4.4.2. - Il Crowdfunding


 

Il Crowdfunding 
Tra gli strumenti finanziari innovativi di recente sviluppo si inserisce il “crowdfunding”. Il termine inglese utilizzato si riferisce al concetto di folla (crowd) e finanziamento (funding).
Il meccanismo del crowdfunding consiste nell'utilizzare Internet per la raccolta di fondi da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto imprenditoriale o anche iniziative/eventi.
Si tratta di una sorta di finanziamento dal basso, il cui recente sviluppo è sicuramente collegato al crescente ruolo dei social media, di applicazioni web e mobile.
Lo strumento è particolarmente utilizzato per progetti imprenditoriali innovati e creativi.

Vi sono quattro modelli principali di interventi di crowdfunding:

  • donation-based (semplice donazione, senza ricompense)
  • rewards-based  (con ricompensa differenziata in base all’importo della donazione. Si tratta di ricompensa non finanziaria tipo gadget, meeting con il creatore dell’idea ecc.)
  • equity crowdfunding  (finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società)
  • social lending (prestito personale non finalizzato erogato da privati ad altri privati su Internet)


Il punto di partenza per il lancio della “raccolta” è dunque una piattaforma dedicata.
La Commissione europea ha in previsione una guida dedicata proprio al crowdfunding, per  favorire l’armonizzazione della legislazione a livello europeo.
Indicazioni generali su:

Informazioni anche sul sito del European Crowdfunding Nework, che fa parte del Crowdfunding Stakeholder Forum (ECSF), promosso dalla Commissione Europea


L’Italia è intervenuta nella regolamentazione dell’equity crowdfunding mediante la Legge 221/2012. Attualmente tale normativa si rivolge solo alle start up innovative registrate nella speciale sezione della Camera di commercio.
 

 

La legge individua due possibili gestori per questo tipo di attività:

  • gestori di diritto (imprese di investimento e  banche)
  • gestori di portali professionali

Per la seconda tipologia sussistono una serie di vincoli legati alla dimostrazione alla Consob del possesso dei requisiti per poter svolgere questo tipo di attività. L’impostazione è dunque prudenziale: sembra favorire la sicurezza degli investitori e rendere difficoltoso l’operato dei gestori non di diritto.
La legge 221 ed il Regolamento Consob n. 18592, inoltre, prevedono che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up innovative ed escludono la possibilità di intervento da parte di venture capitalist  e business angel.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Consob

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28/10/2015 - 12:26

Aggiornato il: 28/10/2015 - 12:26