10.8 - Vendita di bevande alcoliche ad organismi internazionali


Aspetti di carattere generale ai fini Iva

Le forniture di beni eseguite nei confronti delle ambasciate, consolati, organismi internazionali, etc., sono disciplinate dall’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, che recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni dell’articolo 151 della Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 relativamente alle operazioni in argomento, nel rispetto di alcune condizioni, ne prevede la non imponibilità ai fini dell’Iva.
L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, afferma che:
"1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; 
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; 
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.

Aspetti di carattere generale ai fini accise

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 504/1995 - esenzioni, afferma che:

"1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.
3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità. 
(….)”. 

Aspetti di carattere operativo

Al fine di poter emettere fattura senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 e di non versare l’accisa eventualmente dovuta, è necessario comprovare che il soggetto destinatario ha titolo a beneficiare dell’agevolazione. 
Riguardo agli adempimenti da espletare, valgono le regole generali, con alcuni adeguamenti.

Essi possono essere così riepilogati:

  • ricevimento dell’ordine e della documentazione idonea a dimostrare il diritto dell’acquirente a beneficiare dell’agevolazione;
  • predisposizione dei colli e invio della merce;
  • in relazione all’invio dei beni, ai fini delle accise, occorre emettere i documenti previsti, in funzione del luogo di destinazione della merce: 
    o    invio alla sede italiana dell’organismo: emissione documenti per la circolazione nazionale;
    o    invio in altro Paese Ue
        piccolo produttore di vino: emissione MVV-E;
        produttore dotato di deposito fiscale: emissione e-AD;
        commerciante di vino speditore certificato: e- DAS unionale;
    o    invio in Paese extra Ue
        Con uscita da dogana italiana: emissione dei documenti previsti per la circolazione nazionale;
        Con uscita da dogana di altro Paesi Ue: a seconda della natura dello speditore, MVV o e-AD o e-DAS unionale;
  • Fatturazione attiva: 
    o    Nel caso di invio alla sede italiana dell’organismo: emissione di fattura elettronica, per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972, con invio all’organismo di copia analogica della stessa (copia di cortesia);
    o    Nel caso di invio in altro Paese Ue: emissione di fattura cartacea o PDF allegato a e-mail per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972; NO modello Intrastat; trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura N3.4; reperimento della prova di cessione intracomunitaria;
    o    Nel caso di invio in Paese extra Ue: emissione di fattura cartacea o PDF allegato a e-mail per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, con presentazione della dichiarazione di esportazione e reperimento della prova di avvenuta esportazione;
  • Registrazione della fattura nel registro fatture emesse.

Nella tabella che segue viene indicata la documentazione probatoria per tipologia di operazione e per destinazione dei beni.

Al riguardo si evidenzia che la direttiva 2025/425/UE ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE l’articolo 151-bis, il quale prevede la sostituzione dell’attuale certificato cartaceo, reso obbligatorio dall’articolo 151 di tale ultima direttiva e riportato nell’Allegato II del Regolamento UE 282/2011, con un certificato elettronico, riportato nell’Allegato II del Regolamento UE 2025/428.

Tale certificato elettronico deve essere rilasciato da colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi. Viene inoltre individuato il set di dati minimo da indicare nel documento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° luglio 2031. Tuttavia, viene prevista la possibilità di continuare a utilizzare la versione cartacea del certificato, fino al 30 giugno 2032.  

Rif.Norma articolo 72Documentazione probatoria
a)Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italianiNB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione, cfr. la Circolare n. 62/E del 1° agosto 2002 e la risposta n. 16 del 28 settembre 2018.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati esistenti in Italia
Modello 181 US con attestazione Ministero Affari Esteri
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati in altri Paesi UE
In alternativa al Modello 181 US, è possibile utilizzare il Certificato di esenzione Iva e accise riportato nell’allegato II al Regolamento  n. 282/2011/CE, con attestazione della competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
 
  • Cessioni di beni con invio in Paesi extra UE
Prova avvenuta esportazione a mezzo cassetto doganale o MRN
b)Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione, cfr. la Risoluzione n. 280/E del 4 ottobre 2007. Con sentenza della Corte di Cassazione n. 14505 del 9 maggio 2022, è stata negata l’agevolazione alla vendita di vini in bottiglia nei confronti del personale civile e militare appartenente alla base USA di Aviano in quanto non correlata all’espletamento delle funzioni istituzionali di difesa comune.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di Comandi etc. esistenti in Italia o in altri Paesi UE;

     

Specifica attestazione (articolo 66, comma 21, del Dl n. 331/1993).
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 

 
 
  • Cessioni di beni nei confronti di Comandi etc. esistenti in Paesi extra UE;
Prova avvenuta esportazione a mezzo cassetto doganale o MRN
b-bis)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la Circolare n. 8/E del 6 aprile 2023.


Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
 

b-ter)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività  dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; 

Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la Circolare n. 8/E del 6 aprile 2023.

Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 

c)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; 
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di organismo avente sede in Paesi UE diverso da quello del soggetto cedente/prestatore
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli Uffici in Italia della Commissione Europea
Secondo autorevole dottrina (Renato e Alessandro Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2025, p. 1958): non necessitano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo.
c-bis)le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; 

Risultano mancare specifiche indicazioni. 

Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 

d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;Non risultano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo. Dovrebbe essere sufficiente la documentazione contrattuale.
e)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;Attestazione idonea a confermare il diritto di beneficio
f)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la risposta a interpello n. 256 del 17 luglio 2019, risposta a interpello n. 45 del 19 gennaio 2021 e risposta a interpello n. 495 del 5 ottobre 2022.

Riguardo alla documentazione, Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.

 

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11/06/2025 - 14:00

Aggiornato il: 11/06/2025 - 14:00