5.5 - Trasformazione, fusione, scissione


Le società non sono obbligate a conservare sempre la stessa forma: possono anche trasformarsi, fondersi o scindersi.

Si ha trasformazione di una società quando questa assume una struttura sociale diversa da quella originaria (per esempio da S.n.c. a S.r.l.). La trasformazione viene deliberata da un’assemblea straordinaria dei soci, e la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi preesistenti.

► Si ha fusione quando due o più società si riconducono ad un unico organismo sociale. Vi sono due tipi di fusione:

• fusione in senso stretto (una o più società si estinguono e danno vita ad un nuovo ente);
• incorporazione (una società incorporante ne assorbe un’altra assumendone gli obblighi e i diritti).

► Si ha scissione quando un unico organismo sociale viene spezzato in più società, o da un unico organismo ne nasce un secondo (scissione parziale).

Il diritto societario è una materia soggetta a mutamenti abbastanza continui e frequenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fiscali (ma ultimamente anche per quelli civilistici). La trattazione minuta di tutti i dettagli è tutt’altro che semplice ed esula dagli scopi di questa pubblicazione. Per maggiori particolari sugli obblighi civilistici e fiscali dei vari tipi di società consigliamo pertanto di:

• consultare apposite pubblicazioni aggiornate anno per anno;
• consultare siti Internet specializzati;
• rivolgersi al proprio consulente di fiducia e, per gli aspetti inerenti ai procedimenti amministrativi, al Registro Imprese della Camera di commercio.

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09/11/2015 - 10:11

Aggiornato il: 09/11/2015 - 10:11