10.8 - Vendita di bevande alcoliche ad organismi internazionali


Aspetti di carattere generale ai fini Iva

Le forniture eseguite nei confronti delle ambasciate, consolati, organismi internazionali, etc. sono disciplinate dall’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, il quale ne prevede la non imponibilità ai fini dell’Iva.

Si tratta delle cessioni di beni, inviati in Italia o in altro Paese Ue, eseguite nei confronti dei seguenti organismi / soggetti:

  • Missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, per uso ufficiale e per uso personale dei propri membri (lettera a);
  • Forza armata di uno Stato aderente al trattato NATO (“Forza NATO”) e della Forza armata del Regno Unito di stanza nell’Isola di Cipro (lettera b);
  • Organismi europei cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea (Unione Europea, CEEA, BCE, BEI, etc.) (lettere c, e);
  • Organismi internazionali, per uso ufficiale e per uso personale dei propri membri (ONU e sue istituzioni specializzate) (lettere d, f);

Nel caso di beni inviati in Paesi Extra Ue viene eseguita una ordinaria cessione all’esportazione.

L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, afferma inoltre che:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto".

Aspetti di carattere generale ai fini accise

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 504/1995, afferma che:

"1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.
3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio".

Aspetti di carattere operativo

Al fine di poter emettere fattura senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 e non versare l’accisa eventualmente dovuta, è necessario comprovare che il soggetto destinatario ha titolo a beneficiare dell’agevolazione.

Riguardo agli adempimenti da espletare, valgono le regole generali, con alcuni adeguamenti.

Essi possono essere così riepilogati:

  • ricevimento dell’ordine e della documentazione idonea a dimostrare il diritto dell’acquirente a beneficiare dell’agevolazione;
  • predisposizione dei colli e invio della merce;
  • in relazione all’invio, ai fini delle accise, occorre emettere i documenti previsti, in funzione del luogo di destinazione della merce:
    • invio alla sede italiana dell’organismo: emissione documenti per la circolazione nazionale;
    • invio in altro Paese Ue:
      • piccolo produttore di vino: emissione MVV;
      • produttore dotato di deposito fiscale: emissione e-AD;
      • commerciante di vino (non dotato di deposito fiscale): DAS.
    • invio in Paese extra Ue:
      • Con uscita da dogana italiana: emissione dei documenti per la circolazione nazionale;
      • Con uscita da dogana di altro Paesi Ue: a seconda della natura dello speditore, MVV o e-AD o DAS,
  • Fatturazione attiva:
    • Nel caso di invio alla sede italiana dell’organismo: emissione di fattura elettronica, per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972, con invio di copia analogica della stessa;
    • Nel caso di invio in altro Paese Ue: emissione di fattura cartacea per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972; NO modello Intrastat; inserimento della fattura nell’esterometro o trasmissione della stessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; reperimento della prova di cessione intracomunitaria;
    • Nel caso di invio in Paese extra Ue: emissione di fattura cartacea per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, con presentazione della dichiarazione di esportazione e reperimento della prova di esportazione;
  • Registrazione della fattura nel registro fatture emesse.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi per tipologia di operazione

Rif. Norma articolo 72 Documentazione probatoria
a) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;  
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati esistenti in Italia
Modello 181 US con attestazione Ministero Affari Estero
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati in aRif.Itri Paesi UE
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
Oppure:
Certificato di accise riportato in allegato Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 
  • Cessioni di beni con invio in Paesi extra UE
Prova avvenuta esportazione a mezzo MRN
b) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;  
 
  • Cessioni di beni nei confronti di Comandi etc. esistenti in Italia o in altri Paesi UE;
  • Prestazioni di servizi
Specifica attestazione (articolo 66, comma 21, del Dl n. 331/1993).
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
 
 
  • Cessioni di beni con invio in Paesi extra UE
Prova avvenuta esportazione a mezzo MRN
c) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;  
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di organismo avente sede in Paesi UE diverso da quello del soggetto cedente/prestatore
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli Uffici in Italia della Commissione Europea
Secondo Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2018, p. 1895: non necessitano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo.
d) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; Secondo Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2018, p. 1895: non necessitano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo.
e) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; Attestazione idonea a confermare il diritto di benificio.
f) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.  
 
  • Cessioni di beni con consegna in Italia o in altro Pese UE
  • Prestazioni di servizi
Certificazione idonea ad attestare il diritto al benificio.
 
  • Esportazopme dei beni in Paesi extra UE
Prova avvenuta esportazione a mezzo MRN

 

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08/11/2019 - 15:31

Aggiornato il: 08/11/2019 - 15:31