L’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 afferma che:
"Costituiscono cessioni all'esportazione: a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni (…);"
L’articolo 58 del Dl n. 331/1993, afferma che:
"1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni".
Condizioni da soddisfare al fine di poter realizzare un'operazione di triangolazione:
Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, entrambi i soggetti italiani pongono in essere una CESSIONE NON IMPONIBILE, rispettivamente:
Riguardo a tale ultima operazione si osserva che, in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni comunitarie sulle operazioni a catena (Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018), a partire dal 1° gennaio 2020, l’applicazione dell’articolo 58 del Dl n. 331/1993 (il quale, secondo l’Agenzia delle entrate, presuppone che il trasporto dei beni all’estero sia a carico del primo cedente della catena – IT1), è suscettibile di causare contestazioni da parte dell’Autorità fiscale del Paese di destinazione nei confronti del promotore dell’operazione IT2. In pratica, tale Autorità fiscale può sostenere che essendo la cessione con trasporto quella posta in essere da IT1 nei confronti di IT2, quest’ultimo avrebbe dovuto identificarsi nel Paese di arrivo dei beni al fine di svolgere la procedura acquisti intracomunitari, e nei Paesi che per le cessioni interne di beni non prevedono il reverse charge (ad esempio, la Germania), emettere fattura con Iva nei confronti del cliente finale.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni è consigliabile che il trasporto sia posto a carico di IT2 e che IT1 venda i beni con resa EXW o FCA, emettendo fattura con Iva o per operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dl n. 331/1993 (nel caso in cui IT2 abbia trasmesso dichiarazione d’intento).
Nel seguito, per completezza, si procede comunque a descrivere tale procedura ritenuta rischiosa per il promotore dell'operazione triangolare.
Ai fini delle accise le relative procedure devono essere svolte dal primo cedente italianoBeni inviati in altro Paese UE (procedura rischiosa, per IT2, nel Paese di arrivo)
Esempio: Società italiana IT2 vende vino a clienti di altro Paese Ue dando incarico ai suoi fornitori, Piccoli Produttori di vino IT1, di inviarlo direttamente a tali clienti.
Procedura:
Invio dei beni in Paese extra UEContinua, invece, ad essere pienamente valida, secondo le vecchie modalità, l’operazione di triangolazione in esportazione.