5.2.4 - Un particolare tipo di società di capitali: la Start up innovativa


È stato recentemente introdotto nell’ordinamento italiano1 un quadro organico di riferimento per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative. Secondo la definizione data dalla legge la Start up innovativa è una società di capitali (S.p.a., S.r.l., cooperativa) non quotata in mercati regolamentati, che possiede determinati requisiti:

• maggioranza del capitale detenuto da persone fisiche;
• sede principale in Italia;
• valore della produzione annua, a partire dal secondo anno, di non oltre 5 milioni di euro;
• assenza di distribuzione di utili;
• oggetto sociale dedicato in modo esclusivo o prevalente allo sviluppo, alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

La Start up deve inoltre:
• sostenere spese di ricerca o sviluppo pari o superiore al 15% del maggior importo tra costo e valore della produzione, oppure
• impiegare per almeno un terzo del totale personale altamente qualificato, oppure
• essere titolare o licenziataria di privativa industriale relativa ad invenzioni industriali.

È stata istituita una sezione speciale del Registro Imprese nella quale le società di capitali devono iscriversi se vogliono acquisire lo status giuridico di Start up. Tale iscrizione ha carattere costitutivo, per cui le agevolazioni fiscali, alcune deroghe al diritto societario e la disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell’impresa, previste dalla normativa sulle Start up, possono applicarsi solo completato tale adempimento.

Per informazioni più approfondite è bene consultare l’apposito sito predisposto dal sistema camerale: http://startup.registroimprese.it/


1 Con decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

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09/11/2015 - 14:18

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:18