10.9 - Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
L’articolo 71 del Dpr n. 633/1972, afferma che:
“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati (…)”.
Vendita a clienti della Repubblica di San Marino
ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
Sotto il profilo dell’Iva, le regole da osservare nei rapporti con la Repubblica di San Marino sono dettate dal Dm 21 giugno 2021.
Sotto il profilo delle accise, l’articolo 1 del D.Lgs. N. 504/1995 (TUA) afferma che:
“3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;(…)”.
In pratica, il territorio della Repubblica di San Marino (RSM), sotto il profilo accise, viene considerato territorio dello Stato Italiano.
Nella Repubblica di San Marino non risultano essere presenti imprese che vendono vino e altre bevande alcoliche all’ingrosso o al dettaglio, operanti come deposito fiscale o destinatario registrato.
Le imprese dotate di codice d’accisa (ad esempio: per commercio di prodotti petroliferi) hanno un codice di accisa rilasciato dalla Dogana di Bologna e versano l’accisa a favore dello Stato italiano.
Per le spedizioni di vino e di altre bevande alcoliche a clienti della RSM, risulta che:
- NON è possibile appoggiare la spedizione su un codice d’accisa della RSM;
- NON è possibile emettere l’e-AD;
- Occorre vendere i prodotti ad “accisa assolta” ed emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale.
Nella presente scheda vengono esaminate solo le vendite nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM.
Per quanto riguarda la vendite nei confronti di consumatori finali della Repubblica di SM, ci si limita ad affermare quanto segue:
- Nel paragrafo 4.1 dedicato alla vendita di beni nei confronti di turisti extra Ue di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 i quali provvedono a portare tali beni all’estero, si è osservato che tale norma non trova applicazione nei rapporti con i consumatori finali della Repubblica di SM; le relative cessioni sono quindi da considerare come cessioni interne all’Italia, con le relative conseguenze fiscali (applicazione dell’Iva, etc.);
- Nel paragrafo 4.5 dedicato alla vendita a distanza di cui all’articolo 15 del Dm 21 giugno 2021, si è osservato che nei confronti dei consumatori finali della Repubblica di SM, sino ad una determinata soglia annuale (28.000,00 euro) viene applicata l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta monofase della Repubblica di SM; oltre tale soglia l’impresa italiana venditrice deve registrarsi presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di SM e applicare l’imposta monofase di tale Paese.
ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE
In caso di vendita di vino o di bevande alcoliche nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM, occorre svolgere la seguente procedura:
- Il cliente della RSM trasmette all’impresa italiana il proprio numero identificativo fiscale (si tratta del C.O.E. – Codice Operatore Economico); tale numero può essere anche contenuto nell’ordine di acquisto ed è verificabile mediante accesso al Registro delle Imprese della Repubblica di San Marino;
- L’impresa italiana predispone il DDT (Documento di Trasporto) in 2 esemplari (in 3 esemplari se il trasporto è eseguito da un vettore) con indicazione della causale del trasporto (come suggerito dalla Circolare 16 settembre 1996, n. 225/E, punto 2.5). Sul DDT, oltre al numero, occorre indicare i dati previsti dal Dpr n. 472/1996 (data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti);
- IT emette fattura elettronica nei confronti del cliente della Repubblica di SM, per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8/1/a e dell’articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e la trasmette allo SDI, indicando sulla stessa:
• Il numero e la data della fattura elettronica
• Il numero identificativo comunicato dal cliente della Repubblica di San Marino (COE di 5 cifre); senza indicare SM;
• Il codice destinatario: “2R4GTO8 “
• Il Tipo di documento: TD24
• La data di effettuazione dell’operazione di cessione
• Il riferimento al numero e alla data del DDT
• La natura dell’operazione: N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
• Etc.
NB: In dichiarazione Iva l’operazione considerata verrà rilevata nel rigo VE30, casella 4. - L’impresa italiana annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse articolo 23 del Dpr n. 633/1972;
- L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta (monofase) sull'importazione convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico e trasmette la fattura al cliente della RSM.
- L’impresa italiana visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta della propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. E’ possibile vedere oltre alla propria fattura inviata, anche la fattura elettronica convalidata dall’Ufficio tributario di San Marino.
NB: dal 1° luglio 2021, NON risulta più necessario trasmettere il Modello Intra cessioni. - Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione per addebito dell’Iva, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Riguardo alla CONVALIDA, nel Provvedimento Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021 viene affermato che:
“3. Cessioni di beni verso San Marino (art. 2 decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)
3.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino.
3.2 In caso di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed è operata la variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. “
Alla luce di tale affermazione è da ritenere che l’esito di cui si parla sia quello indicato sulla fattura riportata nel portale “FATTURE E CORRISPETTIVI” dell’Agenzia delle Entrate:
Esito: Fattura vidimata.
Vendita a clienti dello Stato della Città del Vaticano
Comprende gli enti, i dicasteri, le direzioni, i servizi, gli uffici e le aree ove hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati dalla Convenzione Doganale Italo/Vaticana del 30/06/1930 (immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi).
Il territorio dello Stato della Città del Vaticano è posto fuori:
- dal territorio doganale unionale, come definito dal Regolamento (UE) n. 952/2013;
- dal territorio Iva, come definito dall’articolo 6 della Direttiva 2006/112/CE; norma recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 7, comma 1, lett. b) del DPR n. 633/1972;
- e dal territorio accise, come definito dall’articolo 4 della Direttiva (UE) 2020/262, norma recepita nell’ordinamento italiano dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1995.
Tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano, dal 1° agosto 1930, è in vigore una Convenzione doganale.
Riguardo ai Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, sino ad oggi, non è stato emanato alcun decreto attuativo.
Occorre quindi attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 71 del Dpr n. 633/1972.
Nel caso di cessione di bevande alcoliche nei confronti di clienti (operatori economici o consumatori finali) dello Stato della Città del Vaticano occorre osservare la seguente procedura:
- Auto-dichiarazione attestante diritto all’esenzione IVA con attestazione del Pontificium Opus a Propagatione Fidei
- Emissione dei documenti previsti per la circolazione nazionale;
- Emissione fattura per operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 71 e dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972;
- Trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.1;
- Ritorno della fattura nazionale emessa recante il timbro rosso e la firma dell’addetto dell’Ufficio merci dello Stato del Vaticano, con attestazione di regolare entrata delle merci in Vaticano (“visto entrata”).
Al riguardo, la Risoluzione Min. Finanze 19.1.1976 n. 520877, afferma che:
“Oggetto: Esportazioni nello Stato della Città del Vaticano.
Nel far presente che alcune aziende sono fornitrici di birra ad Enti ed Organismi dello Stato della Città del Vaticano, è stato chiesto di conoscere le modalità che dette aziende debbono osservare per poter fruire, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni previste dalla normativa di tale tributo in materia di esportazioni.
Esaminata la questione, la scrivente deve preliminarmente osservare che le forniture di beni allo Stato della Città del Vaticano trovano la loro disciplina fiscale, ai fini dell'IVA, nell'art. 71 del DPR 26-10-1972, n. 633, modificato dal DPR 23-12-1974, n. 687, che prevede l'applicazione dei benefici previsti dai precedenti artt. 8 e 9 secondo modalità che debbono essere stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Ora, poiché non v'è dubbio che le forniture in questione si concretano in operazioni di esportazioni e che, in quanto tali, le stesse rientrano nel campo applicativo delle agevolazioni stabilite dai citati artt. 8 e 9, si ritiene sufficiente, in attesa dell'emanazione del suaccennato decreto ministeriale, che, ai fini di dette agevolazioni, gli operatori interessati dimostrino l'avvenuta introduzione dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano mediante apposizione, da parte delle competenti autorità vaticane, del "visto di entrata" dei beni stessi sul duplo della fattura in possesso del venditore nazionale, analogamente, del resto, a quanto richiesto in passato ai fini della cessata IGE.”.