Il trattamento Iva sei servizi elettronici (cessione di beni digitali), nei rapporti con l’estero, ha subito dei profondi mutamenti nel tempo.Situazione sino al 31 dicembre 2014
Sino al 31 dicembre 2014, riguardo ai servizi elettronici (vendita di beni digital) B2C, nei rapporti con l’estero, valevano le seguenti regole: • servizi elettronici resi da impresa di Paese comunitario a consumatore finale di altro Paese Ue: applicazione dell’Iva del Paese del fornitore; • servizi elettronici resi da impresa di Paese comunitario nei confronti di consumatore finale di Paese extra Ue: non applicazione dell’Iva; • servizi elettronici resi da impresa di Paese extra Ue nei confronti di consumatore finale di Paese comunitario: obbligo di applicazione dell’Iva del Paese del consumatore finale.Situazione dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018
A partire dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalla Direttiva 2008/8/CE, nei rapporti B2C effettuati in ambito UE, riguardo ai servizi elettronici: • NON viene più applicata l’Iva del Paese del prestatore; • ma l’Iva del Paese del committente (consumatore finale). In conseguenza di tale mutamento le imprese operanti nel settore, al fine di adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, possono scegliere tra due diverse soluzioni: 1. identificazione ai fini Iva nei Paesi dei consumatori finali; 2. oppure, adozione della semplificazione MOSS - Mini One Stop Shop.
In pratica, nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (SMI - Stato membro di identificazione): • applica l’Iva del Paese del consumatore finale; • trasmette telematicamente alla propria Autorità fiscale le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’Iva dovuta.Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Possono avvalersi del mini sportello unico: • sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE); • sia i soggetti stabiliti al di fuori della UE (il regime non UE).Il regime è facoltativo per i soggetti passivi.Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro di destinazione del servizio. La disciplina (italiana) delle operazioni in argomento è recata dal Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 - Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il quale integra (introducendo gli articoli da 74-quinquies a 74-octies) e modifica in diversi punti il DPR 633/1972,
L’adesione facoltativa al regime in argomento consente ai soggetti registrati al portale MOSS italiano di eseguire gli adempimenti relativi alla dichiarazione trimestrale e al versamento dell’imposta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.A tal fine, a partire dal 1° aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili agli operatori nazionali e a quelli extra-UE registrati al portale MOSS le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.
Nei medesimi termini, doveva essere eseguito il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione. La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale sono contenute nel Provvedimento del 30 settembre 2014. Gli schemi di dati da trasmettere per via telematica sono stati approvati con il Provvedimento del 23 aprile 2015. Il commento della nuova normativa è contenuto nella Circolare 22/E del 26 maggio 2016.Situazione a partire dal 1° gennaio 2019
La Direttiva (UE) 2017/2455 del 5 dicembre 2017, preso atto della conseguenze della soluzione sopra descritta, nel considerando n. 3 afferma che: “… , dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento.”. Sulla base di tali considerazioni, con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, tale Direttiva introduce una soglia comunitaria di 10.000 euro, sino alla quale il fornitore di servizi elettronici può applicare l’Iva del suo Paese. Il nuovo assetto normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, riguardo ai rapporti B2C in ambito Ue, si presenta pertanto così articolato: • sino alla soglia comunitaria di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale): viene applicata nel Paese del Paese del fornitore, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese del consumatore; • oltre tale soglia: NON viene più applicata nel Paese del fornitore ma viene applicata l’Iva del Paese del consumatore.
Il Legislatore italiano ha recepito (in notevole ritardo) la suddetta direttiva con il D. Lgs. 1 giugno 2020, n. 45. Trattandosi comunque di una Direttiva “sufficientemente chiara e precisa”, le imprese interessate hanno generalmente provveduto ad applicarla a partire dal 1° gennaio 2019.Situazione a partire dal 1° luglio 2021
A partire dal 1° luglio 2021, con l’estensione del regime speciale MOSS alla vendita a distanza intracomunitaria di beni fisici, il MOSS ha mutato la sua denominazione in OSS: dal mini sportello unico si è passati allo sportello unico. I principali mutamenti riguardo ai servizi elettronici riguardano i seguenti aspetti: • nella verifica del superamento o meno della soglia comunitaria di 10.000 euro occorre tenere conto anche delle vendite a distanza intracomunitarie di beni fisici; • la dichiarazione trimestrale OSS deve essere trasmessa entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento e il versamento dell’Iva applicata deve essere eseguito entro la stessa scadenza; • le eventuali variazioni successive verranno eseguite nella stessa dichiarazione trimestrale OSS di competenza del trimestre, indicando la dichiarazione oggetto di rettifica, il Paese Ue di consumo interessato alla stessa e l’ammontare dell’Iva.