4.4.2. - Il Crowdfunding
Il Crowdfunding
Tra gli strumenti finanziari innovativi di recente sviluppo si inserisce il “crowdfunding”. Il termine inglese utilizzato si riferisce al concetto di folla (crowd) e finanziamento (funding).
Il meccanismo del crowdfunding consiste nell'utilizzare Internet per la raccolta di fondi da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto imprenditoriale o anche iniziative/eventi.
Si tratta di una sorta di finanziamento dal basso, il cui recente sviluppo è sicuramente collegato al crescente ruolo dei social media, di applicazioni web e mobile.
Lo strumento è particolarmente utilizzato per progetti imprenditoriali innovati e creativi.
Vi sono quattro modelli principali di interventi di crowdfunding:
- donation-based (semplice donazione, senza ricompense)
- rewards-based (con ricompensa differenziata in base all’importo della donazione. Si tratta di ricompensa non finanziaria tipo gadget, meeting con il creatore dell’idea ecc.)
- equity crowdfunding (finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società)
- social lending (prestito personale non finalizzato erogato da privati ad altri privati su Internet)
Il punto di partenza per il lancio della “raccolta” è dunque una piattaforma dedicata.
La Commissione europea ha in previsione una guida dedicata proprio al crowdfunding, per favorire l’armonizzazione della legislazione a livello europeo.
Indicazioni generali su:
- http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2013/0603-crowdfunding-workshop/index_en.htm
- http://ec.europa.eu/finance/general-policy/crowdfunding/index_en.htm
Informazioni anche sul sito del European Crowdfunding Nework, che fa parte del Crowdfunding Stakeholder Forum (ECSF), promosso dalla Commissione Europea
L’Italia è intervenuta nella regolamentazione dell’equity crowdfunding mediante la Legge 221/2012. Attualmente tale normativa si rivolge solo alle start up innovative registrate nella speciale sezione della Camera di commercio.
La legge individua due possibili gestori per questo tipo di attività:
- gestori di diritto (imprese di investimento e banche)
- gestori di portali professionali
Per la seconda tipologia sussistono una serie di vincoli legati alla dimostrazione alla Consob del possesso dei requisiti per poter svolgere questo tipo di attività. L’impostazione è dunque prudenziale: sembra favorire la sicurezza degli investitori e rendere difficoltoso l’operato dei gestori non di diritto.
La legge 221 ed il Regolamento Consob n. 18592, inoltre, prevedono che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up innovative ed escludono la possibilità di intervento da parte di venture capitalist e business angel.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Consob