Il magazzino può essere realizzato secondo due modalità:
1) con beni "allo Stato estero". In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono immessi in deposito doganale. Al momento in cui vengono venduti (direttamente dall'Italia oppure tramite un agente indipendente locale) l'impresa italiana provvede a emettere fattura (per operazione non soggetta articolo 7-bis, Dpr n. 633/1972) nei confronti dell'acquirente finale; sarà poi lo stesso acquirente a provvedere all’ estrazione dei prodotti con sdoganamento degli stessi e al conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri) nella misura vigente nel Paese estero; 2) con beni sdoganati. In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono dichiarati per l'importazione definitiva. Ciò comporta la presentazione della dichiarazione doganale a nome del produttore italiano e il conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri). In virtù di quanto detto il produttore italiano si trova a essere intestatario della bolletta di importazione rilasciata dalla dogana estera. Nel caso in cui il Paese estero abbia adottato un'imposta indiretta strutturalmente simile alla nostra Iva questa soluzione può presentare notevoli inconvenienti di carattere pratico e ciò in quanto può obbligare il produttore italiano a nominare un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove previsto), con il compito di curare (in nome e per conto del mandante) il recupero dell'Iva subita all'atto dello sdoganamento, la successiva fatturazione attiva nei confronti del soggetto acquirente e, più in generale, tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa Iva del Paese estero.
E' evidente la necessità di una verifica preventiva delle concrete modalità operative con un consulente fiscale locale.
Sul piano operativo occorre distinguere tra magazzino di consegna in Paese extra Ue nel quale è vigente un'imposta del tipo Iva e Paese extra Ue senza tale tipo di imposta.
Fasi preliminari
Fasi ricorrenti
La fattura emessa nei confronti del cliente estero è rilevante per entrambi i Paesi: o ai fini dell’Iva italiana, tale fattura viene emessa per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 (l’obbligo di emettere tale fattura è previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b, del Dpr n. 633/1972); tale operazione NON concorre a formare il plafond (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);
• Se il prezzo applicato per i prodotti venduti è diverso da quello in base al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione dall'Italia e di importazione definitiva nel Paese estero, occorre presentare istanza di revisione dell'accertamento doganale (in Italia e nel Paese estero). Il produttore italiano provvede a scaricare il registro di carico/scarico, annotando gli estremi (numero e data) della fattura di cessione emessa. • Periodicamente il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva estera) provvede a effettuare la liquidazione dell'Iva, recuperando in tal modo l'imposta sulla merce sdoganata e sulle eventuali spese sostenute nel Paese estero; • Con la periodicità prevista dalla normativa locale il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva) provvede a presentare la dichiarazione Iva, a nome e per conto del produttore italiano, presso l'amministrazione finanziaria estera.