Nella pratica degli affari hanno raggiunto un’ampia diffusione i casi di imprese italiane che inviano beni ai propri clienti esteri con passaggio della proprietà degli stessi (beni) all’atto del prelievo da parte dei clienti medesimi.E così pure i casi di imprese italiane che ricevono beni inviati dai propri fornitori esteri con passaggio della proprietà dei beni all’atto del loro prelievo.L’Agenzia delle Entrate italiana, riguardo ai contratti in argomento, nelle Risoluzioni pronunciate sino al 31 dicembre 2019, ha sempre fatto riferimento alla nozione di “consignment stock”.Nelle Risoluzioni successive, in genere, ha invece fatto riferimento alla nozione di «call off stock».In base a tale contratto, i beni vengono inviati al cliente estero con effetto traslativo sospeso sino all’atto del prelievo da parte del cliente stesso: i beni sono a disposizione del cliente estero ricevente. Viceversa nel caso di fornitori esteri.Il contratto di call off stock, sotto il profilo giuridico, presenta notevoli affinità con il contratto estimatorio di cui all’articolo 1556 del codice civile.Secondo tale norma: “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. Sotto il profilo civilistico si tratta comunque di un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto dal nostro codice civile.
Rapporti con clienti di altri Paesi UeEvoluzione della normativa
In ambito comunitario, sino al 31 dicembre 2019 sotto il profilo fiscale, la gestione del contratto presentava notevoli differenze tra i singoli Paesi Ue:
In data 4 dicembre 2018 viene emanata la Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, e inserisce nella stessa (oltre ad altre norme) l’articolo 17-bis, che detta disposizioni in merito al contratto di call off stock.Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.L’Italia ha recepito tale Direttiva con circa 2 anni di ritardo, con il DLgs. 5.11.2021 n. 192, entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2021. Tale decreto ha introdotto nel Dl n. 331/1993 gli articoli 38 ter e 41 bis, La Commissione UE nel mese di dicembre 2019 ha reso disponibili le Note esplicative "2020 Quick Fixes", la cui versione italiana è stata pubblicata nel mese di marzo 2020.
Il contratto in argomento, sotto il profilo dell’Iva, può essere gestito con l’adozione di una delle seguenti due diverse procedure operative:
Condizioni da rispettare al fine di poter adottare la procedura semplificata Al fine di consentire all’impresa italiana di applicare la procedura semplificata, devono essere soddisfatte alcune condizioni di carattere generale:
In caso di mancato rispetto di una o più delle condizioni sopra indicate, l’impresa italiana NON è (o cessa dall’essere) abilitata a utilizzare le disposizioni in tema di semplificazione e, al fine di gestire il relativo contratto, deve aprire una posizione Iva nel Paese del cliente estero.
Nel seguito ci si limita a descrivere la procedura semplificata, essendo quella di maggiore utilizzo per le imprese italiane.
Sotto il profilo delle accise, la procedura deve essere integrata in funzione della posizione fiscale dei soggetti tra i quali viene svolta l’operazione:
Svolgimento della procedura semplificataLa procedura semplificata viene svolta come segue:
Rapporti con clienti di Paesi extra Ue
Nei rapporti con clienti di Paesi extra Ue, la procedura adottabile è stata descritta dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005.L’applicazione di tale procedura richiede tuttavia una verifica preventiva della normativa in vigore nel Paese di destinazione:
In base alla risoluzione n.58/2005 la procedura si svolge come segue:
Prove di avvenuta esportazione:
L’impresa italiana deve periodicamente (almeno annualmente) eseguire un raccordo tra: