In base alla decisione n. 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata in data 16 giugno 2003, veniva dato il via al progetto EMCS ("Excise Movement Control System"), volto a introdurre un sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa, mediante la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (DAA - Documento Accompagnamento Accise) con un documento elettronico (e-AD).
La sua implementazione è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2011.
Nel nostro ordinamento l'obbligo della telematizzazione è stato introdotto dal Dl 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, il quale all'articolo 1, comma 1, prescriveva che il direttore dell'Agenzia delle dogane, con sua determinazione, doveva stabilire i tempi e le modalità per:
Il direttore dell'Agenzia delle Dogane ha fatto fronte al proprio obbligo, emanando la determinazione n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e successive (proroghe), la quale fissa tempi e modalità di trasmissione dei file telematici di accisa.
La procedura operativa è stata disciplinata dalla Direttiva 2008/118/CE e dal Regolamento CE 689/2009.
Il sistema informatizzato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
L'Agenzia delle Dogane è intervenuta sull'argomento con la Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010 e con numerose altre precisazioni in merito.
Nel seguito si provvede a delineare sinteticamente la procedura prevista sulla scorta della normativa comunitaria e nazionale.
Il depositario autorizzato che intende spedire prodotti in sospensione di accisa, a partire dal settimo giorno precedente la spedizione, presenta al sistema informatizzato una bozza (draft) del DAA telematico (la cui struttura e i cui dettagli sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 684/2009 e successive modifiche: messaggio IE815).
Il sistema informatizzato, ricevuta la bozza in argomento, effettua una verifica dei dati ivi contenuti, che devono essere coerenti con le informazioni presenti sul S.E.E.D. ("System for Exchange Excise Data").
Qualora non siano rilevate irregolarità, il sistema informatizzato:
Il trasportatore dei prodotti deve essere dotato (alternativamente):
da esibire in caso di eventuale controllo durante la circolazione in regime sospensivo.
Il destinatario, ricevuti i prodotti, verifica la conformità degli stessi rispetto a quanto pattuito e a quanto risultante sull’e-AD; in caso di esito positivo della verifica, attesta il buon esito inviando telematicamente la nota di ricevimento (messaggio IE818).
Tale nota di ricevimento, superati i controlli, viene recapitata allo speditore, il quale procede a riaccreditare la cauzione.
Poiché l’operazione si è conclusa positivamente, a sistema appare la visualizzazione ACCETTATO - COMPLETATO.
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono riportate le principali procedure (Processi) necessarie per la gestione dell’e-AD (https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/processi):
Sono previste procedure di riserva (Fall back) alle quali è possibile ricorrere nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione o nello Stato membro di destinazione.
Nel primo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dello speditore italiano o dell’Agenzia delle Dogane), viene previsto che:
Nel secondo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane o del destinatario italiano), con conseguente impossibilità di presentare la nota di ricevimento in formato elettronico entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, viene previsto che:
Come risulta dal punto 2.6 del documento “ICQRF – Vademecum – Campagna vitivinicola 2024/2025” e, in particolare, dall’Allegato: Quadro sinottico e Appendice:“Documenti e-AD.Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD (emesso, in formato elettronico, inconformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D. Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistematelematico doganale (EMCS) (vds. Allegato n. 2 - Quadro sinottico - Prospetti nn. 1 e 2). Il documento e-AD, per assolvere anche alle finalità vitivinicole, deve recare tutte leinformazioni richieste dalla specifica normativa UE e nazionale di settore.”
Nel caso di invio di prodotti a cliente di altro Paese Ue, il flusso operativo può essere così sintetizzato:
Possibile esito della spedizione in ambito comunitario (campo 6b – nota ricevimento):
Alcuni Paesi Ue consentono l’effettuazione della cd. "consegna diretta", e cioè consentono di indicare come luogo di destinazione un luogo diverso da quello del depositario autorizzato o del destinatario autorizzato.
Al riguardo, l’articolo 16, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2020/262, afferma che:
“… lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato diverso da un destinatario registrato in possesso di un'autorizzazione limitata….”.
In tale evenienza:
Nel caso di esportazione di merce, con uscita da Dogana di altro Paese Ue, riguardo alle indicazioni da inserire nel messaggio IE815, occorre distinguere tra le seguenti due situazioni:
Possibile esito della spedizione in caso di esportazione (campo 6b – nota di esportazione):
DATI DI CARATTERE GENERALE
Tipo messaggio, 2 possibilità:
(1.a) Codice del tipo di destinazione; 6 possibilità (articolo 17, Direttiva 2008/118/CE):
(1.b) Durata del tragitto(1.c) Organizzazione del trasporto(1.d) ARC(1.e) Data e ora di convalida dell’e-AD(1.f) Numero progressivo (nell’ambito della stessa spedizione; 1-prima spedizione; 2-cambio destinazione)(1.g) Data e ora di convalida dell’aggiornamento
DATI DELLO SPEDITORE E DEL RELATIVO DEPOSITO FISCALE
(2.a) Codice accisa dello speditore(2.b) Nome dello speditore(2.c) Via(2.d) Numero civico(2.e) Codice postale(2.f) Città(2.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")
(3.a) Riferimento del deposito fiscale(3.b) Nome dell’operatore(3.c) Via(3.d) Numero civico(3,e) Codice postale(3.f) Città(3.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")
INFORMAZIONE PER GLI ARRIVI DI MERCE
(4.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di importazione
DATI DEL DESTINATARIO
Nel caso di invio dei beni in altro Paese Ue:
Nel caso di invio dei beni in Paese extra Ue:
(5.a) Identificazione del destinatario(5.b) Nome del destinatario(5.c) Via(5.d) Numero civico(5.e) Codice postale(5.f) Città(5.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")
Codice EORI:(6.a) Codice Stato membro del destinatario(6.b) Numero progressivo del certificato di esenzione delle accise del destinatario
(7.a) Identificazione del luogo di consegna(7.b) Nome dell’operatore(7.c) Via(7.d) Numero civico(7,e) Codice postale(7.f) Città(7.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")
(8.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di esportazione
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALL’OPERAZIONE
(9.a) Numero di riferimento locale(9.b) Numero della fattura(9.c) Data della fattura(9.d) Codice del tipo di origine(9.e) Data di spedizione(9.f) Ora di spedizione
ULTERIORI INFORMAZIONI
(...)
Introduzione dell’e-DAS nazionale
Tale documento, a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le intenzioni dell’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto essere emesso in forma elettronica (e-DAS). Tale decorrenza è stata più volte spostata in avanti.Con la pubblicazione della Determinazione Direttoriale 345801/RU pubblicata l’11 giugno 2024 , Agenzia delle Dogane ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione in forma esclusivamente elettronica del DAS NAZIONALE per i prodotti alcolici, precedentemente prevista per il 1° ottobre 2024 al 1° novembre 2025.Fino a tale data resta in vigore il DAS cartaceo.
Introduzione dell’e-DAS Unionale
La Direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, la quale con efficacia dal 13 febbraio 2023 ha sostituito la precedente Direttiva 2008/118/CE, ha introdotto nell’ordinamento UE le due nuove figure dello speditore certificato e del destinatario certificato, soggetti tra i quali vengono poste in essere le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.Il Legislatore italiano ha recepito la suddetta disposizione con il D.Lgs. n. 180/2021, mediante il quale ha provveduto a inserire nel D.Lgs. n. 504/1995 (TUA – Testo Unico Accise), l’articolo 9-bis (Speditore certificato) e l’articolo 10-bis (Destinatario certificato).Sempre a partire dal 13 febbraio 2023, come affermato dalla Nota ADM prot. 569047/RU del 14 dicembre 2022, è stata attuata la sostituzione del modello cartaceo DAS, con il messaggio telematico e-DAS.Nella tale Nota viene affermato che:“Processi, tracciati, regole, condizioni e tabelle di servizio sono sostanzialmente condivisi tra e-AD ed e-DAS, con alcune differenze illustrate di seguito.Gli e-DAS hanno la lettera ‘P’ nel penultimo carattere del codice identificativo ARC (Administrative Reference Code), generato dal sistema AIDA all’atto della convalida.Nei casi di movimenti ad accisa assolta accompagnati da e-DAS, l’invio del messaggio IE818, Rapporto di Ricezione (ROR), ha implicazioni diverse a seconda del mittente. In particolare:
Il Rapporto di Ricezione è quindi un documento essenziale per permettere allo Stato membro di spedizione di procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato.L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità (pagamento dell’accisa in particolare) al ricevimento del Rapporto di Ricezione inviato dal destinatario certificato italiano (o destinatario certificato occasionale italiano), pertanto lo stesso Rapporto di Ricezione non può essere inoltrato automaticamente al Paese di spedizione, come avviene invece per gli e-AD, ma solo in seguito al completamento delle verifiche da parte del personale di ADM preposto, nei casi in cui queste sono previste.In questo caso potrebbe verificarsi un ritardo, più o meno importante e non valutabile a priori, nell'inoltro del Rapporto di Ricezione dall’Amministrazione di destinazione all'Amministrazione di spedizione”.