3.2.2 - Vendita di beni a operatori economici


Come per i consumatori finali, le procedure fiscali di vendita si differenziano in funzione del Paese di invio dei beni: Italia, Paese UE o Paese extra-UE. 
 

Principali condizioni di resa dei prodotti utilizzate nel commercio elettronico

Nell’ambito del commercio internazionale l’accordo tra le parti sul luogo di consegna è di particolare importanza e di non facile gestione. In merito si fa riferimento all’utilizzo dei termini di resa codificati dalla Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI), conosciuti come Incoterms, nella loro edizione 2020. Nel caso della vendita a distanza, in ambito Ue, la merce viene normalmente resa alla condizione DDP - Delivered Duty Paid (Incoterms 2020 della CCI – Camera di commercio internazionale di Parigi), nel senso che il prezzo comprende anche l’Iva. Così operando l’impresa venditrice assume a suo carico tutti gli oneri (trasporto, assicurazione, Iva italiana o del Paese di destinazione) fino al luogo di residenza del cliente.
Nel caso, invece, di vendite a clienti di Paesi extra Ue, vengono, in genere, previste clausole meno impegnative per l’impresa italiana venditrice (ad esempio, la clausola DAP – Delivered At Place), addossando al cliente estero gli adempimenti relativi all’importazione dei beni nel suo Paese, salvo diversa disposizione della normativa interna di tali Paesi.
La clausole Incoterms introdotte soprattutto per regolare gli scambi internazionali di beni, possono essere utilizzate anche negli scambi nazionali.
Per approfondimenti si rimanda alla guida ABC dell’import-export della medesima collana Unione Europea Istruzioni per l'Uso. 


 

Vendita a operatori economici italiani


Il venditore è obbligato a emettere la fattura elettronica di vendita e ad annotare la stessa nel registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/1972). Sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica le imprese in regime forfetario e in regime di vantaggio. Esse, nei rapporti B2B,  possono continuare ad emettere fattura cartacea.
In tema di fatturazione, occorre distinguere tra fatture immediate e fatture differite.
In base alla Circolare n. 13/E del 17 giugno 2019, valgono le seguenti regole:

Fatture immediate (TD01):
• Devono essere trasmesse allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
• Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione (in genere, nel caso del commercio elettronico, data di incasso del corrispettivo o di spedizione della merce);
• Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione;
• Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Fatture differite (TD24):
• Presuppongono l’emissione del DDT anteriormente o contestualmente all’incasso del corrispettivo o all’emissione della fattura; tale evenienza si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento in contrassegno;
• Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione; in presenza di più consegne (più DDT) nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014 suggerisce di indicare la data dell’ultimo DDT; è possibile indicare quale data fattura l’ultimo giorno del mese (Risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019);
• Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione;
• Devono essere trasmesse allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Nel caso di reso di merce è possibile recuperare l’Iva addebitata mediante emissione di nota credito (TD04) secondo le regole previste dall’art. 26 del Dpr 633/1972.
 


Vendita a operatori economici di altri Paesi UE
 

Poiché il trattamento Iva delle operazioni dipende dallo status del soggetto acquirente (consumatore finale o operatore economico), l’impresa italiana dovrebbe prevedere nelle condizioni generali di vendita l’obbligo di correttezza da parte dell’acquirente riguardo alla comunicazione del suo status e all’indicazione del suo numero identificativo Iva, nel caso il medesimo sia un operatore economico, riservandosi la possibilità di assumere tutte le necessarie misure in caso di comportamenti dolosi o colposi (ivi compresa la possibilità di addebitare l’Iva e le eventuali sanzioni).
L’ambito del rischio dovrebbe soprattutto riguardare il caso di acquirenti che comunicano, falsamente, di essere operatori economici, indicando il numero identificativo Iva di un altro soggetto realmente esistente. Al fine di evitare tali situazioni, l’impresa italiana dovrebbe periodicamente (ad esempio, in sede di compilazione della dichiarazione Intrastat) attuare un controllo dei numeri identificativi Iva comunicati dai clienti mediante l’archivio VIES stampando l’esito dell’avvenuto controllo e tenendolo agli atti.
Ci si rende conto che le peculiarità del commercio elettronico rendono maggiormente difficile tale modalità di controllo, tuttavia si tratta di un aspetto che non può essere trascurato. In base alle regole in tema di cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione comporta i seguenti adempimenti:

  • richiedere il numero di identificazione Iva al cessionario di altro Paese UE, comunicandogli il proprio (ad esempio, tramite ordine/conferma d'ordine)
  • verificare la validità del numero comunicato dal soggetto estero mediante interrogazione a mezzo Internet, accedendo all’archivio  VIES:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/scheda-info-partite-iva_intra-imprese  stampando l’esito del controllo e tenendolo agli atti (ad esempio in allegato alla fattura emessa). Poiché il controllo a mezzo Internet, riguardo ad alcuni Paesi, consente di verificare solamente l’esistenza del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero e non la titolarità dello stesso, in tali casi, occorre rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate che provvederà a confermare la corrispondenza tra il numero identificativo e il titolare dello stesso (articolo 50, commi 1 e 2, del DL 331/1993)
  • emettere la fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva italiana, indicando in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente estero; in fattura viene indicata la dicitura “Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993”; tale fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei prodotti 
  • annotare la fattura di vendita in contabilità generale e sul registro delle fatture emesse entro la data di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni all’estero
  • reperire e tenere agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono usciti dal territorio italiano e sono giunti al destinatario finale (cfr. l’articolo 45 bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e la Circolare n. 12 del 12 maggio 2020)
  • trasmettere all’Agenzia delle Dogane, in via telematica, secondo la periodicità prevista dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra-1 e Intra-1 bis)
  • trasmettere la singola fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, oppure, per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, inserire la fattura emessa nell’esterometro.

Esempio di fattura di vendita

ALFA SRL
Corso Palestro n. 5
10122 Torino
Capitale sociale 500.000 euro interamente versato
Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ……

                                                                                                               Torino, 28 luglio 2022

Fattura n. 350 
 

Spettabile
VANOISE SARL
Rue de l’Aiguille Verte, 18
Termignon
(Francia)
Numero identificativo Iva FR ........
Ordine n. ….. del …………. 
Merce resa DAP – Delivered at place – stabilimento del cliente

A Vostro debito per: 
• 100 magliette di cotone                                2.000,00 euro

“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993”

Totale fattura                                                 2.000,00 euro

Pagato a mezzo carta di credito in data odierna

 

 

Nel caso di reso di merce da parte del cliente estero all’impresa italiana, essa, ai sensi dell’art. 26, c. 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di:

  • emettere nota credito non imponibile art. 41, c. 1, lett. a), del DL 331/1993, a storno della fattura previamente emessa (soluzione consigliata) e presentare il Modello Intra-1 ter, ai fini fiscali e statistici
  • oppure limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). In tale evenienza l’impresa italiana deve comunque provvedere a presentare il Modello Intra-1 ter ai soli fini statistici e a rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond per il periodo d’imposta successivo.

Nel caso di emissione di Nota di credito, la stessa deve essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX oppure, per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, è possible inserire la fattura emessa nell’esterometro.

Vendita a operatori economici di Paesi extra-UE

La procedura di esportazione non si differenzia a seconda della natura del cliente (consumatore finale o operatore economico) per cui valgono le considerazioni riportate nel paragrafo 3.2.1 Vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE.

Al fine di individuare il trattamento daziario e fiscale dei prodotti nei Paesi extra-UE di destino, nonché la documentazione necessaria per la spedizione e lo sdoganamento all’arrivo a destinazione e le relative procedure, è possibile accedere al sito Access2markets::  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home  
Per il reperimento delle informazioni occorre operare come segue: 

  • inserire il codice doganale dei prodotti (prime 4-6 cifre); si ricorda che le prime 6 cifre della sottovoce doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di denominazione delle merci (circa 200 Paesi al mondo); le ulteriori cifre costituiscono delle aggiunte attuate dai singoli Paesi (le quali, di conseguenza, normalmente non coincidono con la codifica UE)
  • inserire il Paese di origine della merce
  • inserire il Paese di destinazione della merce
  • per individuare la documentazione necessaria, cliccare su Procedure e Formalità
  • cliccare sulle singole voci indicate nelle tabelle

Ulteriori informazioni sono anche disponibili nella seguente guida: https://www.to.camcom.it/34-i-dazi

Esempio di fattura di vendita
 


 

ALFA SRL
Corso Palestro n. 5
10122 Torino
Capitale sociale 500.000 euro interamente versato
Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ……………………….
                                                                                                  Torino, 28 Luglio 2022

Fattura n. 350                                                       

Spettabile

LEMAN SARL
Rue du Mont Blanc, 15
Génève
Svizzera

Ordine n. ........del ..........
Merce resa DAP - Delivered at place – stabilimento del cliente

A vostro debito per:

• 100 magliette di cotone                                2.000,00 euro


"Operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr  633/1972"

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……..) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale unionale.
Pagato a mezzo carta di credito in data odierna

 

 

 

Vendita a operatori economici della Repubblica di San Marino

OPERAZIONI EFFETTUATE SINO AL 30 SETTEMBRE 2021

Nel caso di vendita a operatore economico della Repubblica di San Marino occorre espletare la seguente procedura:

  • emettere il DDT (Documento di Trasporto) in 3 esemplari (4 nel caso di vettore) con indicazione della causale del trasporto (due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di San Marino all’atto dell’introduzione dei beni in detto territorio)
  • emettere fattura in 4 esemplari (3 per il destinatario) – Operazione non imponibile IVA ai sensi artt. 71 e 8 Dpr 633/1972 – indicazione del numero identificativo fiscale del cessionario (SM + 5 numeri) – annotazione sul registro art. 23 Dpr 633/1972
  • ritorno entro 4 mesi di un esemplare della fattura con marca debitamente perforata con indicazione della data e con il timbro a secco circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino
  • allegare al DDT l’esemplare della fattura vistata e annotare, a margine delle corrispondenti scritture effettuate sul registro vendite, l’avvenuto ricevimento della fattura vistata
  • in caso di mancato arrivo l’operatore deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e per conoscenza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’Ufficio Tributario sanmarinese effettua i dovuti controlli e ne comunica l’esito
  • redigere il Modello Intra-1 bis delle cessioni intracomunitarie per la sola parte fiscale (prime 4 colonne) – sono esonerati i soggetti che non effettuano cessioni intracomunitarie (Risoluzione 83/E del 23 aprile 1977) 

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° OTTOBRE 2021

L’articolo 12 del Dl n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019 prevede che in futuro le cessioni e gli acquisti di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino saranno gestiti a mezzo di fattura elettronica.

Con il Decreto 21 luglio 2021 sono state introdotte le disposizioni attuative.

Occorre distinguere tra due diverse procedure:

  • cessioni effettuate da imprese obbligate ad emettere fattura elettronica;
  • cessioni effettuate da imprese esonerate dalla fattura elettronica

Le cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani, tenuti all’obbligo della fattura elettronica, nei confronti di operatori economici della Repubblica di San Marino (nel seguito: RSM) che abbiano comunicato il numero di identificazione ai medesimi attribuito dalla RSM, sono imponibili ai sensi dell’articolo 8/1/a o dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente.

In relazione a tali cessioni occorre osservare la seguente procedura:

  • ​Comunicazione al venditore italiano del numero identificativo da parte del cliente della RSM;
  • Trasporto / spedizione della merce al cliente della RSM, con emissione di DDT;
  • Emissione di fattura elettronica, recante indicato il numero di identificazione del cliente della RSM, con sua trasmissione allo SDI dell’Agenzia delle entrate;
  • Lo SDI trasmette la fattura elettronica all’Ufficio Tributario della RSM, il  quale, una  volta   verificato   il   regolare   assolvimento   dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e  comunica l'esito  del  controllo  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate (SDI) attraverso apposito canale telematico; l’Ufficio Tributario della RSM trasmette la fattura al cliente della RSM;
  • L'operatore  economico  italiano   visualizza   telematicamente l'esito del  controllo  effettuato  dall'ufficio  tributario  di  San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a  disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della  fattura,l'ufficio  tributario  non  ne   ha   convalidato   la   regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni  successivi  emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (con addebito dell’Iva), senza il pagamento di sanzioni e interessi;
  • L’operatore economico italiano inserisce la fattura nel Modello Intra cessioni e lo trasmette all’Agenzia delle Dogane

Nel caso di cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (ad esempio, contribuenti in regime forfetario), fermo restando la non imponibilità dell’operazione, viene svolta la seguente procedura:

  • Comunicazione al venditore italiano del numero identificativo da parte del cliente della RSM;
  • Trasporto / spedizione della merce al cliente della RSM, con emissione di DDT;
  • Emissione di fattura in formato elettronico (ad esempio, PDF allegato a e-mail) o in formato cartaceo, recante indicato il numero di identificazione del cliente della RSM, con sua trasmissione allo SDI dell’Agenzia delle entrate;la fatturacartacea é emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario
  • Ricevimento fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario della RSM.

 

L'operatore italiano  che,  entro  quattro  mesi  dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario  l'esemplare  della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario della RSM ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario  e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;  se entro  trenta  giorni  non  ha  ricevuto  l'esemplare  della  fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26,  comma  1, del Dpr n. 633/1972 (con addebito dell’Iva), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

REGIME TRANSITORIO

L’articolo 22 del Decreto 21 luglio 2021, riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni, afferma che:                

“1. Il presente decreto entra in vigore il 1°  ottobre  2021.  Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del  decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno  2022, per le cessioni  di  beni  effettuate  nell'ambito  dei  rapporti  di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,  di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica,  n.  633 del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le  modalita' indicate dal presente decreto, in formato elettronico  o  in  formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui  al periodo precedente le fatture sono  emesse  e  accettate  in  formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. “.

 

 


                                     
           

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25/01/2022 - 21:14

Aggiornato il: 25/01/2022 - 21:14