La Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC7) ha introdotto un sistema di cooperazione amministrativa volto a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nell'economia digitale mediante lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32, che disciplina gli obblighi di raccolta, verifica e comunicazione delle informazioni da parte dei gestori delle piattaforme digitali.
Per quanto riguarda le piattaforme di e-commerce, gli obblighi ricadono sui gestori che mettono in contatto venditori e acquirenti, facilitando la vendita di beni, la prestazione di servizi personali, la locazione di immobili o il noleggio di mezzi di trasporto. Tali soggetti sono tenuti ad effettuare un'attività di due diligence fiscale, finalizzata all'identificazione dei venditori, alla verifica dei relativi dati anagrafici e fiscali (tra cui residenza fiscale e codice identificativo fiscale) e alla raccolta delle informazioni economiche riguardanti le operazioni effettuate attraverso la piattaforma.
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 32/2023, i gestori di piattaforma devono trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni relative ai venditori oggetto di comunicazione, comprendenti, tra l'altro, i dati identificativi del venditore, il numero delle operazioni concluse, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle eventuali commissioni trattenute dalla piattaforma. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate provvede allo scambio automatico di tali informazioni con le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati.
La normativa prevede alcune ipotesi di esclusione dall'obbligo di comunicazione. In particolare, per la vendita di beni sono esclusi i cosiddetti "piccoli venditori", ossia coloro che nel corso dell'anno hanno effettuato meno di 30 vendite e hanno percepito corrispettivi complessivi non superiori a 2.000 euro, nonché altre categorie di venditori espressamente individuate dal decreto legislativo.
Sul piano operativo, le modalità di registrazione dei gestori, i contenuti delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 406671 del 20 novembre 2023, che ha dato concreta attuazione alla disciplina nazionale. Tale provvedimento individua altresì gli adempimenti a carico dei gestori esonerati, i casi di registrazione dei gestori esteri e le procedure di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Sul tema in data 30 gennaio 2024 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 22931 di modifica del Provvedimento n. 406671 sopra citato.In data 3 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3/2024, il quale, chiarisce che la comunicazione DAC7 si applica ai casi in cui la piattaforma agisce quale intermediario (commissionario o mandatario) e non quando opera come venditore diretto in nome e per conto proprio.