Nella pratica degli affari hanno raggiunto un’ampia diffusione i casi di imprese italiane che inviano beni ai propri clienti esteri con passaggio della proprietà degli stessi (beni) all’atto del prelievo da parte dei clienti medesimi.
Il contratto sottostante viene denominato contratto di call off stock.
In base a tale contratto, i beni vengono inviati al cliente con effetto traslativo sospeso sino all’atto del prelievo da parte del cliente stesso: i beni sono a disposizione del cliente estero ricevente.
A seconda dei Paesi tali beni devono essere custoditi nei locali del cliente o anche presso centri logistici esterni (a spese del cliente stesso).
Nel caso di invio merce al cliente con mantenimento della proprietà della stessa sino all’atto del prelievo, secondo la terminologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate italiana (a dire il vero, in modo improprio) ci si trova di fronte ad un contratto cd. di "consignment stock", il quale, sotto il profilo giuridico, presenta notevoli affinità con il contratto estimatorio di cui all’articolo 1556 del codice civile.
Secondo tale norma: "Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Sul piano pratico, alla luce delle evidenziate differenze terminologiche, in sede contrattuale, la soluzione migliore è quella di descrivere in modo preciso i comportamenti che competono alle singole parti contraenti (chi fa cosa):
Sino al 31 dicembre 2019, sotto il profilo fiscale, la gestione del contratto presenta notevoli differenze tra i singoli Paesi Ue. Riferendo i risvolti fiscali al fornitore italiano, si segnala la seguente situazione:
Sotto il profilo delle accise, l’operazione comporta la necessità di espletare la relativa procedura di invio mediante emissione dei documenti previsti per i trasferimenti intracomunitari.
Nei Paesi Ue che consentono che il deposito della merce abbia luogo presso un soggetto terzo (operatore logistico), questo deve essere dotato di deposito fiscale o avere la qualità di destinatario registrato; in entrambi i casi deve trattarsi di soggetto abilitato a ricevere la merce considerata.
Nei Paesi Ue che, invece, prevedono che la merce debba essere depositata presso i locali dell’impresa, è necessario che la stessa abbia le qualifiche sopra indicate (idoneo depositario fiscale / destinatario registrato).
Invio di beni in altro Paese Ue (dal 1.1.2020)
A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto dell’introduzione dell’articolo 17-bis nella Direttiva 2006/112/CE da parte della Direttiva UE 1910 del 4 dicembre 2018 e del Regolamento UE 1909 del 4 dicembre 2018, vengono introdotti importanti cambiamenti riguardo alla gestione fiscale del contratto in argomento:
Rispetto alla situazione in vigore sino al 31 dicembre 2019, si evidenziano le seguenti novità:
A supporto di quanto sopra affermato, si osserva quanto segue.
Nel considerando n. 5, della Direttiva UE 1910 del 4 dicembre 2018, viene data una rappresentazione sintetica della fattispecie contrattuale:
"(5) Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro (1). Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo".
Nota (1): Sopra si è visto che non in tutti i Paesi Ue è attualmente necessario aprire una posizione Iva.
Nella Direttiva 2006/112/CE viene inserito l’articolo 17-bis, il quale afferma quanto segue:
"1. Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock. 2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi; b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati; c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto; d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati. 3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme: a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati; b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati. 4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi. 5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4; e b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3. 6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che: a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3. 7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta. Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione. Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto. In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa".
All’articolo 243 della Direttiva 2006/112/CE (Registro di carico e scarico, corrispondente al nostro registro di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993) vengono apportate le seguenti aggiunte:
"3. Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo. Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni".
L’articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE (Elenco delle operazioni intracomunitarie attive - Listing delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi generici resi, corrispondente al nostro modello Intra 1 bis) viene sostituito come segue:
"1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi: a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c); b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42; c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196. 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse".
Importanti considerazioni riguardo al contratto di call off stock in ambito Ue sono contenute nel documento di lavoro del Comitato Iva comunitario n. 968 del 15 maggio 2019.
Nel caso di invio di beni al cliente estero in base a contratto di call off stock occorre osservare la procedura delineata dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005.
Tale procedura ha trovato una successiva conferma (per un caso analogo) con la Risoluzione del 13/12/2013 n. 94.
Procedura: