Le vendite di beni (ivi comprese le bevande alcoliche) effettuate nei duty free shop, in genere, operanti nell’ambito degli aeroporti internazionali nei confronti di viaggiatori:
L’articolo 1, punto 40, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, definisce la figura del viaggiatore, affermando che:
"40. «viaggiatore»: una persona fisica che: a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente; b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio; c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente; d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente".
Sul piano operativo, occorre distinguere tra due diversi regimi fiscali in funzione dell’area di ubicazione del negozio:
Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.
La convenzione di Schengen ha completato l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995.
Lo spazio di Schengen comprende 22 dei 28 paesi dell’UE. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania vi aderiranno successivamente. Irlanda e Regno Unito hanno aderito parzialmente e mantengono i propri controlli alle frontiere. Quattro paesi non comunitari (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) fanno parte dello spazio di Schengen.
Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o verso Paesi Ue che hanno aderito alla convenzione di Schengen.
I negozi in questione vengono gestiti come normali esercizi commerciali (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000). Essi, a partire dal 1° luglio 1999, hanno perso i benefici un tempo previsti per i duty free shop.
Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi Ue (che abbiano o meno aderito alla convenzione Schengen) devono essere assoggettate a Iva.
Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi extra Ue che applicano la convenzione in argomento possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 se gli stessi sono domiciliati in Paesi extra Ue.
I viaggiatori in partenza da un aeroporto italiano che siano muniti di un biglietto unico con destinazione finale in un Paese extra Ue e con transito intermedio in un altro aeroporto nazionale o comunitario, se effettuano un unico check in (cd. "through check-in") all’aeroporto di partenza con il contestuale rilascio di due carte d’imbarco – una per il primo volo nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale extra Ue - possono effettuare acquisti in esenzione dei tributi dovuti presso i duty free shops siti nell’aeroporto di partenza nell’area extra Schengen, se permangono nella stazione di transito per un massimo di cinque ore (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 44 del 1° ottobre 2001).
Tenuto conto che non in tutti gli aeroporti è semplice avvalersi della possibilità da ultimo indicata, l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 9/D del 20 febbraio 2004 ha consentito ai gestori di istituire dei negozi speciali in area Schengen destinati ad operare nei confronti dei viaggiatori muniti della doppia carta d’imbarco, con i benefici dei duty free shops.
Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso Paesi Ue che NON hanno aderito alla convenzione di Schengen e verso Paesi extra Ue; possono accedere a tale area anche i viaggiatori muniti di doppia carta d’imbarco (di cui si è rassegnato nel punto precedente).
I negozi situati in tale area mantengono i benefici previsti per i duty free shop.
L’articolo 128 del Dpr n. 43/1973 (TULD) dispone che "le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale".
Riguardo al trattamento fiscale delle vendite occorre distinguere tra le seguenti situazioni:
Riguardo alle cessioni in argomento, è stato autorevolmente sostenuto (Francesco D’Alfonso, Duty free con vantaggi rispetto al tax free, Eutekne Info del 25 agosto 2018) l’esenzione da tutti i tributi (non, tuttavia, dall’IVA), inoltre, dovrebbe applicarsi soltanto nei limiti di 175 euro (per alcuni prodotti, sono, tuttavia, previsti limiti quantitativi), secondo quanto previsto dalla circolare n. 44/D/2001. Tuttavia, tale importo deve ritenersi aggiornato (cfr. anche nota Agenzia delle Dogane n. 80185 del 15 giugno 2010) a 300 euro per viaggiatore, aumentato a 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150 euro per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, in base a quanto attualmente previsto dal DM 32/2009.
Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extra-Ue, non rilevano ai fini né della formazione del plafond Iva né dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09750 del 13 ottobre 2016).
Occorre distinguere tra due ipotesi:
Per quanto concerne il rifornimento di tali negozi valgono le regole ordinarie previste per gli esercizi commerciali italiani:
Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:
Nel caso di fornitori nazionali:
Valgono le regole previste per le cessioni all’esportazione con uscita da dogana nazionale, alle quali si rinvia.
Applicando in via simmetrica le regole esaminate in relazione ai duty free shop situati in Italia, è da ritenere che nel caso di invio di vino o di altre bevande alcoliche a duty free shop di altri Paesi Ue occorra espletare la procedura cessioni intracomunitarie: