Nel caso di invio di beni a un proprio magazzino di consegna all’estero ci si trova in presenza di una situazione che, in ambito Ue, prevede – in linea generale – l’obbligatorietà dell’apertura di una posizione Iva, da parte dell’impresa italiana, nel Paese di invio della merce (fa eccezione a tale regola la Francia, nel caso di beni che vengono ceduti entro 3 mesi dal loro arrivo in Francia).
Adempimenti iniziali
In tale fase la società italiana dovrebbe individuare un consulente tedesco di sua fiducia, incaricandolo di:
La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato. Ottenuto il numero identificativo Iva in Germania, in Italia, è necessario sottoporlo a verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES - INTRASTAT.
Sempre ai fini Iva:
Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on-line tra:
in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel rispetto della normativa tedesca.
Adempimenti ricorrenti La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti dall'Italia alla Germania, al magazzino di consegna, deve:
Il vino giunge al deposito fiscale tedesco; il depositario autorizzato la prende in carico ed esegue la notifica di arrivo prevista dalla procedura accise. Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari. La procedura continua come segue:
In caso di reso (parziale o totale) del prodotto, l’impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la fattura emessa mediante la posizione Iva estera a carico del cliente tedesco, con emissione di nota credito. Ai fini dell’accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da utilizzare per future forniture.