l’esportazione.Nel caso di vendita di prodotto alcolico senza contrassegno a viaggiatori U.E., dovendo il prezzo di vendita essere comprensivo dell’IVA e delle altre imposte, il valore in dogana su cui calcolare i diritti doganali (dazi, accise e IVA) nella dichiarazione periodica decadale, dovrà essere determinato scorporando dal prezzo di vendita praticato le imposte già corrisposte dal viaggiatore.
3. Codifica dei prodotti Tutti gli articoli in vendita nei DFS devono essere dotati di codifica2 . In caso di controllo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione della Dogana, anche in formato digitale leggibile, l’elenco di tutti gli articoli e la relativa codifica riferita al periodo oggetto di controllo.
4. Avvertenze ai viaggiatori All'interno del DFS sarà esposta, a cura del gestore, apposita cartellonistica idonea ad avvisare i viaggiatori extra-U.E. della necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere tali beni ad altri passeggeri, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste. Sugli scaffali dove sono esposti i prodotti di cui al paragrafo 1 (alcolici e tabacchi lavorati), devono essere indicate chiaramente le categorie di viaggiatori che possono acquistarli. 5 Contabilità informatica e relativi requisiti Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite dovrà essere gestita su sistema informatico dei gestori che non possono essere, quindi, autorizzati a contabilità manuali o cartacee. L’emissione del documento di vendita dovrà avvenire mediante appositi registratori di cassa, dotati di lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco. In caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., non è consentita la registrazione manuale dei dati presenti sulla carta d’imbarco. Qualora, venisse effettuata una vendita a viaggiatore extra-U.E., con inserimento manuale dei dati della carta d’imbarco, la stessa verrà considerata a tutti gli effetti come vendita a viaggiatore U.E. In caso di anomalia temporanea della lettura ottica delle carte d’imbarco, può essere prevista la possibilità di inserimento manuale dei dati delle carte d’imbarco da parte degli addetti alle vendite, ma solo per vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta di imbarco e, comunque, la registrazione della vendita sul sistema informatico dovrà dare evidenza delle operazioni per cui sono stati inseriti manualmente i dati della carta d’imbarco dall’addetto del DFS. Per ogni vendita, il sistema del gestore dovrà altresì registrare l’addetto del DFS (matricola o altro identificativo) che ha curato la vendita e provveduto a registrare l’operazione in cassa. Eventuali annullamenti/rettifiche dovranno risultare in forma chiara, leggibile e verificabile in ogni momento e, anche in tali evenienze, la registrazione dovrà dare evidenza dell’operatore del DFS (matricola o codice) che li ha effettuati. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, tutte le introduzioni/estrazioni dal DFS devono essere immediatamente registrate sul sistema informatico, in modo da consentire l’aggiornamento delle giacenze contabili dei singoli prodotti e la possibilità di verificarne la corrispondenza con le giacenze fisiche esistenti nel DFS.”.
Riguardo alle modalità di approvvigionamento, occorre distinguere a seconda che si tratti di merce unionale o non unionale.
Acquisto di merce in posizione unionale
Per gli acquisti da fornitori nazionali, l'introduzione deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali recheranno quale titolo di non imponibilità l'articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72. Per gli acquisti da fornitori di altri Stati membri, l'acquisizione di questa merce avviene nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi dettati in particolare dagli artt. 46 e seguenti del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.93, n. 427. Il gestore deve quindi svolgere la procedura acquisti intracomunitari.L'introduzione dei prodotti deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al gestore. Nel caso di merce esportata direttamente dal gestore del DFS (esportatore), previo acquisto intracomunitario della stessa, alla dichiarazione di esportazione sarà allegata una fattura pro-forma emessa dallo stesso. Trattandosi di prodotti sottoposti ad accisa, per la relativa circolazione in regime sospensivo dovranno essere osservate le pertinenti disposizioni dell’articolo 6 del testo unico accise di cui al D.Lgs. 504 del 1995.Acquisto di merce in posizione NON unionale (merce “allo stato estero”)L'introduzione dei prodotti deve avvenire sulla scorta di documento di transito, anche nel caso di merce proveniente da depositi doganali.
Si tratta di merce che:
Le merci così introdotte nei duty free shops sono da considerarsi in sospensione di tutte le imposte, dazi, IVA ed accise.
Il regime di transito verrà appurato dalla dogana competente, salvo i controlli disposti dal sistema STRADA, sulla base della dichiarazione di introduzione nel DFS da parte del gestore. La Dogana avrà cura di annotare sul sistema STRADA l'avvenuta introduzione nel DFS interessato.
Estrazione di merci precedentemente introdotte nel DFS
Nei casi in cui il gestore debba estrarre merci invendute, precedentemente introdotte nel DFS, lo stesso procederà ad un'operazione di importazione con pagamento dei relativi diritti ovvero ad altra formalità doganale, qualora la merce abbia una destinazione diversa dall'importazione (ad esempio: reintroduzione in deposito doganale).
Dichiarazione doganale di importazione riepilogativa per le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E.
Con cadenza non superiore a 10 giorni, i gestori, sulla base di un riepilogo delle vendite effettuate nel periodo, presentano una dichiarazione doganale di importazione riepilogativa, al fine di corrispondere gli importi delle imposte dovute a titolo di dazio (per merci in posizione non unionale prima dell'introduzione nel DFS), accisa (nel caso di alcolici senza contrassegno) e IVA gravanti sugli alcolici venduti a viaggiatori U.E.
Alla dichiarazione di importazione riepilogativa, il gestore allegherà una fattura pro-forma. Nel caso di esito VM disposto dal circuito doganale di controllo per la dichiarazione di importazione riepilogativa, lo stesso verrà trattato come CD (trattandosi di dichiarazione successiva).
In caso di CD, il funzionario delegato al controllo acquisirà dal gestore il prospetto di liquidazione predisposto dallo stesso ai fini della dichiarazione doganale (qualora i dati richiesti non siano già presenti nella fattura pro-forma), contenente la distinta degli articoli venduti nel periodo a viaggiatori U.E. con i relativi importi (subtotali) e la liquidazione dei tributi con le relative aliquote applicabili.
Riguardo a quanto sopra esposto, come sappiamo, in Dogana, al fine di minimizzare i rischi di carattere fiscale, sanitario, etc. è stato istituito il sistema centralizzato di analisi dei rischi, il cosiddetto Circuito Doganale di Controllo che consente di individuare il livello di rischio associato alla tipologia di merce movimentata e, quindi, la tipologia di controllo che il funzionario doganale è chiamato ad eseguire. Questa procedura informatizzata fornisce parametri e profili di rischio utili ad orientare, in modo preciso ed efficace, l’attività di verifica. Tale attività è disciplinata dall’articolo 188 del Codice Doganale dell’Unione e viene condotta dalle autorità doganali del territorio ove la dichiarazione doganale viene trasmessa. Questa prevede differenti tipologie di controllo:
Sempre che non siano rilevati errori, al termine del controllo, il funzionario provvederà alla registrazione dell'avvenuto svincolo annotando su AIDA la dicitura: "Liquidazione diritti DFS conforme alla fattura pro-forma allegata". Requisiti per poter operare come DFS semplificato
Oltre all'autorizzazione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 141/2024, il modello del DFS semplificato presuppone l'utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale e consequenziali all'ottenimento da parte del gestore della qualifica AEO-C.
Le semplificazioni necessarie al funzionamento del modello DFS semplificato sono le seguenti: - la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione di cui all'articolo 182.1 CDU (Iscrizione nelle scritture del dichiarante); - l'esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 CDU; - la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ex articolo 177 CDU ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa.
L'Ufficio delle Dogane che rilascia l'autorizzazione ed è competente per il controllo sulla corretta gestione del DFS, deve essere sia dogana di esportazione che dogana di uscita.
I prodotti, ad eccezione dei prodotti alcolici non contrassegnati, sono introdotti nel DFS semplificato in posizione unionale, senza quindi formalità doganali e restano tali fino al momento della loro iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione.
Obblighi del gestore
In considerazione della natura dell'autorizzazione a gestire un DFS semplificato, il gestore, in quanto autorizzato a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ex articolo 182.1 CDU, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi (articolo 234 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, d'ora in avanti R.E.): a) registrare nella propria contabilità, al momento della vendita a viaggiatore extra U.E. almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata; b) su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo che le autorità doganali abbiamo autorizzato il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;c) mettere a disposizione dell'ufficio doganale di controllo le informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;d) presentare la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa all'ufficio doganale di controllo, secondo le modalità ed entro il termine fissato nell'autorizzazione.
Documento di vendita
Vendite a viaggiatori extra-U.E. Nel caso di vendita a viaggiatori extra U.E., la registrazione della vendita con emissione del relativo documento equivale a dichiarazione di esportazione mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante e contestuale introduzione nel DFS.
Il documento di vendita è da considerarsi una riproduzione cartacea dei dati della dichiarazione di esportazione semplificata, avvenuta mediante iscrizione nei registri del dichiarante.
In luogo della fattura da allegare alla dichiarazione, il documento di vendita è da considerarsi anche quale scontrino fiscale ex articolo 7 – bis del Dpr n. 633/1972 ai fini della registrazione del relativo incasso. Esso, è altresì, documento valido al fine di eventuali controlli doganali sulla effettiva uscita dei beni insieme al viaggiatore extra-U.E. e per consentire di verificare la legittimità del possesso di beni allo stato estero negli spazi doganali, con particolare riferimento ai prodotti alcolici privi di contrassegno.
I dati della dichiarazione semplificata iscritta nei registri del gestore e che dovranno essere riprodotti sul documento di vendita, e per i quali si potranno utilizzare anche le codifiche internazionali ove applicabili, dovranno essere almeno i seguenti: - dati identificativi del DFS; - numero progressivo del documento emesso; - data e ora (ora e minuti) dell'emissione del documento di vendita; - dati identificativi (matricola o codice) dell'operatore del DFS che ha provveduto alla registrazione dell'operazione; - codice PNR (booking reference, reservation number, ecc.) - numero e data del volo; - aeroporto di destinazione; - codici dei prodotti venduti con relativa quantità e subtotale; - importo totale corrisposto dal viaggiatore.
Si ribadisce che i dati della carta d'imbarco del viaggiatore extra-U.E. devono obbligatoriamente essere acquisiti mediante sistemi automatizzati di lettura ottica. La numerazione dei documenti relativi a vendite a viaggiatori extra U.E. deve essere progressiva e distinta dalla numerazione relativa alle altre vendite. In alternativa, l'Ufficio delle Dogane competente può autorizzare una numerazione unica solo qualora il sistema contabile del gestore sia in grado di produrre elenchi specifici per:- vendite a viaggiatori extra U.E.; - vendite a viaggiatori U.E. di prodotti alcolici di cui al paragrafo 1 - vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta d'imbarco, di merci diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
In considerazione della natura e delle attività svolte dal DFS semplificato, tenuto conto che lo stesso è ubicato all'interno degli spazi doganali e che tali spazi sono soggetti alla vigilanza della dogana, lo svincolo delle esportazioni nel caso delle esportazioni mediante iscrizione nelle scritture è immediato. Atteso poi che, di norma, le vendite dei DFS a viaggiatori extra-U.E. sono continue, gli eventuali controlli delle operazioni di esportazione, possono essere organizzati e pianificati dalla Dogana con la previsione di una presenza temporanea di funzionari presso il DFS (vedi paragrafo 12.7 - Piano di controllo). Per le operazioni di esportazione in argomento, i gestori sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma del paragrafo 1, lettera f, dell'articolo 245 del Regolamento delegato (Reg. UE n. 2015/2446, d'ora in avanti R.D.), in quanto le merci sono trasportate fuori dall'U.E contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
Vendita a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d'imbarco
Ad eccezione dei prodotti alcolici senza contrassegno, la vendita di merci unionali presenti nel DFS a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d'imbarco si configura come una vendita nazionale a tutti gli effetti e, pertanto, il gestore è tenuto al rispetto della normativa fiscale applicabile, sia per le formalità e modalità, sia per il pagamento delle imposte.
Dichiarazione complementare riepilogativa
Il gestore del DFS semplificato è tenuto alla presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa a norma dell'articolo 167.1 CDU.
Si evidenzia che a norma del paragrafo 4 del citato articolo 167, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante e la dichiarazione complementare riepilogativa, "sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile", che ha effetto a decorrere dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 146 R.D., trattandosi di regime di esportazione, la dichiarazione complementare riepilogativa può coprire un periodo di tempo fino a massimo di un mese di calendario.
Il successivo paragrafo 3 dell'articolo 146, stabilisce che il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare stessa.
Per "periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare riepilogativa", si intende il periodo (data inizio e fine) durante il quale sono state effettuate le operazioni di esportazione.
Garanzia
Considerato che i DFS sono da considerarsi depositi doganali, prima dell'avvio della gestione, è richiesto il deposito di una garanzia pari al 30% del valore della merce non unionale detenuta allo stato estero nel DFS.
In caso di primo avvio di attività, la garanzia del 30% é calcolata sulla base valore delle merci, in base ad una giacenza media dichiarata dal gestore.
Successivamente all'avvio, la garanzia può essere adeguata su richiesta del gestore oppure a seguito di una verifica dell'Ufficio delle Dogane competente.
Nel caso dei DFS semplificati, la garanzia va calcolata, ovviamente, solo sui prodotti di cui al paragrafo 1 della presente circolare.