8.2 Invio dei beni in altro Paese Ue


Nel caso di invio di beni a un proprio magazzino di consegna all’estero ci si trova in presenza di una situazione che, in ambito Ue, prevede – in linea generale – l’obbligatorietà dell’apertura di una posizione Iva, da parte dell’impresa italiana, nel Paese di invio della merce (fa eccezione a tale regola la Francia, nel caso di beni che vengono ceduti entro 3 mesi dal loro arrivo in Francia).

ESEMPIO

Società italiana, produttrice di vino, depositario autorizzato, intende aprire un magazzino di consegna in Germania avvalendosi dei servizi di un operatore logistico tedesco.

Adempimenti iniziali

In tale fase la società italiana dovrebbe individuare un consulente tedesco di sua fiducia, incaricandolo di:

  • aprire una posizione Iva in Germania, in nome e per conto della società italiana (cd. “identificazione diretta”);
  •  gestire la posizione Iva tedesca;
  • fungere da domiciliatario per eventuali comunicazioni inviate dall’Amministrazione finanziaria tedesca.

La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato.
 
Ottenuto il numero identificativo Iva in Germania, in Italia, è necessario sottoporlo a verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES - INTRASTAT.

Sempre ai fini Iva:

  • è opportuno istituire una serie di numerazione delle fatture attive tedesche, specifica per la Germania;
  • occorre predisporre lo stampato delle fatture Germania: carta intestata della società italiana, con riferimento alla posizione Iva tedesca (“Ust n. DE…………….);
  •  occorre concordare la procedura operativa (chi fa cosa, come e perché) con il consulente tedesco, facendola validare, in modo espresso, dallo stesso; a tale riguardo si segnala che normalmente le fatture attive vengono emesse dalla stessa società italiana, sullo stampato predisposto ai fini della posizione Iva tedesca e con Iva tedesca, con invio delle stesse:
    • al cliente finale;
    •  al consulente fiscale tedesco.

 
Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on-line tra:

  •  il sistema informatico del depositario tedesco;
  •  e il sistema informatico italiano;

in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel rispetto della normativa tedesca.

Adempimenti ricorrenti
 
La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti dall'Italia alla Germania, al magazzino di consegna, deve:

  • emettere fattura, per trasferimento di stock, al costo, dalla partita Iva italiana al numero identificativo Iva tedesco, indicando in fattura la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
  • trasferire il vino dal deposito fiscale italiano al deposito fiscale tedesco, mediante espletamento della procedura accise;
  •  annotare la fattura emessa sul registro fatture emesse italiano;
  •  presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 –bis, per segnalare l’avvenuto spostamento del vino  verso in Germania.

 
Il vino giunge al deposito fiscale tedesco;  il depositario autorizzato la prende in carico ed esegue la  notifica di arrivo prevista dalla procedura accise.
Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari.
La procedura continua come segue:

  • il cliente tedesco ordina il prodotto;
  •  il depositario autorizzato estrae il vino dal deposito, espleta la procedura accise e consegna il vino al cliente tedesco;
  • la società  italiana emette fattura nei confronti del cliente tedesco, mediante la posizione Iva aperta in Germania, con applicazione dell’Iva tedesca; tale fattura, come sopra affermato, viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dalla società italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione Iva estera (consulente fiscale); un terzo esemplare viene inviato al cliente tedesco;
  •  il gestore della posizione Iva estera annota la fattura emessa nel registro fatture emesse;
  • il gestore della posizione Iva tedesca espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa Iva tedesca (liquidazione periodica dell’Iva, dichiarazione mensile Iva, etc.);
  • l’impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione Iva del Paese estero, cura il versamento dell’Iva a debito (ad esempio, inviando al medesimo i fondi necessari).

In caso di reso (parziale o totale) del prodotto, l’impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la fattura emessa mediante la posizione Iva estera a carico del cliente tedesco, con emissione di nota credito.
Ai fini dell’accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da utilizzare per future forniture.

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/11/2019 - 14:40

Aggiornato il: 04/11/2019 - 14:40