Le procedure fiscali di vendita ad operatori economici si differenziano in funzione del Paese di cessione dei prodotti digitali: Italia, Paese UE o Paese extra-UE.
Vendita a operatori economici italiani
Nei rapporti tra operatori economici (soggetti identificati ai fini dell'Iva) la cessione dei prodotti in questione rientra nell'ambito dei servizi generici.
Nel caso di cessione di prodotti digitali nei confronti di clienti italiani, l'operazione si considera effettuata in Italia (in base all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972). Occorre emettere fattura elettronica nei confronti del cliente; in fattura, oltre agli altri elementi obbligatori di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972, deve essere sempre indicato il numero di partita IVA del cliente.
Deve essere emessa fattura immediata: • come data della fattura (data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione; • tale fattura deve essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e deve essere registrata sul registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione; • essa concorre a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Vendita a operatori economici di altri Paesi UE
Alla luce di quanto sopra esposto:
Vendita a operatori economici di Paesi extra-UE
Nei rapporti tra operatori economici la cessione dei prodotti digitali rientra nell'ambito dei servizi generici.