3.9 - Acquisti tramite internet


Occorre distinguere tra:
• Prodotti NON sottoposti ad accisa;
• Prodotti sottoposti ad accisa.

Prodotti NON sottoposti ad accisa

Nel caso di imprese estere che vendono beni fisici tramite internet a clienti italiani, possono presentarsi le seguenti principali situazioni:
1) Impresa venditrice di altro Paese UE, la quale spedisce i beni dal suo Paese nei confronti di consumatori finali italiani;
2) Impresa venditrice di Paese extra-UE, la quale spedisce i beni dal suo Paese nei confronti di consumatori finali italiani;
3) Impresa venditrice di altro Paese UE o di Paese extra-UE, la quale dispone di un deposito logistico in Italia, dal quale spedisce i beni nei confronti di consumatori finali italiani con partenza da tale magazzino di consegna.
4) Impresa venditrice di altro Paese UE o di Paese extra-UE, la quale vende beni fisici a operatori economici italiani spediti da altro Paese Ue o da Paese extra Ue o da deposito italiano.

1) Impresa venditrice di altro Paese Ue, la quale spedisce i beni dal suo Paese nei confronti di consumatori finali italiani
Tale impresa, sino alla soglia comunitaria di 10.000 euro /anno (alla determinazione della quale concorrono anche le vendite di beni digitali), è abilitata ad applicare l’Iva del suo Paese, con possibilità di opzione per l’applicazione dell’Iva dei Paesi Ue di destinazione dei beni (nel caso specifico: Iva italiana).
La vendita che comporta il superamento di tale soglia, obbliga l’impresa di altro Paese Ue ad applicare l’Iva dei Paesi Ue di destinazione dei beni.
A tal fine l’impresa di altro Paese Ue può adottare una delle seguenti due soluzioni:
• applicare il regime speciale OSS, presso l’Amministrazione fiscale del proprio Paese;
• oppure aprire una posizione Iva in Italia (con identificazione diretta o  a mezzo di rappresentante fiscale).
Si ricorda che sono assimilati ai consumatori finali i seguenti cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Dl n. 331/1993 (il cosiddetto: “Gruppo dei 4”):
• Enti non commerciali NON soggetti passivi d’imposta;
• Soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Dpr n. 633/1972 (ad esempio, soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, contribuenti in regime forfetario);
• Produttori agricoli operanti in regime speciale articolo 34 del Dpr n. 633/1972;
• Imprese operanti nell’ambito del regime del margine.
a condizione che l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari dai medesimi effettuati nell'anno solare precedente, non abbia superato i 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

Le disposizioni di cui al presente punto NON si applicano nel caso di:
• cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
• cessioni di beni da installare, montare o assiemare da parte del fornitore estero prima della loro consegna al cliente.

Una variante del caso in argomento è rappresentata dalla situazione in cui una società di Paese extra Ue apre una posizione Iva in un altro Paese Ue (ad esempio, nei Paesi Bassi), tramite la quale, in tale Paese, dichiara per l’importazione la merce proveniente da Paese extra Ue e poi la cede a consumatori finali italiani. 
E’ frequente il caso di imprese cinesi identificate ai fini Iva nei Paesi Bassi o in Lussemburgo (fino al 31 dicembre 2020 la localizzazione maggiormente gradita da tali imprese era il Regno Unito), che vendono merce di provenienza extra Ue (importata nei Paesi Bassi o in Lussemburgo) a clienti di altri Paesi Ue (tra i quali, clienti italiani).
Valgono le regole sopra indicate.

2) Impresa venditrice di Paese extra-UE, la quale spedisce i beni dal suo Paese nei confronti di consumatori finali italiani
Nel caso in cui l’impresa estera vende i beni con una condizione di resa diversa dal DDP e quindi in base ad un prezzo che NON comprende lo sdoganamento dei beni in Italia, essa non ha l’obbligo di espletare adempimenti di carattere doganale e fiscale in Italia.
Il consumatore finale italiano provvede a dichiarare la merce per l’importazione definitiva e a pagare l’eventuale dazio e l’Iva. In genere l’operazione è curata dal corriere espresso incaricato di recapitare la merce al consumatore finale.
Nel caso in cui, invece, l’impresa estera vende i beni con una condizione di resa DDP e quindi con sdoganamento all’importazione a proprio carico, essa (a rigore) dovrebbe aprire una posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale.
In tale evenienza:
• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva a nome dell’impresa estera – posizione Iva italiana, con pagamento dell’eventuale dazio e dell’Iva;
• l’impresa estera emette fattura con Iva italiana nei confronti del consumatore finale italiano acquirente (oppure si avvale della possibilità di non emettere fattura, se non a richiesta del cliente, in base a quanto previsto dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e di non emettere il documento commerciale, come consentito dal DM 10 maggio 2019, come modificato dal DM 24 dicembre 2019) e di non procedere alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1° luglio 2021 è stata abolita la franchigia Iva relativa all’importazione di beni di valore trascurabile (22 euro), mentre è rimasta la franchigia ai fini del dazio (150 euro).
La Circolare n. 43/D del 28 novembre 2008 afferma che:
“Restano esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
È opportuno sottolineare che la franchigia di 150 euro deve essere riferita al valore intrinseco del prodotto importato. A tal fine si chiarisce che per valore intrinseco deve intendersi il valore del prodotto al netto di ogni elemento che debba esservi aggiunto per il calcolo del suo valore in dogana, ed in particolare del costo del trasporto.”.
L’impresa estera, anche se identificata ai fini Iva in Italia, NON è obbligata a emettere fattura elettronica e non è obbligata a presentare la comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere.
L’impresa di Paese extra Ue se i beni venduti on line rispettassero tutte le condizioni previste per l’applicazione dei regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e 74-sexies del Dpr n. 633/1972, potrebbe avvalersi della procedura IOSS o della procedura speciale della dichiarazione e del pagamento, trattate nel paragrafo 3.8 al quale si rinvia.

3) Impresa venditrice di altro Paese UE o di Paese extra-UE, la quale dispone di un deposito logistico in Italia, dal quale spedisce i beni nei confronti di consumatori finali italiani con partenza da tale magazzino di consegna.
In tale evenienza l’impresa estera deve aprire una posizione Iva in Italia, o direttamente (se stabilita in altro Paese Ue o in Norvegia o nel Regno Unito) o a mezzo di rappresentante fiscale (se stabilita in altri Paesi extra Ue).
Mediante tale posizione Iva l’impresa estera gestisce l’arrivo della merce dall’estero, svolgendo una delle due seguenti procedure:
• Importazione definitiva, con pagamento dell’eventuale dazio e dell’Iva, riguardo alla merce in arrivo da Paese extra Ue;
• Acquisto intracomunitario, numerando e integrando con Iva la fattura estera, con sua annotazione sul registro fatture emesse e sul registro degli acquisti; presentazione modello Intra acquisti (ai soli fini statistici), nel caso di supero della soglia prevista; riguardo alla merce in arrivo da altro Paese Ue.
Nel momento in cui la merce viene spedita al consumatore finale italiano, con partenza dal deposito logistico italiano, la società estera – posizione Iva italiana emette fattura con Iva nei confronti dello stesso (oppure si avvale della possibilità di non emettere fattura, se non a richiesta del cliente e di non emettere il documento commerciale, come sopra ricordato).

4) Impresa venditrice di altro Paese UE o di Paese extra-UE, la quale vende beni fisici a operatori economici italiani spediti da altro Paese Ue o da Paese extra Ue o da deposito Italiano o di altro Paese Ue

Impresa venditrice on line di altro Paese Ue:

Beni spediti a partire dal Paese del fornitore Ue
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine on line correttamente, segnalando il proprio numero identificativo Iva e il fornitore on line è organizzato per vendere anche (o solo) a operatori economici, il medesimo predispone l’operazione come cessione intracomunitaria e l’operatore economico italiano acquirente svolge la procedura acquisti intracomunitari di beni.
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine in modo non corretto (ad esempio: l’acquirente indica il proprio nome e cognome seguito da quello dell’impresa di appartenenza, traendo così in inganno il software dell’impresa venditrice), oppure il fornitore on line è organizzato solo per vendere a consumatori finali, il medesimo inserisce l’operazione nell’ambito del regime speciale OSS e, quindi, applica l’Iva del Paese di partenza.
L’impresa italiana, in base a quanto previsto dall’articolo Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, paragrafo 1, deve comunque svolgere la procedura acquisti intracomunitari.
La norma citata afferma che:
“Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.”.

Beni spediti a partire da deposito italiano
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine on line correttamente, segnalando il proprio numero identificativo Iva e il fornitore on line è organizzato per vendere anche (o solo) a operatori economici, il medesimo  imposta l’operazione come cessione interna all’Italia nei confronti di operatore economico italiano, regolarmente identificato ai fini dell’Iva (applicazione del reverse charge interno ai sensi dell’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e l’operatore economico italiano acquirente svolge la procedura relativa all’acquisto interno di beni: numerando e integrando con Iva la fattura emessa dalla sede centrale estera dell’impresa fornitrice; trasmettendo allo SDI il documento TD19 o inserendo la fattura integrata nell’esterometro (soluzione ancora possibile per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021).

Se l’operatore economico italiano compila l’ordine in modo non corretto (ad esempio: l’acquirente indica il proprio nome e cognome seguito da quello dell’impresa di appartenenza, traendo così in inganno il software dell’impresa venditrice), oppure il fornitore on line è organizzato solo per vendere a consumatori finali, il medesimo emette fattura con Iva italiana.
L’impresa italiana, per prudenza, non deve portare in detrazione tale imposta indebitamente applicata e dovrebbe provvedere ad emettere autofattura con Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972 (con riferimento alla base imponibile del bene acquistato), chiedendo, eventualmente, al fornitore estero di stornare l’iva.

Impresa venditrice on line di Paese extra Ue

Beni spediti a partire dal Paese del fornitore extra Ue

Se l’operatore economico italiano compila l’ordine on line correttamente, segnalando il proprio numero identificativo Iva e il fornitore on line è organizzato per vendere anche (o solo) a operatori economici, il medesimo  imposta l’operazione come operazione posta in essere nei confronti di operatore economico italiano, vendendo la merce, in genere con resa non superiore a DAP – stabilimento dell’impresa italiana cliente – Incoterms 2020; in tale ambito l’operatore economico italiano svolge al procedura importazioni.
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine in modo non corretto (ad esempio: l’acquirente indica il proprio nome e cognome seguito da quello dell’impresa di appartenenza, traendo così in inganno il software dell’impresa venditrice), oppure il fornitore on line è organizzato solo per vendere a consumatori finali, il medesimo, nel rispetto delle condizioni previste, potrebbe inserire l’operazione nell’ambito del regime speciale IOSS.
L’impresa italiana si troverebbe a pagare nel prezzo di acquisto un’Iva italiana non detraibile, in quanto NON risultante da una ordinaria bolletta di importazione (ma da una bolletta predisposta con tracciato H7, senza indicazione dell’Iva).
Occorre evitare di incappare in tale delicata situazione.
Beni spediti a partire da deposito italiano
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine on line correttamente, segnalando il proprio numero identificativo Iva e il fornitore on line è organizzato per vendere anche (o solo) a operatori economici, il medesimo  predispone  l’operazione come cessione interna all’Italia nei confronti di operatore economico italiano, regolarmente identificato ai fini dell’Iva (applicazione del reverse charge interno ai sensi dell’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e l’operatore economico italiano acquirente svolge la procedura relativa all’acquisto interno di beni: emette autofattura con Iva indicando la sede centrale estera dell’impresa fornitrice; trasmettendo allo SDI il documento TD19 o inserendo la fattura integrata nell’esterometro (soluzione ancora possibile per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021);
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine in modo non corretto (ad esempio: l’acquirente indica il proprio nome e cognome seguito da quello dell’impresa di appartenenza, traendo così in inganno il software dell’impresa venditrice), oppure il fornitore on line è organizzato solo per vendere a consumatori finali, il medesimo emette fattura con Iva italiana.
L’impresa italiana, per prudenza, non deve portare in detrazione tale imposta indebitamente applicata e dovrebbe provvedere ad emettere autofattura con Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972 (con riferimento alla base imponibile del bene acquistato), chiedendo, eventualmente, al fornitore estero di stornare l’iva.

Beni spediti da deposito di altro Paese Ue
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine on line correttamente, segnalando il proprio numero identificativo Iva e il fornitore on line è organizzato per vendere anche (o solo) a operatori economici, il medesimo imposta l’operazione come cessione intracomunitaria e l’operatore economico italiano acquirente svolge la procedura acquisti intracomunitari di beni.
Se l’operatore economico italiano compila l’ordine in modo non corretto (ad esempio: l’acquirente indica il proprio nome e cognome seguito da quello dell’impresa di appartenenza, traendo così in inganno il software dell’impresa venditrice), oppure il fornitore on line è organizzato solo per vendere a consumatori finali, il medesimo, nel rispetto delle condizioni previste,  potrebbe inserire l’operazione nell’ambito del regime speciale OSS.
L’impresa italiana si troverebbe a pagare nel prezzo di acquisto un’Iva italiana non detraibile,  in quanto gestita a mezzo del suddetto regime speciale.
Occorre evitare di incappare in tale delicata situazione.

Prodotti sottoposti ad accisa
Nel caso di imprese estere che vendono beni sottoposti ad accisa tramite internet a consumatori finali italiani, possono presentarsi le seguenti situazioni:
• Impresa venditrice di altro Paese Ue;
• Impresa venditrice di Paese extra Ue.

Impresa venditrice di altro Paese Ue
Nel caso di impresa venditrice on line di altro Paese Ue che non supera la soglia comunitaria di 10.000 euro/anno, essa applica l’Iva del proprio Paese. 
Nel caso in cui tale soglia venga superata l’impresa venditrice di altro Paese Ue deve applicare l’Iva italiana. A tale riguardo essa può scegliere tra due diverse soluzioni:
• o adottare il regime speciale OSS;
• o aprire posizione Iva in Italia, per identificazione diretta o a mezzo di rappresentante fiscale.
L’impresa venditrice estera deve altresì organizzarsi per assolvere gli obblighi accisa italiani, adottando una delle tre soluzioni delineate nel paragrafo 3.3.1 e cioè:
• Far giungere i prodotti presso un deposito italiano gestito da operatore logistico italiano dotato di codice d’accisa (deposito fiscale / destinatario registrato) con successiva cessione dei beni ai clienti con partenza dal deposito stesso;
• Vendita dei prodotti ai clienti consumatori finali italiani con partenza da altro Paese Ue in regime sospensivo e con appoggio dell’arrivo in Italia presso un operatore logistico dotato di codice d’accisa, in sosta tecnica (per lo stretto tempo necessario per assolvere gli obblighi accisa) con proseguimento dei prodotti verso i consumatori finali destinatari;
• Vendita dei prodotti ai clienti consumatori finali italiani con partenza da altro Paese Ue ad accisa del Paese estero assolta e con gestione dell’accisa italiana a mezzo di rappresentante fiscale accise (secondo la procedura prevista dalla Determina Prot. n. 24211/RU del 14 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Dogane) e consegna dei prodotti ai consumatori finali destinatari.
Nel caso di adozione della prima soluzione l’impresa estera deve aprire una posizione Iva in Italia, al fine di gestire l’arrivo dei prodotti e la successiva cessione interna.
Nel caso di adozione della seconda e della terza soluzione l’impresa estera è abilitata a gestire l’Iva adottando il regime speciale OSS.
Nel caso della terza soluzione l’impresa estera deve nominare un rappresentante fiscale accise.
Qualunque sia la soluzione adottata, nel caso in cui l’accisa italiana sia superiore a zero (come accade per le bevande alcoliche diverse dal vino), l’accisa concorre a formare la base imponibile ai fini dell’Iva italiana, come espressamente previsto dall’articolo 43, comma 1, seconda parte, del Dl n. 331/1993: “Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.”.

Impresa venditrice di Paese extra Ue
L’impresa venditrice on line extra Ue, al fine di svolgere la propria attività potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:
• Far giungere i prodotti presso un deposito italiano gestito da operatore logistico italiano dotato di codice d’accisa (deposito fiscale / destinatario registrato) con successiva cessione dei beni ai clienti con partenza dal deposito stesso;
• Vendita dei prodotti ai clienti consumatori finali italiani con spedizione dei prodotti direttamente all’abitazione degli stessi, con resa DAP o con resa DDP.
Nel caso in cui venga adottata la prima soluzione, l’impresa estera deve aprire una posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale (salvo nel caso della Norvegia e del Regno Unito i quali Paesi sono abilitati ad aprire la posizione Iva a mezzo di identificazione diretta) al fine di gestire l’arrivo dei prodotti e la successiva cessione interna.
Nel caso in cui venga adottata la seconda soluzione, occorre distinguere tra due diverse situazioni:
• Vendita dei prodotti con resa DAP: l’operazione di importazione viene posta a carico dei consumatori finali italiani; l’impresa estera NON ha necessità di aprire una posizione Iva in Italia;
• Vendita dei prodotti con resa DDP: l’operazione di importazione viene posta a carico dell’impresa estera venditrice on line; l’impresa estera, a rigore, dovrebbe aprire una posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale (salvo, come sopra affermato, nel caso della Norvegia e del Regno Unito le quali sono abilitate ad aprire la posizione Iva a mezzo di identificazione diretta) al fine di gestire l’arrivo dei prodotti e la successiva cessione interna.
 

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25/03/2022 - 19:45

Aggiornato il: 25/03/2022 - 19:45