L’impresa italiana, al fine di garantire la tempestività delle consegne ai propri clienti esteri, può fare ricorso allo strumento del magazzino di consegna.Se tale struttura viene utilizzata per consegnare beni che vengono venduti dall’Italia, eventualmente con l’attività di promozione svolta da intermediari indipendenti italiani od esteri, nel Paese estero, ai fini delle imposte sui redditi, non vengono a realizzarsi gli estremi della stabile organizzazione (salvo nel caso dei Paesi in via di sviluppo che applicano il modello di convenzione ONU contro la doppia imposizione).
Specie con i Paesi extra Ue, occorre quindi eseguire una verifica preventiva Paese per Paese consultando l’eventuale convenzione contro la doppia imposizione in vigore con l’Italia ed, eventualmente, acquisire il parere di un consulente fiscale in loco.
Tale magazzino può essere strutturato in vario modo:
NB: tale modalità di comportamento è da sconsigliare, in quanto potrebbe ingenerare la realizzazione della fattispecie della “stabile organizzazione Iva”. Importanti considerazioni in merito sono contenute nel documento di lavoro del Comitato Iva comunitario n. 968 del 15 maggio 2019, reperibile mediante google: wp 968 quick fixie.pdf
Vediamo ora le implicazioni fiscali del magazzino di consegna, distinguendo tra beni inviati in Paesi extra UE e beni inviati in Paesi UE.