4.4 - Vendita di prodotti digitali a operatori economici


Le procedure fiscali di vendita ad operatori economici si differenziano in funzione del Paese di cessione dei prodotti digitali: Italia, Paese UE o Paese extra-UE.

Vendita a operatori economici italiani

Nei rapporti tra operatori economici (soggetti identificati ai fini dell'Iva) la cessione dei prodotti in questione rientra nell'ambito dei servizi generici.

Nel caso di cessione di prodotti digitali nei confronti di clienti italiani, l'operazione si considera effettuata in Italia (in base all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972).
Occorre emettere fattura elettronica nei confronti del cliente; in fattura, oltre agli altri elementi obbligatori di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972,  deve essere sempre indicato il numero di partita IVA del cliente.

Deve essere emessa fattura immediata:
• come data della fattura (data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione;
• tale fattura deve essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e deve essere registrata sul registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
• essa concorre a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

 

Vendita a operatori economici di altri Paesi UE

Nei rapporti tra operatori economici (soggetti identificati ai fini dell'Iva) la cessione dei prodotti in questione rientra nell'ambito dei servizi generici.

Alla luce di quanto sopra esposto:

  • l’impresa italiana deve verificare che il cliente sia un operatore economico regolarmente iscritto all’Archivio VIES, svolgendo la procedura di controllo prevista dall’articolo 18 del Regolamento n. 282/2011,  stampando e tenendo agli atti l’esito della verifica; poiché il controllo a mezzo Internet, riguardo ad alcuni Paesi, consente di verificare solamente l’esistenza del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero e non la titolarità dello stesso, occorre rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate che provvederà a confermare la corrispondenza tra il numero identificativo e il titolare dello stesso (articolo 50, commi 1 e 2, del DL 331/1993);
  • l’impresa italiana deve verificare che il cliente acquisti il servizio nell’ambito della sua sfera economica. E' evidente, per la modalità di vendita considerata, la difficoltà di eseguire controlli accurati in ordine all'effettiva destinazione del servizio acquistato. E' tuttavia opportuno prevedere nel formulario telematico di acquisto che il cliente debba attestare l'effettiva destinazione del servizio acquistato. È da ritenere che se il cliente comunica il proprio numero identificati Iva l’acquisto possa considerarsi effettuato nell'ambito della sua sfera economica;
  • eseguiti i sopra indicati controlli, l'operazione si considera effettuata nel Paese del cliente (in base all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972);
  • l'operazione si considera effettuata all'atto dell'ultimazione della prestazione, salvo che anteriormente venga incassato il corrispettivo (articolo 6, sesto comma, del Dpr 633/1972);  occorre emettere fattura nei confronti del cliente per "Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 - inversione contabile”; in fattura deve essere indicato il numero di identificazione Iva attribuito al cliente dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l'operazione a imposta di bollo di 2,00 euro;
  • tale fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera c, del Dpr n. 633/1972);
  • tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro il giorno entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (articolo 23 del Dpr 633/1972); 
  • occorre presentare il modello Intra servizi;
  • occorre trasmettere la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, o inserire la fattura nell'esterometro (soluzione possibile per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021).

 

Vendita a operatori economici di Paesi extra-UE

Nei rapporti tra operatori economici la cessione dei prodotti digitali rientra nell'ambito dei servizi generici.

Alla luce di quanto sopra esposto:

  • l’impresa italiana deve verificare che il cliente sia un operatore economico, svolgendo la procedura di controllo prevista dall’articolo 18 del Regolamento n. 282/2011, stampando e tenendo agli atti l’esito della verifica;
  • l’impresa italiana deve verificare che il cliente acquisti il servizio nell’ambito della sua sfera economica;
  • eseguiti i sopra indicati controlli, l'operazione si considera effettuata nel Paese del cliente (in base all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972);
  • l'operazione si considera effettuata all'atto dell'ultimazione della prestazione, salvo che anteriormente venga incassato il corrispettivo (articolo 6, sesto comma, del Dpr 633/1972);
  • occorre emettere fattura nei confronti del cliente per "Operazione non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972; nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l'operazione a imposta di bollo di 2,00 euro;
  • tale fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera c, del Dpr n. 633/1972);
  • tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro il giorno di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (articolo 23 del Dpr 633/1972);
  • occorre trasmettere la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, o inserire la fattura nell'esterometro (soluzione possibile per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021).
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07/03/2022 - 10:25

Aggiornato il: 07/03/2022 - 10:25