5.8 - L'impresa sociale


L’impresa sociale, pur rientrando a pieno titolo in questo contesto, rappresenta qualcosa di nuovo. Essa unisce, infatti, due mondi finora separati:

• quello dell’attività d’impresa;
• quello della produzione di beni e servizi di utilità sociale.

Quest’ultimo settore, tradizionalmente affidato ad enti pubblici, è sempre meno efficiente, di scarso livello qualitativo ed è oggetto di una spesa sociale divenuta oramai insostenibile. Da qui l’idea di rendere produttivo ciò che per sua natura non lo è, attraverso organizzazioni private in grado di offrire beni e servizi di utilità sociale, senza perseguire il profitto ma mantenendo l’azienda in equilibrio economico e finanziario.

Il fatto che un’organizzazione privata sia senza scopo di lucro ed abbia finalità sociali non vuol dire che possa vivere esclusivamente di sussidi: l’impresa sociale va infatti considerata come un’impresa a tutti gli effetti, anche se con caratteristiche particolari.

In questo senso le imprese sociali vengono da alcuni definite come un ibrido tra imprese «for profit» ed enti «non-profit», cioè come organizzazioni private che agiscono per finalità diverse da quelle del profitto («not for profit»).

► L’impresa sociale presenta diverse caratteristiche innovative:1

• la democraticità della gestione (ossia il coinvolgimento di tutti gli stakeholder o portatori d’interesse, sia interni (soci, collaboratori, volontari) che esterni all’organizzazione (utenti finali, committenti, finanziatori o donatori) nella gestione dell’impresa;
• la partecipazione degli utenti finali alla valutazione dei risultati (in tal modo i fruitori dei servizi divengono protagonisti attivi del proprio percorso di emancipazione);
• la rendicontazione sociale, effettuata soprattutto attraverso la redazione e pubblicazione del bilancio sociale (documento che, al di là dei meri aspetti contabili, permette a chiunque di verificare il raggiungimento dei risultati).

Un’altra novità interessante è rappresentata dall’iscrizione dell’organismo qualificato come «impresa sociale» nel Registro delle Imprese, il che implica trasparenza, garanzia ed affidabilità delle informazioni per il mondo economico e degli affari.


1  Precisate nel d.lgs. n. 155/2006 (Legge sull’impresa sociale) e nei rispettivi decreti attuativi.

Definizione di impresa sociale

L’impresa sociale è un particolare tipo di impresa dalle caratteristiche ben definite. Secondo la legge1 si tratta di un’organizzazione:
• privata;
• senza scopo di lucro;
• che esercita una attività economica (produzione o scambio di beni e di servizi) di utilità sociale;
• con finalità di interesse generale.

L’impresa sociale non è una nuova forma giuridica, ma una qualifica2 che viene attribuita – a determinate condizioni – a forme giuridiche già esistenti, e cioè:
• ad organizzazioni di carattere non imprenditoriale: associazioni, fondazioni, comitati;
• ad organizzazioni di carattere imprenditoriale: società (di persone, di capitali, cooperative) e consorzi.

Di conseguenza qualsiasi organizzazione, in possesso dei requisiti, che voglia assumere la qualifica di impresa sociale deve prima costituirsi attraverso una delle forme giuridiche sopra citate.


1Legge 13 giugno 2005, n. 118.
2 Possono acquisire, a determinate condizioni, la qualifica di impresa sociale:
a) gli enti di cui al Libro I del codice civile (enti senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etico-sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati);
b) gli enti di cui al Libro V del codice civile, finalizzati alla produzione di beni e di servizi in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna: le società (di persone, di capitali e cooperative) e i consorzi. Si ricorda in proposito che la mutualità si distingue in «interna», rivolta esclusivamente ai soci, ed «esterna», rivolta a terzi (es. territorio, comunità locali, cittadini). In particolare la mutualità interna viene definita come fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

Requisiti dell'impresa sociale

Per essere definita tale,1 l’impresa sociale deve essere di carattere privato e non deve avere scopo di lucro. Ciò significa che:
• non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche;2
• ha l’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
• ha il divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ad amministratori e a soci, partecipanti (persone fisiche o giuridiche), collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa.

L’impresa sociale deve inoltre:
• ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale;
• avere come oggetto dell’attività principale l’erogazione di beni e/o servizi di utilità sociale, cioè quelli prodotti o scambiati in determinati ambiti di attività di particolare rilievo etico-sociale per la collettività.

Ad esempio, l’oggetto sociale può riguardare l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’educazione, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale ecc.

Indipendentemente dai settori di attività ammessi, possono acquisire il titolo di impresa sociale tutte le organizzazioni che esercitano attività d’impresa in forma associata – quindi tutte le società commerciali comunemente intese – al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:

• lavoratori svantaggiati,
• lavoratori disabili,
a patto che tali soggetti rappresentino almeno il 30% del personale.


1 Ai sensi della legge n. 118/2005 e del d.lgs. n. 155/2006.
2Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Adempimenti per l'iscrizione dell'impresa sociale

In questo paragrafo accenneremo brevemente agli adempimenti relativi all’iscrizione di tutte le organizzazioni che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, intendano qualificarsi come imprese sociali.

In primo luogo, l’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita generalmente con atto pubblico, redatto cioè da un notaio.

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascuna forma giuridica, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa, indicando in particolare:
• l’oggetto sociale, con riferimento ai settori ammessi dalla normativa, di particolare rilevanza etico-sociale;
• l’assenza di scopo di lucro.

Oltre all’atto costitutivo occorre redigere lo statuto, cioè il documento che detta le regole generali per il funzionamento dell’impresa sociale e dei relativi organi.

Negli atti ufficiali, particolare attenzione deve essere posta sulla denominazione, che deve contenere obbligatoriamente la dicitura «impresa sociale».

Entro trenta giorni dalla costituzione, l’atto costitutivo, le sue eventuali modificazioni e gli altri fatti e documenti relativi all’organizzazione devono essere depositati a cura del notaio o degli amministratori presso l’Ufficio del Registro Imprese della Camera di commercio nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata attraverso il canale telematico della Comunicazione Unica.

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09/11/2015 - 14:23

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:23