Le forniture eseguite nei confronti delle ambasciate, consolati, organismi internazionali, etc. sono disciplinate dall’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, il quale ne prevede la non imponibilità ai fini dell’Iva.
Si tratta delle cessioni di beni, inviati in Italia o in altro Paese Ue, eseguite nei confronti dei seguenti organismi / soggetti:
Nel caso di beni inviati in Paesi Extra Ue viene eseguita una ordinaria cessione all’esportazione.
L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, afferma inoltre che:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto".
L’articolo 17 del D.Lgs. n. 504/1995, afferma che:
"1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista. 3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996. 3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio".
Al fine di poter emettere fattura senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 e non versare l’accisa eventualmente dovuta, è necessario comprovare che il soggetto destinatario ha titolo a beneficiare dell’agevolazione.
Riguardo agli adempimenti da espletare, valgono le regole generali, con alcuni adeguamenti.
Essi possono essere così riepilogati:
Si riporta di seguito una tabella di sintesi per tipologia di operazione