10.7 - Vendita di bevande alcoliche nei duty free shop e relativi approvvigionamenti


Vendita nei duty free shop

Le vendite di beni (ivi comprese le bevande alcoliche) effettuate nei duty free shop, in genere, operanti nell’ambito degli aeroporti internazionali nei confronti di viaggiatori:

  • diretti in altro Paese Ue: sono sottoposte ai tributi italiani (tassazione nel luogo di partenza);
  • diretti in Paese extra Ue: NON sono sottoposti ai tributi italiani (vendite "tax free")

L’articolo 1, punto 40, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, definisce la figura del viaggiatore, affermando che:

"40. «viaggiatore»: una persona fisica che: a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente; b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio; c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente; d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente".

Sul piano operativo, occorre distinguere tra due diversi regimi fiscali in funzione dell’area di ubicazione del negozio:

  • negozi nell’area Schengen
  • negozi nell’area extra Schengen

Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.

La convenzione di Schengen ha completato l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995.

Lo spazio di Schengen comprende 22 dei 28 paesi dell’UE. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania vi aderiranno successivamente. Irlanda e Regno Unito hanno aderito parzialmente e mantengono i propri controlli alle frontiere. Quattro paesi non comunitari (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) fanno parte dello spazio di Schengen.

Negozi nell’area Schengen

Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o verso Paesi Ue che hanno aderito alla convenzione di Schengen.

I negozi in questione vengono gestiti come normali esercizi commerciali (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000). Essi, a partire dal 1° luglio 1999, hanno perso i benefici un tempo previsti per i duty free shop.

Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi Ue (che abbiano o meno aderito alla convenzione Schengen) devono essere assoggettate a Iva.

Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi extra Ue che applicano la convenzione in argomento possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 se gli stessi sono domiciliati in Paesi extra Ue.

I viaggiatori in partenza da un aeroporto italiano che siano muniti di un biglietto unico con destinazione finale in un Paese extra Ue e con transito intermedio in un altro aeroporto nazionale o comunitario, se effettuano un unico check in (cd. "through check-in") all’aeroporto di partenza con il contestuale rilascio di due carte d’imbarco – una per il primo volo nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale extra Ue - possono effettuare acquisti in esenzione dei tributi dovuti presso i duty free shops siti nell’aeroporto di partenza nell’area extra Schengen, se permangono nella stazione di transito per un massimo di cinque ore (Circolare dell’Agenzia  delle Dogane n. 44 del 1° ottobre 2001).

Tenuto conto che non in tutti gli aeroporti è semplice avvalersi della possibilità da ultimo indicata, l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 9/D del 20 febbraio 2004 ha consentito ai gestori di istituire dei negozi speciali in area Schengen destinati ad operare nei confronti dei viaggiatori muniti della doppia carta d’imbarco, con i benefici dei duty free shops.

Negozi nell'area extra Schengen

Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso Paesi Ue che NON hanno aderito alla convenzione di Schengen e verso Paesi extra Ue; possono accedere a tale area anche i viaggiatori muniti di doppia carta d’imbarco (di cui si è rassegnato nel punto precedente).

I negozi situati in tale area mantengono i benefici previsti per i duty free shop.

L’articolo 128 del Dpr n. 43/1973 (TULD) dispone che "le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale".

Riguardo al trattamento fiscale delle vendite occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • cessioni di beni a viaggiatori con destinazione finale Paese extra Ue: vengono eseguite senza applicazione dell’Iva e delle accise, ai sensi dell’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; le cessioni in questione non concorrono a formare il plafond;
  • cessioni di beni a viaggiatori diretti verso Paese Ue non aderenti alla Convenzione di Schengen devono essere effettuate con applicazione dell’Iva e delle accise.

Riguardo alle cessioni in argomento, è stato autorevolmente sostenuto (Francesco D’Alfonso, Duty free con vantaggi rispetto al tax free, Eutekne Info del 25 agosto 2018) l’esenzione da tutti i tributi (non, tuttavia, dall’IVA), inoltre, dovrebbe applicarsi soltanto nei limiti di 175 euro (per alcuni prodotti, sono, tuttavia, previsti limiti quantitativi), secondo quanto previsto dalla circolare n. 44/D/2001. Tuttavia, tale importo deve ritenersi aggiornato (cfr. anche nota Agenzia delle Dogane n. 80185 del 15 giugno 2010) a 300 euro per viaggiatore, aumentato a 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150 euro per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, in base a quanto attualmente previsto dal DM 32/2009.

Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extra-Ue, non rilevano ai fini né della formazione del plafond Iva né dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09750 del 13 ottobre 2016).

Approvvigionamento dei prodotti

Occorre distinguere tra due ipotesi:

  • Rifornimento di negozi situati nell’area Schengen
  • Rifornimento di negozi situati nell’area extra Schengen

Rifornimento di negozi situati nell’area Schengen

Per quanto concerne il rifornimento di tali negozi valgono le regole ordinarie previste per gli esercizi commerciali italiani:

  • ai fini Iva: cessioni interne da assoggettare a Iva;
  • ai fini accise: cessioni di beni ad accisa assolta.

Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:

  • Acquisti da fornitori di altri Paesi membri:
    • Ai fini Iva: l’impresa che gestisce il negozio deve espletare la procedura acquisti intracomunitari;
    • Ai fini accise: l’impresa che gestisce il negozio deve comportarsi da operatore registrato (ordinario o occasionale).
  • Acquisti da fornitori di Paesi extra Ue: l’impresa che gestisce il negozio, normalmente, assolve l’eventuale dazio, l’accisa e l’Iva in dogana (in sede di importazione definitiva dei beni).

Rifornimento di negozi situati nell’area extra Schengen

Nel caso di fornitori nazionali:

  • ai fini Iva: la Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000,  afferma che "L'introduzione deve avvenire sulla base di bolletta EX1 intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali, ..., recheranno quale titolo di non imponibilità l'art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72";
  • ai fini accise: cessione di beni ad accisa sospesa.

Valgono le regole previste per le cessioni all’esportazione con uscita da dogana nazionale, alle quali si rinvia.

Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:

  • Nel caso di fornitori di altri Paesi Ue: L’acquisizione di questa merce avviene nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi dettati in particolare dagli artt. 46 e seguenti del Dl 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427. L’introduzione dei prodotti deve avvenire sulla base di bolletta EX1 intestata al gestore (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000);
  • Nel caso di fornitori di Paesi extra Ue: Le merci sono introdotte nei duty free shops in sospensione di tutte le imposte, dazi, Iva ed accise. L’introduzione dei prodotti deve avvenire con l’emissione del documento doganale L.M.E., intestato al gestore, sia per quelle merci prelevate direttamente dai magazzini di rifornimento che eventualmente per appurare il precedente documento di accompagno (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000);

Applicando in via simmetrica le regole esaminate in relazione ai duty free shop situati in Italia, è da ritenere che nel caso di invio di vino o di altre bevande alcoliche a duty free shop di altri Paesi Ue occorra espletare la procedura cessioni intracomunitarie:

  • sia ai fini dell’Iva;
  • che ai fini delle accise.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
08/11/2019 - 15:26

Aggiornato il: 08/11/2019 - 15:26