6.3 - Cosmetici


Per prodotti cosmetici si intendono “qualsiasi sostanza o miscela destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei” così come recita la definizione riportata sul già citato sito del Ministero della Salute.

In Italia i prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Il Regolamento, in particolare, fornisce indicazioni in merito ad aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione (ossia l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di presentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.

In merito al commercio intracomunitario, il Regolamento CE 1223/2009 ha introdotto la notifica europea di commercializzazione. In particolare l’art. 13 del Regolamento descrive la nuova procedura di notifica centralizzata di commercializzazione dei prodotti cosmetici che viene effettuata a livello europeo. La notifica avviene in formato elettronico per via telematica, compilando il modulo di notifica on line attraverso il sistema denominato Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), portale istituito e gestito dalla Commissione Europea. La notifica permette quindi una commercializzazione nei vari Stati membri, fermo restando l’obbligo di traduzione delle informazioni destinate al consumatore finale.

Per esportare in Paesi extra-UE prodotti cosmetici, le aziende possono richiedere al Ministero della Salute di rilasciare un documento chiamato “Certificato di libera vendita” nel quale si dichiara, considerando sia le dichiarazioni rese dall’impresa sia le procedute regolatorie dell’Autorità competente che i prodotti, in tali circostanze, possono essere venduti liberamente in Italia.

Anche le Camere di commercio possono rilasciare “attestati di libera vendita” che non sostituiscono però i certificati rilasciati dai Ministeri laddove richiesti.

N.B. In ogni caso per la commercializzazione nei Paesi extra-UE, occorre informarsi su ulteriori specifici requisiti previsti dalla legislazione del paese di destino.

Per approfondire questo tema, per consultare un elenco completo dei riferimenti normativi e per scaricare i formulari necessari per trasmettere le comunicazioni sopra indicate, si consiglia di consultare la sezione dedicata ai Cosmetici, a cui si accede dal sito del Ministero della Salute selezionando l’area tematica Dispositivi medici e altri prodotti

Il sito è strutturato in varie sottosezioni che comprendono informazioni sull’etichettatura, sulla vigilanza, sulla commercializzazione con indicazioni sulla notifica europea di commercializzazione.

Contatti

Ministero della Salute
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – Roma
Tel. 06 5994 3199 / 3207
E-mail: segr.dgfdm@sanita.it
 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
25/10/2018 - 10:32

Aggiornato il: 25/10/2018 - 10:32