Il Drop shipping è una formula di vendita grazie alla quale l’impresa che svolge l’attività di e-commerce (“drop shipper”) vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino. Conclusa la vendita essa inoltra l'ordine al fornitore convenzionato il quale provvede a:
Le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal Paese di stabilimento (di localizzazione) della società di e-commerce e dal Paese di invio dei beni. Nel seguito ci si limita a prendere in considerazione il caso di società di e-commerce localizzata in Italia e il caso della società di e-commerce localizzata in altro Paese Ue.
Localizzazione del consumatore finale: Italia Procedura:
Localizzazione del consumatore finale: altro Paese Ue (ad esempio: Germania)Caso sotto soglia In base alle nuove regole UE in tema di operazioni a catena (Direttiva 2018/1910, non ancora recepita dal Legislatore italiano): • la società di e-commerce, in presenza di trasporto a carico del primo cedente (nel caso specifico: il produttore), avrebbe l’obbligo di aprire una posizione Iva nel Paese del consumatore, al fine di porre in essere l’acquisto intracomunitario e la cessione interna in tale Paese con applicazione dell’Iva tedesca • per il produttore si tratterebbe di una cessione intracomunitaria, articolo 41/1/a, nei confronti della posizione Iva tedesca della società italiana di drop shipping.N.B. In pratica, in base alle nuove regole comunitarie, nella situazione considerata il caso sotto soglia viene a coincidere con il caso sopra soglia.Caso sopra soglia La società di e-commerce apre una posizione Iva in Germania e invita l’impresa produttrice italiana a emettere fattura nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca. La società di e-commerce – posizione Iva tedesca cede la merce al consumatore finale tedesco e applica l’Iva tedesca (in base alla normativa interna di tale Paese). L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca e invia la merce al consumatore finale tedesco.Adozione del regime speciale OSS Come esaminato nella sezione di carattere generale, la società italiana di e-commerce, in relazione alle vendite a distanza, ha la possibilità di adottare due possibili soluzioni: • La procedura tradizionale consistente nell’apertura di posizioni Iva nel Paese di consumo; • Il regime speciale OSS. In base alle informazioni attualmente disponibili è da ritenere che nel caso del Drop shipping debba farsi ricorso alla procedura tradizionale, salvo nel caso di utilizzo di interfacce facilitatrici nel qual caso l’articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE NON trova applicazione. Si tratta comunque di un aspetto che necessita di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Volendo applicare il regime speciale OSS, l’impresa venditrice italiana dovrebbe acquistare la merce dall’impresa fornitrice italiana, con consegna in Italia (clausola EXW o FCA Incoterms 2020) e cederla con trasporto a proprio carico nei confronti del consumatore finale tedesco. In tale ambito: • L’impresa fornitrice italiana emetterebbe fattura elettronica con Iva italiana nei confronti della società italiana di e-commerce; • La società italiana di e-commerce venderebbe i prodotti al consumatore finale tedesco con Iva tedesca, gestita a mezzo del regime speciale OSS.Localizzazione del consumatore finale in Paese extra Ue (ad esempio: Svizzera) • La società di e-commerce IT2 cede la merce al consumatore finale svizzero con la condizione di resa DAP o DDP; la società produttrice italiana IT1 cede la merce alla società di e-commerce con resa DAP; • L’impresa produttrice italiana IT1 emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare, nei confronti della società di e-commerce e invia la merce al consumatore finale svizzero. • La società di e-commerce dichiara la merce per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972. • Entrambe le imprese italiane devono comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario. • Se IT2 vende DAP l’operazione di importazione viene posta a carico del consumatore finale svizzero. Se IT2 vende DDP l’operazione di importazione viene posta a carico di IT2. • L’ operazione di importazione definitiva in Svizzera sarà eseguita a spese di uno dei due ultimi soggetti intervenuti nell’operazione (società di drop shipping o consumatore finale), in base alle condizioni di resa Incoterms 2020 indicate nelle condizioni generali di vendita della società di drop-shipping. • L’operazione di importazione in Svizzera viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di drop shipping IT2. Al riguardo occorre tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2019, la normativa Iva svizzera prevede che nel caso di operatori economici esteri che vendono con importazione in Svizzera beni di esiguo valore e cioè beni che all’atto dell’importazione in Svizzera generano un’Iva svizzera non superiore a 5 franchi svizzeri, ove il valore complessivo di tali importazioni superi la soglia di 100.000 franchi svizzeri l’anno, l’operatore economico estero deve aprire una posizione Iva in Svizzera a mezzo di rappresentante fiscale. In caso di supero della soglia di 100.000 franchi svizzeri / anno per l’importazione di beni di valore irrisorio: • La Dogana svizzera continua a non applicare l’Iva; • L’impresa italiana, mediante la partita Iva aperta in Svizzera, deve provvedere ad applicare l’Iva svizzera nei confronti dei clienti svizzeri. Sotto il profilo pratico, la società italiana di e-commerce è abilitata ad emettere un’unica fattura nei confronti del cliente svizzero, valida sia ai fini dell’Iva italiana che dell’Iva svizzera. 1 copia di tale fattura viene anche consegnata allo spedizioniere doganale italiano, 1 allo spedizioniere doganale svizzero e 1 al rappresentante fiscale svizzero. Nel caso in cui vengano venduti sia beni di valore irrisorio, sia beni di valore NON irrisorio, per questi ultimi il soggetto importatore continua ad essere il cliente finale; tali ultimi beni NON transitano tramite la partita Iva svizzera, salvo che l’impresa italiana scelga di vendere i beni con la clausola DDP – Incoterms 2020. In tale ultima situazione a rigore, l’impresa italiana dovrebbe canalizzare l’operazione tramite la posizione Iva svizzera.
Società di e-commerce che ha superato la soglia di 100.000 franchi svizzeri di esportazioni in Svizzera di beni di valore irrisorio vende ad un cliente svizzero, con resa DDP (prezzo tutto compreso, con consegna all’abitazione del cliente consumatore finale) un prodotto alimentare del valore di 100 euro + Iva svizzera 2,5%. Si supponga che il dazio sia zero, trattandosi di beni di origine preferenziale comunitaria. Fattura: Ai fini dell’Iva italiana: Fornitura 1 unità del prodotto X 100,00 euro Operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 Ai fini dell’Iva svizzera Iva svizzera 2,5% 2,50 euro -------------------- Totale fattura (pagata in data odierna a mezzo PAYPAL) 102,50 euro Sulla base del cambio euro – franco svizzero, l’Iva svizzera, in tal caso, è di importo inferiore a 5 franchi svizzeri. Nel momento in cui la merce giunge in Svizzera, essa viene sdoganata senza pagamento dell’Iva svizzera. Il rappresentante fiscale svizzero provvede a registrare nella contabilità svizzera la fattura di vendita emessa dall’impresa italiana. Con riferimento ad ogni trimestre solare, il rappresentante fiscale svizzero provvede a liquidare l’Iva dovuta e a presentare la dichiarazione Iva trimestrale all’AFC - Amministrazione Federale delle Contribuzioni. L’Iva svizzera viene versata all’AFC entro 60 giorni dal termine del trimestre solare di riferimento. NB: Nell’esempio considerato, l’obbligo di canalizzazione tramite la posizione Iva svizzera sorge sia a causa del fatto che si tratta di bene di valore irrisorio venduto da soggetto che ha superato la soglia di 100.000 franchi svizzeri/ anno di vendite di beni del tipo considerato, sia a causa della resa DDP. Riepilogando: • Fornitura a clienti svizzeri di beni di esiguo valore (la cui Iva all’importazione non supera 5 franchi svizzeri) (1): - se con tali forniture viene realizzato un volume d’affari annuo di almeno 100.000 franchi svizzeri: SI obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera; - in caso contrario: NO obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera; • Fornitura a clienti svizzeri di beni di valore NON esiguo: NO obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera. Nota (1): con le nuove aliquote Iva svizzere si tratta di beni del seguente valore: • 5 franchi svizzeri / 7,7% = 64,94 franchi svizzeri - prodotti in genere • 5 franchi svizzeri / 2,5% = 200,00 franchi svizzeri - prodotti alimentari
Società di e-commerce localizzata in altro Paese Ue
In sintesi: • Produttore: Italia • Società di e-commerce: Lussemburgo • Consumatore finale: Germania Trasporto a carico del produttore italiano La società lussemburghese deve aprire una posizione Iva in Germania e deve comunicarne gli estremi all’impresa produttrice italiana. L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 nei confronti della società lussemburghese – posizione Iva tedesca e invia la merce al consumatore finale tedesco. La società di e-commerce lussemburghese – posizione Iva tedesca, svolge la procedura acquisti intracomunitari in Germania e applica l’Iva tedesca (con emissione fattura o con semplice annotazione del corrispettivo a seconda di quanto prevede la normativa tedesca e a seconda delle scelte della predetta società di e-commerce).