8.3 Invio dei beni in Paese extra Ue


Il magazzino può essere realizzato secondo due modalità:

1) con beni "allo Stato estero". In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono immessi in deposito doganale. Al momento in cui vengono venduti (direttamente dall'Italia oppure tramite un agente indipendente locale) l'impresa italiana provvede a emettere fattura (per operazione non soggetta articolo 7-bis, Dpr n. 633/1972) nei confronti dell'acquirente finale; sarà poi lo stesso acquirente a provvedere all’ estrazione dei prodotti con sdoganamento degli stessi e al conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri) nella misura vigente nel Paese estero;
2) con beni sdoganati. In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono dichiarati per l'importazione definitiva. Ciò comporta la presentazione della dichiarazione doganale a nome del produttore italiano e il conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri). In virtù di quanto detto il produttore italiano si trova a essere intestatario della bolletta di importazione rilasciata dalla dogana estera. Nel caso in cui il Paese estero abbia adottato un'imposta indiretta strutturalmente simile alla nostra Iva questa soluzione può presentare notevoli inconvenienti di carattere pratico e ciò in quanto può obbligare il produttore italiano a nominare un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove previsto), con il compito di curare (in nome e per conto del mandante) il recupero dell'Iva subita all'atto dello sdoganamento, la successiva fatturazione attiva nei confronti del soggetto acquirente e, più in generale, tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa Iva del Paese estero.

E' evidente la necessità di una verifica preventiva delle concrete modalità operative con un consulente fiscale locale.

Sul piano operativo occorre distinguere tra magazzino di consegna in Paese extra Ue nel quale è vigente un'imposta del tipo Iva e Paese extra Ue senza tale tipo di imposta.

Magazzino di consegna in Paese extra Ue con imposta tipo Iva

Fasi preliminari

  •  Verifica della possibilità di aprire un magazzino di consegna nel Paese estero, senza necessità di costituire una società in loco o una stabile organizzazione in loco. Si supponga che la risposta sia positiva;
  • Nomina da parte del produttore italiano di un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove consentito)  o assunzione diretta della posizione Iva locale da parte dell'impresa italiana;
  • Richiesta del numero identificativo Iva nel Paese estero a nome dell'impresa italiana, indicando l'ubicazione del magazzino di consegna;
  •  Istituzione della contabilità (eventualmente) prevista dalla normativa Iva estera;
  •  Comunicazione all'Ufficio delle Entrate italiano dell'apertura del magazzino di consegna nel Paese estero;
  •  Istituzione di apposito registro di carico/scarico tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 (sostituibile con i DDT, ma utile sotto il profilo gestionale).

Fasi ricorrenti

  • Il produttore italiano invia la merce al magazzino estero. L'operazione, ai fini italiani,  così configurabile:
    • da un punto di vista Iva, si tratta di un semplice spostamento fisico della merce, in quanto il semplice invio non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972;
    • da un punto di vista doganale, si tratta di un'esportazione definitiva, eseguita in base a fattura pro-forma / lista valorizzata.
  •  Il produttore italiano annota l'avvenuto invio della merce sul registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972, indicando gli estremi (numero e data) della fattura pro-forma / lista valorizzata e della bolletta doganale di esportazione;
  •  Per quanto concerne gli adempimenti da osservare ai fini dell’accisa nella fase di esportazione del vino dall’Italia, si rinvia alle considerazioni delineate in merito alle cessioni all'esportazione;
  •  La merce giunge nel Paese estero: il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva estera o altro soggetto per suo conto) provvede a sdoganare la merce a nome del produttore italiano (posizione Iva del Paese estero) e a pagare l’eventuale dazio,  l'Iva estera e l’eventuale accisa;
  • Il rappresentante fiscale o il gestore della posizione Iva estera (consulente locale) annota la bolletta d'importazione sul registro Iva acquisti;
  •  Nel momento in cui l'impresa italiana vende la merce, il gestore del deposito cura la consegna della stessa al cliente finale; viene emessa fattura di cessione, in base a quanto previsto dalla normativa di tale Paese. Tale fattura deve essere emessa su carta intestata del produttore italiano e da essa devono risultare sia l'ubicazione del magazzino sia la posizione Iva estera. La fattura deve essere redatta in almeno tre esemplari:
    • uno per il cliente estero;
    •  uno per il rappresentante fiscale o il gestore della posizione Iva estera;
    • uno per il produttore italiano (ai fini della contabilità Iva e della contabilità generale).

La fattura emessa nei confronti del cliente estero è rilevante per entrambi i Paesi:
o ai fini dell’Iva italiana, tale fattura viene emessa per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 (l’obbligo di emettere tale fattura è previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b, del Dpr n. 633/1972); tale operazione NON concorre a formare il plafond (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);

  • ai fini dell’Iva del Paese estero, l’obbligo di emissione è sancito dalla normativa Iva locale;
  • in linea generale è possibile redigere una fattura che soddisfa le normative di entrambi i Paesi (fattura cd. “bivalente”), da annotare sia nella contabilità Iva italiana che in quella del Paese estero.

• Se il prezzo applicato per i prodotti venduti è diverso da quello in base al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione dall'Italia e di importazione definitiva nel Paese estero, occorre presentare istanza di revisione dell'accertamento doganale (in Italia e nel Paese estero). Il produttore italiano provvede a scaricare il registro di carico/scarico, annotando gli estremi
      (numero e data) della fattura di cessione emessa.
• Periodicamente il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva estera) provvede a effettuare la liquidazione dell'Iva, recuperando in tal modo l'imposta sulla merce sdoganata e sulle eventuali spese sostenute nel Paese estero;
• Con la periodicità prevista dalla normativa locale il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva) provvede a presentare la dichiarazione Iva, a nome e per conto del produttore italiano, presso l'amministrazione finanziaria estera.

Magazzino di consegna in Paese extra Ue senza imposta tipo Iva

Fasi preliminari

  •  Individuazione del magazzino nel Paese estero;
  •  Verifica degli eventuali adempimenti fiscali che il produttore italiano deve espletare nel Paese estero;
  • Comunicazione all'Ufficio delle Entrate italiano dell'apertura del magazzino nel Paese estero;
  •  Istituzione di apposito registro di carico/scarico tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 (sostituibile con i DDT, ma utile sotto il profilo gestionale);

Fasi ricorrenti

  •  Il produttore italiano invia la merce al magazzino estero. L'operazione, ai fini italiani, così configurabile:
    • da un punto di vista Iva, si tratta di un semplice spostamento fisico della merce, in quanto il semplice invio non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972;
    • da un punto di vista doganale, si tratta di un'esportazione definitiva, eseguita in base a fattura pro-forma / lista valorizzata.
  • Il produttore italiano annota l'avvenuto invio della merce sul registro di carico/scarico, indicando gli estremi (numero e data) della fattura pro-forma / lista valorizzata e della bolletta doganale di esportazione;
  •  Per quanto concerne gli adempimenti da osservare ai fini dell’accisa nella fase di esportazione del vino dall’Italia, si rinvia alle considerazioni delineate in merito alle cessioni all'esportazione;
  • La merce giunge nel Paese estero: il gestore del magazzino provvede a introdurre la merce in deposito doganale a nome e a spese del produttore italiano o a sdoganare la stessa sempre a nome e a spese del produttore italiano - pagando l’eventuale dazio e l’eventuale accisa - con introduzione della stessa in magazzino ordinario;
  • Nel momento in cui l'impresa italiana vende la merce, il gestore del deposito cura la consegna della stessa al cliente finale; viene emessa fattura di cessione per operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Se il prezzo applicato per i prodotti venduti è diverso da quello in base al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione dall'Italia e di importazione definitiva nel Paese estero, occorre presentare istanza di revisione dell'accertamento doganale (in Italia e nel Paese estero). Il produttore italiano provvede a scaricare il registro di carico/scarico, annotando gli estremi (numero e data) della fattura di cessione emessa. L'operazione di cessione non concorre a formare il plafond (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005).
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31/10/2019 - 10:35

Aggiornato il: 31/10/2019 - 10:35