Come per i consumatori finali, le procedure fiscali di vendita si differenziano in funzione del Paese di invio dei beni: Italia, Paese UE o Paese extra-UE.
Vendita a operatori economici italiani
Il venditore è obbligato a emettere la fattura elettronica di vendita e ad annotare la stessa nel registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/1972). Sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica le imprese in regime forfetario e in regime di vantaggio. Esse, nei rapporti B2B, possono continuare ad emettere fattura cartacea. In tema di fatturazione, occorre distinguere tra fatture immediate e fatture differite. In base alla Circolare n. 13/E del 17 giugno 2019, valgono le seguenti regole:Fatture immediate (TD01): • Devono essere trasmesse allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; • Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione (in genere, nel caso del commercio elettronico, data di incasso del corrispettivo o di spedizione della merce); • Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione; • Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.Fatture differite (TD24): • Presuppongono l’emissione del DDT anteriormente o contestualmente all’incasso del corrispettivo o all’emissione della fattura; tale evenienza si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento in contrassegno; • Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione; in presenza di più consegne (più DDT) nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014 suggerisce di indicare la data dell’ultimo DDT; è possibile indicare quale data fattura l’ultimo giorno del mese (Risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019); • Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione; • Devono essere trasmesse allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; • Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione. Nel caso di reso di merce è possibile recuperare l’Iva addebitata mediante emissione di nota credito (TD04) secondo le regole previste dall’art. 26 del Dpr 633/1972.
Vendita a operatori economici di altri Paesi UE
Poiché il trattamento Iva delle operazioni dipende dallo status del soggetto acquirente (consumatore finale o operatore economico), l’impresa italiana dovrebbe prevedere nelle condizioni generali di vendita l’obbligo di correttezza da parte dell’acquirente riguardo alla comunicazione del suo status e all’indicazione del suo numero identificativo Iva, nel caso il medesimo sia un operatore economico, riservandosi la possibilità di assumere tutte le necessarie misure in caso di comportamenti dolosi o colposi (ivi compresa la possibilità di addebitare l’Iva e le eventuali sanzioni). L’ambito del rischio dovrebbe soprattutto riguardare il caso di acquirenti che comunicano, falsamente, di essere operatori economici, indicando il numero identificativo Iva di un altro soggetto realmente esistente. Al fine di evitare tali situazioni, l’impresa italiana dovrebbe periodicamente (ad esempio, in sede di compilazione della dichiarazione Intrastat) attuare un controllo dei numeri identificativi Iva comunicati dai clienti mediante l’archivio VIES stampando l’esito dell’avvenuto controllo e tenendolo agli atti. Ci si rende conto che le peculiarità del commercio elettronico rendono maggiormente difficile tale modalità di controllo, tuttavia si tratta di un aspetto che non può essere trascurato. In base alle regole in tema di cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione comporta i seguenti adempimenti:
ALFA SRL Corso Palestro n. 5 10122 Torino Capitale sociale 500.000 euro interamente versato Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ……
Torino, 28 luglio 2022
Fattura n. 350
Spettabile VANOISE SARL Rue de l’Aiguille Verte, 18 Termignon (Francia) Numero identificativo Iva FR ........ Ordine n. ….. del …………. Merce resa DAP – Delivered at place – stabilimento del cliente
A Vostro debito per: • 100 magliette di cotone 2.000,00 euro
“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993”
Totale fattura 2.000,00 euro
Pagato a mezzo carta di credito in data odierna
Nel caso di reso di merce da parte del cliente estero all’impresa italiana, essa, ai sensi dell’art. 26, c. 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di:
Nel caso di emissione di Nota di credito, la stessa deve essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX oppure, per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, è possible inserire la fattura emessa nell’esterometro.
Vendita a operatori economici di Paesi extra-UE
La procedura di esportazione non si differenzia a seconda della natura del cliente (consumatore finale o operatore economico) per cui valgono le considerazioni riportate nel paragrafo 3.2.1 Vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE.
Al fine di individuare il trattamento daziario e fiscale dei prodotti nei Paesi extra-UE di destino, nonché la documentazione necessaria per la spedizione e lo sdoganamento all’arrivo a destinazione e le relative procedure, è possibile accedere al sito Access2markets:: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home Per il reperimento delle informazioni occorre operare come segue:
Ulteriori informazioni sono anche disponibili nella seguente guida: https://www.to.camcom.it/34-i-dazi
ALFA SRL Corso Palestro n. 5 10122 Torino Capitale sociale 500.000 euro interamente versato Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ………………………. Torino, 28 Luglio 2022
Spettabile
LEMAN SARL Rue du Mont Blanc, 15 Génève Svizzera
Ordine n. ........del .......... Merce resa DAP - Delivered at place – stabilimento del cliente A vostro debito per:
• 100 magliette di cotone 2.000,00 euro
"Operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972"
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……..) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale unionale. Pagato a mezzo carta di credito in data odierna
OPERAZIONI EFFETTUATE SINO AL 30 SETTEMBRE 2021
Nel caso di vendita a operatore economico della Repubblica di San Marino occorre espletare la seguente procedura:
OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° OTTOBRE 2021
L’articolo 12 del Dl n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019 prevede che in futuro le cessioni e gli acquisti di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino saranno gestiti a mezzo di fattura elettronica.
Con il Decreto 21 luglio 2021 sono state introdotte le disposizioni attuative.
Occorre distinguere tra due diverse procedure:
Le cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani, tenuti all’obbligo della fattura elettronica, nei confronti di operatori economici della Repubblica di San Marino (nel seguito: RSM) che abbiano comunicato il numero di identificazione ai medesimi attribuito dalla RSM, sono imponibili ai sensi dell’articolo 8/1/a o dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente.
In relazione a tali cessioni occorre osservare la seguente procedura:
Nel caso di cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (ad esempio, contribuenti in regime forfetario), fermo restando la non imponibilità dell’operazione, viene svolta la seguente procedura:
L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario della RSM ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (con addebito dell’Iva), senza il pagamento di sanzioni e interessi.
REGIME TRANSITORIO
L’articolo 22 del Decreto 21 luglio 2021, riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni, afferma che:
“1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le modalita' indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. “.