8.2 Invio dei beni in altro Paese Ue


Nel caso in cui l’impresa venditrice italiana, per la vendita dei propri prodotti,  intenda avvalersi di un magazzino di consegna localizzato in altro Paese Ue, per la stessa sorge l’obbligo di aprire una posizione Iva in tale Paese.

ESEMPIO
Società italiana, produttrice di vino, depositario autorizzato, intende aprire un magazzino di consegna in Germania avvalendosi dei servizi di un operatore logistico tedesco.

Adempimenti iniziali

In tale fase la società italiana deve individuare un consulente tedesco di sua fiducia, incaricandolo di:

  • aprire una posizione Iva in Germania, in nome e per conto della società italiana (cd. “identificazione diretta”);
  •  gestire la posizione Iva tedesca;
  • fungere da domiciliatario per eventuali comunicazioni inviate dall’Amministrazione finanziaria tedesca.

La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato.
 
Ottenuto il numero identificativo Iva in Germania, in Italia, è necessario sottoporlo a verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES - INTRASTAT.

Sempre ai fini Iva:

  • è opportuno istituire una serie di numerazione delle fatture attive tedesche, specifica per la Germania;
  • occorre predisporre lo stampato delle fatture Germania: carta intestata della società italiana, con riferimento alla posizione Iva tedesca (“Ust n. DE….);
  • occorre concordare la procedura operativa (chi fa cosa, come e perché) con il consulente tedesco, facendola validare, in modo espresso, dallo stesso; a tale riguardo si segnala che normalmente le fatture attive vengono emesse dalla stessa società italiana, sullo stampato predisposto ai fini della posizione Iva tedesca e con Iva tedesca, con invio delle stesse:
    • al cliente finale;
    • al consulente fiscale tedesco.

 
Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on-line tra:

  •  il sistema informatico del depositario tedesco;
  •  e il sistema informatico italiano;

in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel rispetto della normativa tedesca.

Adempimenti ricorrenti
 
La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti dall'Italia alla Germania, al magazzino di consegna, deve:

  • emettere fattura, per trasferimento di stock, al costo, dal numero identificativo Iva italiano  al numero identificativo Iva tedesco, indicando in fattura la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
  • trasferire il vino dal deposito fiscale italiano al deposito fiscale tedesco, mediante espletamento della procedura accise;
  • annotare la fattura emessa nel registro fatture emesse italiano;
  • segnalare allo SDI i dati della fattura emessa con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
  • presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 –bis, per segnalare l’avvenuto spostamento del vino verso in Germania.

 
Il vino giunge al deposito fiscale tedesco; il depositario autorizzato la prende in carico ed esegue la notifica di arrivo prevista dalla procedura accise.
Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari.
La procedura continua come segue:

  • il cliente tedesco ordina il prodotto;
  • il depositario autorizzato estrae il vino dal deposito, espleta la procedura accise e consegna il vino al cliente tedesco;
  • la società italiana emette fattura nei confronti del cliente tedesco, mediante la posizione Iva aperta in Germania, con applicazione dell’Iva tedesca; tale fattura, come sopra affermato, viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dalla società italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione Iva estera (consulente fiscale); un terzo esemplare viene inviato al cliente tedesco;
  • il gestore della posizione Iva estera annota la fattura emessa nel registro fatture emesse;
  • il gestore della posizione Iva tedesca espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa Iva tedesca (liquidazione periodica dell’Iva, dichiarazione mensile Iva, etc.);
  • l’impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione Iva del Paese estero, cura il versamento dell’Iva a debito (ad esempio, inviando al medesimo i fondi necessari).

In caso di reso (parziale o totale) del prodotto, con introduzione in deposito ordinario (libero) tedesco, l’impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la fattura emessa mediante la posizione Iva estera a carico del cliente tedesco, con emissione di nota credito.
Ai fini dell’accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da utilizzare per future forniture.

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17/06/2025 - 16:53

Aggiornato il: 17/06/2025 - 16:53