E’ ormai frequente la stipula di contratti di trasporto a mezzo di strumenti informatici e il rilascio al passeggero di ricevute del titolo di viaggio dematerializzate, rese disponibili sul sito internet della società, ovvero messe a disposizione del passeggero attraverso macchine self-service presso le principali aerostazioni. Ad esempio, nel caso biglietti Trenitalia, il passeggero riceve una ricevuta telematica con QR code che può essere stampata su carta oppure conservata su uno smartphone per essere esibita al personale addetto al controllo. Nel caso dei trasporti aerei sempre più spesso il contratto concluso con i clienti viene identificato dalla stessa procedura automatica con un "codice univoco di identificazione della prenotazione" (PNR), utile anche ai fini della successiva stampa del biglietto elettronico (E-Tkt).
Riguardo ai suddetti titoli di viaggio elettronico vengono a delinearsi almeno due risvolti di carattere fiscale:
Nel seguito si procede a esaminare sinteticamente i due risvolti di carattere fiscale, limitando l’esame al caso della biglietteria aerea.
Idoneità dei titoli di viaggio elettronici emessi da vettori nazionali a soddisfare gli obblighi in tema di certificazione fiscale
Sul tema la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 349 del 28 novembre 2007, dopo aver premesso che:
ha espresso “… l’avviso che l'emissione del titolo di viaggio con le modalità illustrate dal contribuente, ossia di un documento conforme alle disposizioni contenute nel DM 30 giugno 1992, seppure in formato elettronico non modificabile e contraddistinto da una numerazione progressiva, conservi la sua "attitudine a documentare il corrispettivo" in capo alla ditta di trasporto. La facoltà di stampa del documento in un momento successivo alla sua emissione, infatti, non incide sulla sua funzione suppletiva di scontrino fiscale, ne' sugli ulteriori adempimenti di rendicontazione e contabilizzazione ai fini civilistici e fiscali, sempre che la "electronic itinerary receipt" contenga, seppure in formato elettronico, tutte le indicazioni obbligatorie elencate dall'articolo 1, comma 3, del richiamato DM essenziali a qualificare il titolo di viaggio, nonché ogni altra informazione utile ad individuare il tipo di servizio reso (ad esempio, cognome e nome del passeggero, itinerario completo del viaggio, compresa l'indicazione degli aeroporti di imbarco e scalo, numero e data del volo, il peso del bagaglio,...). E' necessario che, in ogni caso, la "electronic itinerary receipt", sin dal momento dell'acquisto del servizio, sia resa disponibile per la stampa a cura dello stesso cliente secondo le modalità dal medesimo prescelte (direttamente con mezzi propri, tramite macchine self-service presso le aerostazioni), che la medesima costituisca titolo legittimante per la fruizione del servizio di trasporto e, all'occorrenza, strumento gestionale e di controllo per l'impresa di trasporto.”.
Adempimenti gravanti in capo agli acquirenti nazionali soggetti passivi d’imposta in caso di trasporti eseguiti da vettori esteri
L’articolo 48 della Direttiva 2006/112/CE, afferma che:“Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.”.
L'articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972, afferma che:"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: (...) b) le prestazioni di trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato". L'articolo 9 del Dpr n. 633/1972, afferma che:"Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;".
Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile delineare il seguente prospetto di sintesi:
La Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, a pp. 27-28 afferma che: “In questo ambito si possono riconfermare le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:
L'articolo 22, comma 1, del Dpr n. 633/1972 afferma che: “L'emissione della fattura non é obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (...) 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;".
Articolo 19 bis .1 del Dpr n. 633/1972 afferma che: “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: (….) e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non é ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone; (…)”.
Nel caso di vettori aerei nazionali torna applicabile la disposizione sopra citata, con la conseguenza che il vettore non emette fattura e il viaggiatore (o il datore di lavoro del viaggiatore), in sede di acquisto del biglietto, si limita a pagare il prezzo previsto e a tenere agli atti (se operatore economico) la documentazione comprovante l’acquisto e l’avvenuto pagamento.
Nel caso di vettori aerei esteri, occorre distinguere tra due diverse situazioni:
Casistica operativa (nei rapporti tra operatori economici):
Alla luce di quanto sopra, nel caso di trasferte di personale dipendente o di Amministratori o di Co.Co.Pro., al fine di evitare problemi fiscali in capo al datore di lavoro, sarebbe opportuno adottare la soluzione dell’acquisto del biglietto direttamente da parte del lavoratore dipendente (con pagamento eseguito dallo stesso con i propri mezzi finanziari), con inserimento del medesimo nell’ambito dei rimborsi spese. Tale soluzione consente al datore di lavoro di restare estraneo alla gestione Iva di tali biglietti. Se il pagamento venisse eseguito con carta di credito del datore di lavoro, è da ritenere che si ricada nell’ambito dell’acquisto del trasporto da parte dell’impresa.